Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Germania, sui dati personali no al ricorso alla Corte Ue

L'avvocato generale contrario al ricorso agli eurogiudici promosso dalla Commissione europea

cartina geografica germania

La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno all'obbligo di garantire l'indipendenza delle autorità incaricate di vigilare sull'applicazione della disposizione di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e della libera circolazione. A stabilirlo è l'articolo 28, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/46. In altre parole, l'obiettivo della direttiva è stabilire un giusto equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali (uno degli elementi essenziali del funzionamento del mercato interno) e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche.

Il ragionamento della Commissione
La Commissione ha basato il suo ricorso su due ipotesi. Per la prima, l'articolo 28, n. 1, della direttiva 95/46 gli Stati membri sarebbero obbligati a consentire che le rispettive autorità di controllo, in materia di protezione dei dati personali, siano "totalmente indipendenti". Una indipendenza da intendersi in senso funzionale e non istituzionale-organizzativa. Per la seconda, la vigilanza dello Stato sulle autorità in settori diversi da quello pubblico, inficerebbe proprio la piena indipendenza di queste ultime nel senso interpretativo proprio della Commissione.
             
La posizione della Repubblica federale tedesca
Per la Repubblica federale tedesca, le proprie ragioni si sostanziano nella diversa interpretazione da dare all'espressione "pienamente indipendenti". Facendo riferimento alle autorità di controllo, si sottolinea che la vigilanza esercitata dallo Stato non comporta nessuna influenza esterna in quanto le autorità di vigilanza sono organi di controllo interni all'amministrazione.

La piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni
Da un esame della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte frequente è l'utilizzo del termine "indipendenza" ma, nel contempo, alquanto agevole è determinarne il contenuto. Al riguardo, nel suo intervento, l'avvocato generale si esprime ribadendo che, nella fattispecie, trattandosi di autorità di controllo appartenenti al potere esecutivo, la piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni va ristretto nell'ambito del poter esecutivo stesso.  L'art. 28, n. 1, direttiva 95/46, infatti, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità circa le modalità volte a garantire piena indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni alle autorità di controllo. Di fronte alla difficoltà di riuscire a definire tutti gli elementi attraverso i quali stabilire se sia o meno garantita la piena indipendenza delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni. Ecco nascere la questione, per  l'avvocato generale, in base alla quale affrontare la problematica in esame  al fine di una pronuncia sul ricorso della Commissione.

La protezione dei dati tra vigilanza e indipendenza
Nella descrizione del sistema di vigilanza fornita dalla Commissione si evince che esso mira a verificare se il controllo esercitato dalle autorità ad esso preposte sia razionale, legittimo e proporzionato. Quindi la vigilanza esercitata dalla Stato è compatibile con l'esigenza  di piena indipendenza delle autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali. Tornando al punto precedente, nel ragionamento fatto dall'avvocato generale se tale controllo non fosse razionale, legittimo e proporzionato si contravverrebbe alla tutela dei diritti delle persone fisiche fallendo il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/96.

Le conclusioni dell'avvocato generale
Come noto, secondo la giurisprudenza della Corte, nell'ambito di una procedura per inadempimento ai sensi dell'articolo 226 CE, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento, senza potersi basare su una qualsiasi presunzione. Proprio in base a tale previsione normativa e in quanto la Commissione non ha dimostrato che la vigilanza esercitata sulle autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali è di ostacolo alle stesse autorità di controllo, per la piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni, il ricorso deve essere respinto.

 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/germania-sui-dati-personali-no-al-ricorso-alla-corte-ue