La Section 38 del Finance Bill 2010 ha introdotto nell'ordinamento irlandese la disciplina del transfer pricing con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tre sono le caratteristiche salienti della nuova disciplina: riconoscimento dell'arm's length principle come stabilito dall'articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse e nelle linee guida sul transfer pricing come stabilito nelle Convenzioni contro la doppia imposizioni e dai tax information exchange agreement siglati dall'Irlanda; applicazione delle norme alle società di grandi dimensioni; obblighi di documentazione in relazione alle transfer pricing policies adottate.
Le motivazioni alla base della scelta
La ratio dell'introduzione di norme relative ai prezzi di trasferimento è rappresentata dalla seguenti circostanze:
- necessità di allineare l'ordinamento irlandese alla practice internazionale attraverso l'adozione formale del principio di libera concorrenza;
- consentire al Paese di intervenire a favore di società localizzate in Paesi i cui ordinamenti adottano posizioni divergenti rispetto all'arm's length principle;
- potenziare la capacità dell'Irlanda di influenzare gli sviluppi in ambito internazionale in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento.
Il principio di libera concorrenza
Occorre considerare tuttavia che il principio di libera concorrenza era già riconosciuto nell'ordinamento irlandese ed, in particolare:
- la sezione 81(2)(a) Taxes Consolidation Act (TCA) 1997 vieta la deduzione di un ammontare superiore al valore at arm's length in presenza di pagamenti tra parti correlate;
- la giurisprudenza nazionale riconosce la possibilità di effettuare - in determinate circostanze - degli aggiustamenti al transfer pricing del contribuente;
- la sezione 453 del TCA prevede l'applicazione delle norme alle società soggette ad imposizione nella misura del 10%. Tali disposizioni cesseranno a far data dal 31 dicembre 2010.
Come anticipato le disposizioni riconoscono espressamente l'arm's length principle così come definito dall'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE: "Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly".
Applicabilità e modalità esecutive
Per l'applicazione della disciplina due soggetti si considerano parti correlate se una parte partecipa alla gestione, al controllo o al capitale dell'altra o se un terzo soggetto partecipa alla gestione, al controllo o al capitale di entrambe le parti; un soggetto (denominato "first person") partecipa alla gestione, al controllo e al capitale di un altro soggetto solo se quest'ultimo è una società ed è controllato dalla first person.
La disciplina è applicabile a tutte le transazioni infragruppo (in particolare, il riferimento è a "any arrangement") aventi ad oggetto la cessione di beni (materiali e immateriali), la prestazione di servizi e i finanziamenti. Le norme si applicano a transazioni poste in essere con consociate residenti all'estero che a quelle con società residenti in Irlanda.
I casi di esclusione
Come detto precedentemente la disciplina non trova applicazione con riferimento alle SME, identificate sulla base dei criteri contenuti nella Raccomandazione del 6 maggio 2003 della Commissione UE; tali società presentano le seguenti caratteristiche: numero di dipendenti inferiore a 250 e - alternativamente - un fatturato di 50 milioni di Euro o ammontare del patrimonio netto inferiore a 43 milioni di Euro.
La documentazione da esibire
A supporto delle transazioni effettuate il contribuente è tenuto a predisporre idonea documentazione per supportare il rispetto dell'arm's length principle. Tale documentazione deve essere fornita all'Amministrazione Finanziaria in caso di specifica richiesta. Il Finance Bill ha inoltre espressamente previsto che gli audit relativi al transfer pricing debbano essere condotti da funzionari espressamente autorizzati dal Revenue Commissioners. Le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2011 in relazione a transazioni poste in essere alla data del/o successivamente alla data del 1° luglio 2010.