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Dal mondo

Germania: su stabile organizzazione,
la linea seguita è quella dell’OCSE

Pubblicato in bozza il regolamento sull’attribuzione dei profitti che utilizza in pieno l’approccio internazionale

sede del ministero delle finanze
L’Amministrazione finanziaria tedesca, come conseguenza della introduzione nella legislazione tributaria dell’approccio autorizzato OCSE, ha pubblicato, in bozza e per la discussione pubblica, un regolamento sulla attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione che avrà effetti dal primo gennaio 2014.
 
L’approccio dettato dall’OCSE
Il regolamento per l’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione adotta l’approccio OCSE a due fasi  (two-step approach) già recepito nella legge tedesca con l’intervento di giugno.
In particolare il regolamento si basa sul “Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” del 22 luglio 2010 sulla scorta del quale è stato modificato l’articolo 7 (utili delle imprese) del Modello OCSE di convenzione  fiscale. Il Report 2010 rappresenta quindi il supporto interpretativo più completo al novellato articolo 7, secondo comma, del Modello OCSE di convenzione fiscale, dettato ai fini della attribuzione di profitti o perdite alla stabile organizzazione ed è richiamato direttamente dal commentario OCSE all’articolo 7 che ne riprende i contenuti principali.
 
La determinazione del reddito imponibile
L’approccio OCSE, trasposto nel regolamento in questione, si fonda sul functionally separate entity approach, che, al fine della determinazione del reddito imponibile, ipotizza la SO nel Paese ospitante come un’impresa distinta e separata dalla casa madre e dalle restanti parti di cui l’impresa si compone e pertanto stabilisce che le debba essere attribuito il medesimo ammontare di profitti che la stessa conseguirebbe, svolgendo le medesime funzioni o funzioni similari, alla medesime o similari condizioni, qualora operasse effettivamente quale impresa separata e distinta dalla casa madre.
 
La metodologia e l’articolazione
Come anticipato, il regolamento adotta l’approccio OCSE che si articola in due fasi.  La prima fase consiste nella effettuazione di un’analisi fattuale e funzionale che si fonda sul presupposto che la SO sia una impresa distinta e separata dalla casa madre. Con l’analisi in questione si identificano ed attribuiscono alla stabile organizzazione le funzioni svolte, i rischi assunti e la proprietà economica degli asset utilizzati (e quindi anche il cosiddetto “free capital”). Nella  seconda fase ci si avvale, direttamente o per analogia, delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per determinare il prezzo di libera concorrenza delle transazioni poste in essere, comprese le transazioni (o meglio i “dealings”) tra la stabile organizzazione e le altre parti di cui l’impresa si compone. A tal proposito va evidenziato che i “dealings” tra casa madre e SO vanno in realtà identificati (cd. “recognition of dealings”) in quanto, trattandosi del medesimo soggetto giuridico, vengono a mancare contratti legalmente vincolanti che regolano i termini e le condizioni delle corrispettive prestazioni.
 
Il ruolo del personale e l’attribuzione dei rischi
Inoltre, nell’ambito della analisi funzionale e fattuale rilievo sostanziale assumono le funzioni significative svolte dal personale (cd. significant people functions)  che rappresentano la chiave di allocazione principale per la attribuzione dei rischi e della proprietà economica dei beni.
A conclusione delle due fasi si perviene infine alla attribuzione degli utili (o perdite) alla SO derivanti da tutte le attività svolte dalla stabile organizzazione, comprese le operazioni con imprese indipendenti, operazioni con imprese associate e rapporti con le altre parti dell’impresa.
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