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Dal mondo

Grecia: ok ai modelli di istanza,
pronti per l’avvio degli Apa

Il nuovo regime dei prezzi di trasferimento in vigore da gennaio trova con due decreti la definitiva attuazione

ministero delle finanze
Nella Repubblica ellenica la recente legge 4110/2013 ha riformato in modo sostanziale il regime dei prezzi di trasferimento e ha introdotto, dal primo gennaio 2014, nell’ordinamento greco gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (nella prassi internazionale Advance Pricing Agreements, in acronimo APA). Più di recente, nel 2014, con due successivi decreti ministeriali di aprile e maggio sono state apportate alcune modifiche alla documentazione dei prezzi di trasferimento.
 
Il decreto istitutivo del programma APA
Con il decreto del 2013 sono state fissate le modalità per la svolgimento, la conclusione, la modifica, la revoca e la risoluzione di un APA, sia unilaterale che bilaterale. L’accordo può durare  fino a quattro anni e non si applica ad anni precedenti a quello di presentazione della istanza.
L’istituto prevede anche la possibilità per il contribuente di accedere ad una consultazione preliminare informale (cosiddetto pre-filing) con l’amministrazione finanziaria, i cui esiti non sono vincolanti per entrambe le parti. Anche se il contribuente non è obbligato a dar seguito  alla consultazione preliminare presentando una istanza, qualora decidesse di attivare ufficialmente la procedura è tenuto a farlo entro 30 giorni dalla conclusione del pre-filing.
Il decreto del 2013 ha anche fissato i dati e le informazioni minime che l’istanza deve contenere, il contenuto minimo dell’accordo e l’ammontare dei diritti di attivazione dovuti in caso di accesso al pre-filing ed alla procedura unilaterale o bilaterale.
 
I modelli di istanza
Lo scorso 16 ottobre 2014 il ministero delle Finanze greco ha pubblicato i modelli di istanza sia per accedere al pre-filing che per richiedere ufficialmente l’attivazione di un APA, accompagnati da linee guida esplicative.
 
La richiesta di pre-filing
Il modello di richiesta per l’accesso alla consultazione preliminare prevede che vengano indicate le seguenti informazioni minime:
  • denominazione, codice fiscale e/o partita IVA dell’impresa richiedente ed indicazione dell’ufficio competente per territorio della amministrazione finanziaria,
  • tipologia di APA richiesto (unilaterale, bilaterale o multilaterale) e, se unilaterale, le motivazioni che ne hanno determinato la preferenza rispetto ad un bilaterale,
  • una proposta di date per l’incontro preliminare e l’indicazione delle persone che rappresenteranno l’impresa in quella occasione.
Inoltre il contribuente è tenuto ad allegare alla richiesta di incontro preliminare:
  • la struttura organizzativa e funzionale del gruppo ed una descrizione del business model;
  • l’analisi funzionale e di rischio della impresa richiedente e delle imprese associate controparti delle transazioni oggetto di esame, delle quali va anche stimato l’ammontare;
  • una breve descrizione delle transazioni intercompany, del metodo di transfer pricing  proposto, indicando i motivi per cui si ritiene sia il più appropriato alle circostanze del caso e delle assunzioni critiche adottate;
  • i criteri utilizzati nella ricerca dei comparabili, se applicabile al caso, e gli eventuali aggiustamenti di comparabilità effettuati;
  • una copia di eventuali accertamenti fiscali ricevuti ed indicazione di eventuali APA conclusi dalle imprese associate controparti delle transazioni controllate.
L’accesso al pre-filing prevede il pagamento di € 1000 come diritti di attivazione.
 
L’istanza per  l’attivazione della procedura
Il modello di domanda pubblicato dal Ministero delle Finanze prevede l’inserimento delle medesime informazioni che sono richieste per il pre-filing, ma generalmente con un maggior livello di dettaglio, integrate da ulteriori elementi. Tra le informazioni aggiuntive da fornire rispetto a quanto previsto nel modello di richiesta di pre-filing si rilevano:
  • i flussi di transazioni che interessano il contribuente, non oggetto dell’APA, ma che possono influire sul prezzo della/e transazione/i in esame,
  • una analisi del settore industriale e del trend del mercato,
  • copia dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, degli eventuali verbali di verifica della amministrazione finanziaria e delle relazioni  dei revisori dei bilanci degli ultimi tre esercizi,
  • copia dei contratti infragruppo rilevanti ed indicazione dell’ammontare negli ultimi tre esercizi delle transazioni oggetto di istanza, suddivise per linea di prodotto ed area geografica.
Inoltre, l’analisi di transfer pricing, rispetto al modello di richiesta di pre-filing, va strutturata in maniera più analitica ed esaustiva e pertanto la selezione del metodo, i criteri per la ricerca dei comparabili, gli aggiustamenti di comparabilità e le assunzioni critiche vanno accuratamente descritti e motivati. Le informazioni già fornite con una eventuale precedente richiesta di pre-filing non vanno comunque ripresentate.
L’attivazione della procedura è subordinata al pagamento di diritti per 5000 euro in caso di APA unilaterale e per 10000 euro in caso di APA bilaterale o multilaterale.
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