Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Frontalieri: entra a regime
la disciplina normativa

È la principale caratteristica che ha introdotto la legge di stabilità rispetto a quanto indicato negli anni scorsi

lavoratori frontalieri
L’articolo 1, comma 175, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro”.
 
Luoghi e soggetti interessati
In linea generale, è “frontaliere” il lavoratore dipendente che, quotidianamente, varca la frontiera dall’Italia e si reca a lavorare all’estero, in zone di confine (in via esemplificativa ci sono 36 Comuni confinanti con la Francia, con la Svizzera 84 Comuni, con l’Austria 29 Comuni, con la Slovenia 13 Comuni, con San Marino 9 castelli e, infine, con la Città del Vaticano) e Paesi limitrofi (come ad esempio il Principato di Monaco).
La disciplina, quindi, si applica ai soli lavoratori dipendenti e restano esclusi da tale regime i lavoratori professionisti/imprenditori. In tal caso, infatti, si sarebbe potuto configurare un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina comunitaria.
 
L’accordo con la Svizzera
Nell’ambito dei lavoratori dipendenti, tuttavia, permangono talune specificità. Ad esempio, i frontalieri italiani che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera godono (in alcuni casi) di una ulteriore agevolazione.
Al riguardo, l’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’accordo concluso tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli (da 1 a 5) costituiscono parte integrante della Convenzione.
Secondo l’articolo 1 di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui tale attività è svolta.
Tuttavia, né la Convenzione né l’accordo forniscono una definizione di lavoratore frontaliero che, comunque, può essere ricavata dal “Patto” del 1974, in cui vengono dettate le norme in base alle quali i tre Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia (Vallese, Ticino e Grigioni) versano ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei predetti cantoni elvetici.
 
Il decreto del MEF
In attuazione di tale accordo, il ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto emanato con cadenza biennale (cfr. decreto 18 luglio 2012), stabilisce il criterio di ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria a favore dei comuni, formalmente (e non fisicamente) individuati come “di confine”, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella cd. “fascia di 20 km” dalla linea di frontiera con l’Italia dei tre Cantoni.
Con riferimento, quindi, ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi, la nozione di frontaliere (in senso stretto) riguarda soltanto i lavoratori dipendenti che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della “fascia di 20 chilometri” dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia. In tal caso, il lavoratore (italiano che si reca in Svizzera) è fiscalmente esente in Italia e tassato nella Confederazione.
Per i frontalieri italiani oltre la fascia di 20 chilometri, invece, è applicabile la disciplina della franchigia (di 6.700 euro) e del credito d’imposta.
 
Soppressione delle zone di frontiera
Inoltre, la soppressione delle zone di frontiera con la Svizzera, avvenuta il 1 giugno 2007, allo scadere del periodo transitorio dell’accordo del 21 giugno 1999, in vigore dal 1 giugno 2002 tra la Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone, incide sulla mobilità geografica dei frontalieri e sulla loro capacità di esercitare un’attività economica su tutto il territorio dello Stato di lavoro.
Ai fini del trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prestato dai frontalieri, invece, continua ad essere disciplinato nei limiti e nei termini di cui al citato accordo bilaterale del 3 ottobre 1974 e non rileva, pertanto, il possesso del “permesso G” che consente al lavoratore di pernottare in Svizzera durante la settimana.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/frontalieri-entra-regime-disciplina-normativa