Il decreto istitutivo del programma APA
Con il decreto del 2013 sono state fissate le modalità per la svolgimento, la conclusione, la modifica, la revoca e la risoluzione di un APA, sia unilaterale che bilaterale. L’accordo può durare fino a quattro anni e non si applica ad anni precedenti a quello di presentazione della istanza.
L’istituto prevede anche la possibilità per il contribuente di accedere ad una consultazione preliminare informale (cosiddetto pre-filing) con l’amministrazione finanziaria, i cui esiti non sono vincolanti per entrambe le parti. Anche se il contribuente non è obbligato a dar seguito alla consultazione preliminare presentando una istanza, qualora decidesse di attivare ufficialmente la procedura è tenuto a farlo entro 30 giorni dalla conclusione del pre-filing.
Il decreto del 2013 ha anche fissato i dati e le informazioni minime che l’istanza deve contenere, il contenuto minimo dell’accordo e l’ammontare dei diritti di attivazione dovuti in caso di accesso al pre-filing ed alla procedura unilaterale o bilaterale.
I modelli di istanza
Lo scorso 16 ottobre 2014 il ministero delle Finanze greco ha pubblicato i modelli di istanza sia per accedere al pre-filing che per richiedere ufficialmente l’attivazione di un APA, accompagnati da linee guida esplicative.
La richiesta di pre-filing
Il modello di richiesta per l’accesso alla consultazione preliminare prevede che vengano indicate le seguenti informazioni minime:
- denominazione, codice fiscale e/o partita IVA dell’impresa richiedente ed indicazione dell’ufficio competente per territorio della amministrazione finanziaria,
- tipologia di APA richiesto (unilaterale, bilaterale o multilaterale) e, se unilaterale, le motivazioni che ne hanno determinato la preferenza rispetto ad un bilaterale,
- una proposta di date per l’incontro preliminare e l’indicazione delle persone che rappresenteranno l’impresa in quella occasione.
- la struttura organizzativa e funzionale del gruppo ed una descrizione del business model;
- l’analisi funzionale e di rischio della impresa richiedente e delle imprese associate controparti delle transazioni oggetto di esame, delle quali va anche stimato l’ammontare;
- una breve descrizione delle transazioni intercompany, del metodo di transfer pricing proposto, indicando i motivi per cui si ritiene sia il più appropriato alle circostanze del caso e delle assunzioni critiche adottate;
- i criteri utilizzati nella ricerca dei comparabili, se applicabile al caso, e gli eventuali aggiustamenti di comparabilità effettuati;
- una copia di eventuali accertamenti fiscali ricevuti ed indicazione di eventuali APA conclusi dalle imprese associate controparti delle transazioni controllate.
L’istanza per l’attivazione della procedura
Il modello di domanda pubblicato dal Ministero delle Finanze prevede l’inserimento delle medesime informazioni che sono richieste per il pre-filing, ma generalmente con un maggior livello di dettaglio, integrate da ulteriori elementi. Tra le informazioni aggiuntive da fornire rispetto a quanto previsto nel modello di richiesta di pre-filing si rilevano:
- i flussi di transazioni che interessano il contribuente, non oggetto dell’APA, ma che possono influire sul prezzo della/e transazione/i in esame,
- una analisi del settore industriale e del trend del mercato,
- copia dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, degli eventuali verbali di verifica della amministrazione finanziaria e delle relazioni dei revisori dei bilanci degli ultimi tre esercizi,
- copia dei contratti infragruppo rilevanti ed indicazione dell’ammontare negli ultimi tre esercizi delle transazioni oggetto di istanza, suddivise per linea di prodotto ed area geografica.
L’attivazione della procedura è subordinata al pagamento di diritti per 5000 euro in caso di APA unilaterale e per 10000 euro in caso di APA bilaterale o multilaterale.