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Dal mondo

India: ai nastri di partenza
gli advance price agreement

La legge di stabilità 2012, in accordo con le regole Ocse, ha stabilito le modalità per l’introduzione dell’istituto

sede del parlamento
L’Apa, acronimo di advance price agreement, che tradotto in italiano sta per accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, consiste in un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza del contribuente. Tale accordo consente, in via preventiva e per un determinato periodo di tempo, di individuare un appropriato set di criteri (metodo, soggetti o transazioni comparabili, aggiustamenti, assunzioni critiche) per il calcolo del prezzo di libera concorrenza delle transazioni oggetto di accordo (cfr. OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, Glossary, pag. 23). 


Le novità nella legge di stabilità 2012
La legge finanziaria 2012 ha introdotto nell’ordinamento tributario indiano gli advance pricing agreement (APA), ma è soltanto con la notification dello scorso 30 agosto che il Central Board of Direct Taxes ha finalmente dettato le regole di attuazione.

La competenza in materia
Il potere di firma, per gli Apa unilaterali, è affidato al Director General of Income Tax (International Taxation) del Central Board of Direct Taxes, presso il Dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze, ma l’accordo deve comunque essere approvato dal governo centrale. L’istanza per accedere alla procedura può essere presentata da “any person who has undertaken an international transaction; or is contemplating to undertake an international transaction”.
 
Pre-filing consultation
Il contribuente che vuole accedere alla procedura per la stipula di un Apa è tenuto, anche in forma anonima, a richiedere, sulla base di un apposito modello, un incontro preliminare al Director General of Income Tax (International Taxation) prima di presentare formale istanza. Lo scopo del pre-filing consiste nel chiarire l’ambito di applicazione dell’accordo, nell’individuare le questioni relative ai prezzi di trasferimento, nel determinare l'idoneità della transazione internazionale ai fini  dell'accesso alla procedura e nel discutere le condizioni generali dell’Apa. In ogni caso, il pre-filing non vincola in alcun modo né il contribuente né l’Amministrazione fiscale (sia alla conclusione dell’accordo che ad avviare formalmente la procedura)
 
La presentazione dell’istanza 
Il contribuente, successivamente al pre-filing può presentare istanza, in conformità al modello allegato al provvedimento in discussione, versando una fee differenziata in base al valore della transazione oggetto dell’istanza: da circa 15mila euro fino a un massimo di circa 30mila euro.
L’istanza deve essere presentata antecedentemente al primo giorno del periodo d’imposta per il quale la richiesta viene avanzata per operazioni già in corso che hanno natura continuata o prima di realizzare la transazione negli altri casi.
L’Apa richiesto su base unilaterale, deve essere indirizzato al Director General of Income Tax (International Taxation), altrimenti se la richiesta di Apa è su base bilaterale o multilaterale deve essere inviato all’autorità competente che si avvale del supporto tecnico della Direzione Generale.
L’istanza può comunque essere ritirata in ogni momento fino alla sottoscrizione dell’accordo.
 
Le informazioni richieste
Le informazioni richieste dal modello di domanda includono in sintesi: informazioni di carattere generale, descrizione particolareggiata delle transazioni nel perimetro dell’accordo, metodo proposto per la determinazione dei prezzi di trasferimento, termini e condizioni proposti, ivi incluse le assunzioni critiche, l’analisi funzionale delle imprese associate coinvolte con la descrizione delle strategie commerciali adottate, l’analisi dell’industria e del mercato. Inoltre deve essere proposto il periodo di validità dell’Apa che non potrà eccedere i cinque periodi d’imposta consecutivi, come previsto dalla legge finanziaria 2012 che ha introdotto l’istituto.
Interessante, in particolare, risulta l’obbligo di presentare l’analisi del potenziale impatto del metodo di transfer pricing proposto e/o dei termini e delle condizioni dell’accordo sulle transazioni nei tre periodi d’imposta precedenti e i motivi che hanno eventualmente spinto il contribuente a presentare la richiesta per un Apa unilaterale, qualora avesse avuto la possibilità di presentare un Apa bilaterale o multilaterale in quanto esiste una convenzione bilaterale con lo Stato estero nel quale è residente l’impresa associata controparte delle transazioni internazionali.
 
Annual Compliance Report e Compliance Audit
Il contribuente che ha sottoscritto un Apa è tenuto a presentare annualmente un compliance report conforme al modello allegato al provvedimento attuativo per ciascuno degli anni coperti dall’accordo, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno, o entro novanta giorni dalla stipula dell’accordo, se posteriore.
La verifica del rispetto dei termini dell’accordo per ogni anno in cui esso ha validità è affidata al Transfer Pricing Officer competente in base alla residenza dell’impresa e sostituisce l’audit ordinario. Per espletare tale attività il Tp Officer può richiedere la documentazione e gli elementi informativi che ritiene necessari. Il Tp Officer trasmette quindi gli esiti del controllo al Director General of Income Tax (International Taxation) se l’Apa sottoscritto è unilaterale o anche all’autorità competente, se l’Apa è bilaterale o multilaterale.
Non mancano infine apposite regole per la modifica, il rinnovo e la risoluzione dell’accordo preventivo.
 
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