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Dal mondo

Global Tax, istruzioni per l’uso.
Linee guida Ocse sul secondo pilastro

I gruppi multinazionali coinvolti sono quelli con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro

collaborazione globale

Lo scorso ottobre, ad un anno esatto dal summit del G20 che lanciava la “soluzione a due pilastri” per un nuovo sistema di tassazione del reddito delle multinazionali, su cui più di 135 membri dell’Inclusive Framework hanno trovato un accordo, l’Ocse ha pubblicato il Report Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax. Il report fa il punto sul lavoro dei tecnici (vedi articolo Ocse, Global tax ai nastri di partenza) ed illustra alcune considerazioni per aiutare le giurisdizioni firmatarie a ridefinire le proprie politiche di incentivi fiscali alla luce dell’imminente implementazione del secondo Pilastro.

Il secondo pilastro: gli elementi fondamentali
L’obiettivo del secondo pilastro (o Pillar Two) è quello di garantire ai Paesi, attraverso un nuovo sistema di tassazione delle multinazionali, maggiori entrate da impiegare per supportare le politiche di sviluppo economico ma, in ultima analisi, anche gli investimenti. Infatti, in un mondo post Pillar Two, i fattori attrattivi degli investimenti in un Paese non saranno gli incentivi fiscali ma, ad esempio, l’insieme delle infrastrutture o lo sviluppo delle capacità della forza lavoro che il Paese offre agli investitori. In seguito all’entrata in funzione del secondo pilastro, quindi, la competitività di un Paese non sarà misurata in termini di tassazione più o meno favorevole ma in termini di politiche incentivanti a più vasto raggio.
Sebbene il Report si concentri sulle GloBE Rules, il secondo pilastro è costituito anche dalla subject to tax rule (STTR) che si applica a determinati pagamenti, quali interessi e royalty, che subiscono un’imposizione ad un tasso nominale inferiore al 9%. La struttura di tale meccanismo è ancora in fase di discussione nell’ambito dell’Inclusive Framework e pertanto sarà oggetto di successivi approfondimenti.

Le GloBE Rules e l’ETR
Il meccanismo prevede come elemento centrale le cosiddette GloBE (Global Anti-Base Erosion) Rules, cioè un insieme di regole sulla base delle quali una multinazionale, alla quale in un determinato Paese si applica un’imposizione percentuale effettiva (Effective Tax Rate, ETR) inferiore al 15%, sarà soggetta potenzialmente ad un meccanismo di top-up tax tale da riportare la tassazione effettiva alla soglia del 15%. In questo modo, il Pillar Two dovrebbe raggiungere lo scopo di rendere meno interessante il profit shifting (spostamento dei profitti da una giurisdizione a un’altra), permettendo al contempo un migliore bilanciamento tra le politiche fiscali incentivanti e le entrate fiscali all’interno dei Paesi.
I gruppi multinazionali coinvolti sono quelli con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro anni che precedono l’anno di riferimento. I Paesi avranno facoltà di prevedere nella normativa domestica soglie inferiori per i Gruppi con ultimate parent company residente.
Il calcolo dell’ETR va effettuato a livello di Paese anziché entity-by-entity, mentre la fonte da utilizzare sono i dati di bilancio, con determinati aggiustamenti per allineare dati civilistici e dati fiscali. In sintesi, l’ETR è calcolato come rapporto tra la somma delle imposte sul reddito (e assimilabili) pagate nel Paese da tutte le constituent entities (società controllate e stabili organizzazioni) del Gruppo multinazionale, aggiustate al fine di eliminare disallineamenti temporali tra un anno e l’altro, e il reddito netto (GloBE Income) risultante da bilancio. La scelta di utilizzare come fonte i dati di bilancio anziché quelli fiscali risponde alla necessità di neutralizzare nel calcolo del reddito le differenze esistenti tra le varie giurisdizioni in termini di deduzioni e/o esenzioni. Ciò comporta chiaramente un’importante implicazione riguardo l’uso degli incentivi fiscali. Dal momento che tali incentivi non incidono sul calcolo del reddito ai fini dell’individuazione dell’ETR, ma invece se ne tiene conto nel calcolo dell’ammontare delle imposte effettivamente corrisposte, ne deriva che in questo modo molti di tali incentivi possono determinare un ETR più basso, con conseguente aumento della percentuale differenziale rispetto alla soglia minima del 15%, che rappresenta la top-up tax percentuale.

Calcolo della top-up tax
Una volta determinato l’ETR, se questo risulta inferiore al 15%, si procede al calcolo dell’imposta differenziale (top-up tax) dovuta nel singolo Paese. La top-up tax è dovuta qualora il GloBE Income ecceda il reddito determinato sulla base della cd. Substance-based income exlcusion (SBIE). Tale principio consente di effettuare una riduzione della base imponibile in un Paese pari al 5% degli asset tangibili e dei costi di payroll. Nel 2023, la percentuale sarà pari al 10% degli asset tangibili e all’8% del paryroll, sulla base di una norma transitoria, che nel corso dei primi dieci ridurrà gradualmente le percentuali fino a raggiungere il 5% a regime.
La differenza tra il GloBE Income e lo SBIE, definita come Excess Profit, costituisce la base imponibile che, moltiplicata per la top-up tax percentuale, permette di ottenere la top-up tax di competenza del singolo Paese. Il modello dell’Ocse introduce inoltre la possibilità del credito di imposta, qualora esista a livello domestico una norma che imponga già una tassazione minima sui profitti (definita come Qualified Domestic Minimum Tax, QDMT).

Riscossione della top-up tax: Income Inclusion Rule e Undertaxed Payment Rule
La riscossione delle top-up tax calcolate per ciascun Paese viene effettuata dalla ultimate parent company (UPE), sulla base della regola primaria definita Income inclusion rule (IIR). Qualora la riscossione non sia stata effettuata né dalla UPE né da altre entities sostitute del Gruppo, allora si applica la norma definita Undertaxed Payment Rule (UTPR), che usa un meccanismo di allocazione per distribuire le top-up tax tra le varie giurisdizioni in cui il Gruppo opera. Ciascuna giurisdizione interessata, applicando la UTPR, potrà riscuotere la top-up tax di sua pertinenza attraverso vari strumenti, ad esempio il diniego di una deduzione oppure attraverso una rettifica dei redditi delle entities del Gruppo residenti nel Paese. L’eventuale presenza di una norma domestica di minimun tax qualificata consentirà alle giurisdizioni di riscuotere la propria top-up tax prima che i redditi prodotti nel proprio territorio siano assoggettati alle top-up tax imposte dalle altre giurisdizioni interessate sulla base della IIR.

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