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Dal mondo

Irlanda: è ora di self review
per il transfer pricing

La disciplina normativa sui prezzi di trasferimento, di recente introduzione, si arricchisce di novità e contenuti

agenzia delle entrate
Il Revenue Irish Tax and Customs ha pubblicato il documento di prassi “Revenue eBrief 62/12”  dal titolo “Monitoring Compliance with Transfer Pricing rules contained in Part 35A TCA1997” che introduce una transfer pricing compliance review (una sorta di auto esame) per valutare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati con la normativa vigente.
 
Una normativa nuova in linea con l’Ocse
In Irlanda la disciplina sui prezzi di trasferimento è di recente introduzione È stata difatti compiutamente introdotta con il Finance Act 2010 con effetto sugli esercizi sociali che iniziano a partire dal 1° gennaio 2011 per le transazioni infragruppo i cui termini e le cui condizioni sono stati concordati a partire dal primo luglio 2010.
In sintesi, l’ordinamento nazionale accoglie il principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle), di cui alle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento (cf . Revenue eBrief 62/12  dove si afferma che ‘Arm’s length’ is to be construed as far as practicable in accordance with the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”), come criterio di valutazione dei “prezzi” praticati tra imprese associate per le transazioni sia transnazionali che domestiche (letteralmente la norma utilizza la locuzione any arrangement) riguardante beni materiali, immateriali, servizi e finanziamenti. Le piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti o 50 milioni di fatturato o 43 milioni di asset calcolati su base consolidata) sono tuttavia escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della normativa.
 
La documentazione da predisporre
La legge impone inoltre alle imprese assoggettate al regime del transfer pricing la predisposizione di una documentazione a supporto della politica dei prezzi di trasferimento adottata, anche se non prescrive un contenuto minimo.  Il 7 giugno il Tax Briefing, rivista ufficiale on line dell'Agenzia delle Entrate irlandese, ha tuttavia pubblicato la guida “Transfer Pricing Documentation Obligations” che contiene alcune indicazioni sulla documentazione obbligatoria. In essa si precisa che la documentazione deve essere preparata con un livello di approfondimento e dettaglio in relazione ai fatti e alle circostanze del caso concreto ed in considerazione del rischio e dei costi connessi. Nel documento viene inoltre suggerito di fare riferimento al EU Transfer Pricing Documentation, di cui al codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) ed capitolo quinto delle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento. Viene anche fornita una sintetica (ma non esaustiva) elencazione del contenuto e degli obiettivi minimi da raggiungere con la predisposizione di un set documentale.
 
Il  transfer pricing compliance review
Il transfer pricing compliance review (o TPCR) consiste in un “autoesame” per verificare il rispetto della disciplina dei prezzi di trasferimento (“ A TPCR is aelf-review carried out by the company /group of its compliance with Part 35A TCA 1997 and the application of ALP in relation to relevant trading transactions between associated persons”) che determinate imprese, selezionate dalla Agenzia delle Entrate, dovranno effettuare, trasmettendone gli esiti al Fisco. Il documento di prassi precisa che il TPCR non rappresenta il primo atto di un audit, ma semmai un elemento che, nell’ambito della analisi di rischio, potrebbe dare impulso all’avvio di una verifica fiscale ad hoc (…this might be considered appropriate where the company declines to complete a self-review or where the output from the review and any follow-up queries indicates that the transfer pricing appears not to be in accordance with ALP…).
Il TPCR rappresenta quindi il fulcro del compliance monitoring programme che, permettendo la selezione per il controllo delle posizioni maggiormente a rischio, dovrebbe garantire, nei propositi della amministrazione fiscale irlandese, un notevole risparmio di tempo e di risorse.
 
I passaggi della self-review
Il processo prende avvio con l’inoltro di una notification letter al contribuente che viene invitato  a realizzare la self–review per determinati periodi d’imposta. La lettera viene redatta da un funzionario espressamente autorizzato dalla legge ad effettuare verifiche di transfer pricing.
In linea generale al contribuente verrà richiesto di fornire informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo, categoria e tipologia di transazioni infragruppo e imprese associate coinvolte, descrizione delle funzioni svolte, rischi sostenuti e asset impiegati dalle parti della transazione, una lista della documentazione disponibile, motivi a sostegno della conformità dell’approccio adottato al principio di libera concorrenza.
Il contribuente avrà tre mesi di tempo dalla notifica della lettera per effettuare la self-review e predisporre un report in risposta all’Amministrazione finanziaria. È importante evidenziare che il Revenue Irish Tax and Customs riconosce che, in taluni casi, ad esempio quando già esiste una studio di transfer pricing strutturato, una ulteriore self-review potrebbe non essere necessaria.
In esito all’esame del report inviato dal contribuente, l’amministrazione finanziaria redige una  post-review letter che potrà alternativamente indicare: che non è necessaria alcuna ulteriore azione da parte del contribuente, che devono essere effettuati ulteriori approfondimenti in relazione a taluni aspetti  nell’ambito  della transfer pricing compliance review o che seguirà un vero e proprio audit che verrà comunque preceduto da un audit notification letter.
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