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Dal mondo

In India agente dipendente e stabile organizzazione si tassano separatamente

Il compenso corrisposto al primo costituirà, nella situazione indicata, un costo deducibile

TajMahal
Queste le conclusioni contenute in una sentenza del tribunale di appello indiano pronunziata il 20 aprile scorso. Protagonista della controversia una società di Singapore che opera nel settore delle trasmissioni via satellite. Lo scorso 20 aprile un tribunale di appello indiano per le imposte sui redditi ha rilasciato una interessante decisione in materia di stabile organizzazione di società estera costituita da un agente dipendente. Una società di Singapore operante nel settore delle telecomunicazioni aveva incaricato un agente dipendente di promuovere le vendite in India. Il compenso pagato all’agente rispettava il principio dell’arm’s lenght, ossia del prezzo di libera concorrenza che dovrebbe essere praticato tra soggetti indipendenti. Questa circostanza, ad avviso della società di Singapore, costituiva una condizione sufficiente per esaurire il debito tributario in suolo indiano. L’Amministrazione finanziaria, al contrario, era di diverso avviso in quanto l’agente dipendente costituisce una ipotesi di stabile organizzazione in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra India e Singapore.

La stabile organizzazione personale
L’agente dipendente operante in un altro Stato costituisce un caso di stabile organizzazione espressamente contemplato dall’articolo 5 del Modello di Convenzione dell’Ocse. Il paragrafo 5 del citato articolo 5, infatti, prevede che quando una persona fisica o una società, priva di uno status indipendente, ha il potere di concludere contratti in nome dell’impresa estera, quest’ultima avrà una stabile organizzazione. Il potere di concludere contratti deve riguardare l’attività propria dell’impresa e deve essere esercitata abitualmente. Non si deve inoltre trattare delle attività menzionate nel paragrafo 4 dell’articolo 5 che risultano espressamente escluse dal concetto di stabile organizzazione. Le ipotesi del paragrafo 4 sono: l’uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; lo stoccaggio ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegnai beni o le merci appartenenti all'impresa; lo stoccaggio dei beni o delle merci appartenenti all'impresa ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; l’utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di acquisire beni o merci o raccogliere informazioni per l'impresa; l’utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; l’utilizzo di una sede fissa di affari per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario. Il successivo paragrafo 6 esclude altresì la sussistenza della stabile se si opera attraverso un agente che opera nell’esercizio della propria attività con uno status indipendente.

Il Commentario Ocse
Secondo il Commentario, un indice dell’indipendenza economica è costituito dalla presenza del rischio imprenditoriale in capo all’agente. Un ulteriore indizio dell’indipendenza economica è costituita dal fatto che il soggetto estero abbia più di una società preponente. L’agente dipendente costituisce una ipotesi tipica di stabile organizzazione detta stabile organizzazione personale ed è menzionata non soltanto dal Modello Ocse ma anche dalla Convenzione tra India e Singapore. Le conseguenze della stabile La presenza della stabile organizzazione comporta come diretta conseguenza la necessità di applicare i principi cardine del transfer pricing nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione. L’articolo 7 paragrafo 2 del Modello Ocse, infatti, stabilisce che alla stabile dovranno essere attribuiti i profitti che avrebbe conseguito a parità di condizioni una impresa indipendente. Ciò significa che il debito tributario nei confronti dello Stato ospite non è esaurito pagando l’agente dipendente con una remunerazione adeguata, dovendo la società estera attribuire alla stabile un profitto idoneo a compensare le funzioni svolte ed i rischi assunti che può differire rispetto al compenso dell’agente.

La decisione
Il tribunale indiano ha recepito questi orientamenti ed ha sostenuto che l’agente dipendente e la stabile organizzazione sono due soggetti da tassare separatamente. Ovviamente nella situazione della stabile organizzazione il compenso corrisposto all’agente costituirà un costo deducibile. Queste conclusioni appaiono peraltro in linea con un lavoro dell’Ocse del 2006 relativo alle modalità di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione anche se questo rapporto non ha potuto essere recepito nel nuovo modello di Convenzione e nel relativo commentario.
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