Sulla base di quanto previsto dall’Action 13 Report dell’OCSE (“Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 2015 Report”) il Giappone, alla stregua di altri ordinamenti, procederà con l’implementazione del cd. “three-tiered approach”, prevedendo che i contribuenti predispongano il Masterfile, il CbC Report e il Country File.
Occorre notare che la previsione della predisposizione sia del Masterfile che del CbC Report rappresentano una novità assoluta per l’ordinamento giapponese, mentre il Country File ha già ricevuto una disciplina ad hoc contenuta nel cd. “Act on Special Measures Concerning Taxation of Japan”. La nuova disciplina dovrà essere approvata in via definitiva dal Parlamento entro il primo aprile 2016.
Country-by-country reporting
Il CbC Report giapponese dovrà essere predisposto esclusivamente in lingua inglese e nello stesso formato contemplato dall’Annex 3 dell’Action 13 Report. Dovrà, pertanto, contenere le informazioni fiscali relative ad ogni ordinamento in cui il gruppo opera, ovvero la lista di tutte le entità ad esso appartenenti, la natura del business svolto, i ricavi conseguiti, le imposte pagate e altri indicatori di relativi all’attività economica.
Sono tenuti alla presentazione del CbC Report i contribuenti giapponesi con fatturato consolidato, realizzato nel periodo di imposta precedente a quello del reporting, di oltre 100 milioni di YEN.
La presentazione del Report è prevista:
- per le controllanti giapponesi del gruppo multinazionale;
- per le controllate o le stabili organizzazioni di gruppi multinazionali esteri.
Per il periodo di imposta in corso alla data dell’1 aprile 2016 il CbC Report dovrà essere presentato entro la data di chiusura dell’esercizio della controllante cui il Report si riferisce. La trasmissione del Report dovrà essere effettuata elettronicamente.
Il Masterfile
Per la predisposizione del Masterfile trovano applicazione i requisiti già illustrati per il CbC Report (i.e., fatturato consolidato di gruppo superiore a 100 milioni di YEN, predisposizione a cura della controllante o delle controllate/stabili organizzazioni).
La finalità del Masterfile è quella di fornire delle informazioni di carattere generale in merito alla Transfer Pricing Policy adottata dal gruppo multinazionale.
Il Masterfile dovrà essere predisposto in inglese o in giapponese e presentato in formato elettronico.
Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° aprile 2016 il Masterfile dovrà essere presentato entro la data di chiusura dell’esercizio della controllante cui il documento si riferisce.
Country File
Sono tenuti alla predisposizione del Country File le controllanti giapponesi del gruppo multinazionale e le società controllate giapponesi (con capogruppo giapponese e non) con riferimento al periodo di imposta in corso alla data del 1° aprile 2017.
Lo sfasamento temporale di un anno rispetto all’implementazione del CbC Report e del Masterfile si giustifica considerando gli obblighi di contemporaneous documentation per la documentazione locale. La predisposizione del file locale è prevista per i contribuenti che hanno posto in essere transazioni infragruppo nel periodo di imposta precedente per un ammontare superiore a 5 miliardi di YEN o che hanno posto in essere transazioni relative a beni intangibili nel periodo di imposta precedente per un ammontare superiore a 300 milioni di YEN. Per questa tipologia di contribuenti il Country File deve essere predisposto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale (il cd. “contemporaneous requirement”): in termini generali, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio fiscale di riferimento. Considerando la tempistica ridotta per la presentazione del Country File la riforma ha previsto la posticipazione di un anno.
Occorre notare che il “contemporaneous requirement” non trova applicazione per i contribuenti le cui transazioni infragruppo non rientrano nelle soglie precedentemente indicate.
In caso di verifica fiscale il Country File dovrà essere presentato senza ritardo. La riforma ha chiarito l’ambito applicativo del termine “senza ritardo”: per i contribuenti le cui transazioni infragruppo rientrano nelle soglie previste (i.e., 5 miliardi di YEN o 300 milioni di YEN) la documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla richiesta. Per i contribuenti le cui transazioni infragruppo sono al di sotto delle soglie previste il termine di presentazione è di 60 giorni.
Sanzioni
Le sanzioni connesse alla mancata predisposizione del CbC Report saranno oggetto di definizione in un successivo provvedimento. Allo stesso attuale non sono previste sanzioni pecuniarie per la mancata predisposizione del Country File o per la mancata presentazione dello stesso entro i termini previsti (i.e., 45 o 60 giorni) in caso di verifica fiscale.
In caso di mancata predisposizione del Country File, l’Amministrazione Finanziaria potrà fare ricorso al cd. “presumed method” o ai cd. “secret comparables” per contestare la politica dei prezzi di trasferimento e “sanzionare” il contribuente.