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Irlanda: per l’Amministrazione fiscale
guadagni virtuali tassati come reali

Lo precisa una mini-guida delle Entrate di Dublino dedicata alle operazioni in criptovaluta

bitcoin

I bitcoin, i litecoin e le altre criptovalute saranno esenti dall’Iva, ma i guadagni in monete virtuali saranno tassati con l’imposta prevista per le plusvalenze, pari al 33%. Questo uno dei chiarimenti contenuti dalla mini-guida dell’Irish Tax and Customs in cui sono illustrate alcune regole sul trattamento fiscale da applicare alle transazioni con monete virtuali.
Il vademecum è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione fiscale irlandese poiché le operazioni di trading con le criptovalute negli ultimi anni hanno registrato una forte crescita nel Paese, anche se alcune settimane fa i bitocin sono stati scambiati a circa 8.300 dollari e quindi in forte calo rispetto ai numeri del 2017 quando la moneta virtuale toccò quasi quota 20.000 dollari.

La tassazione per i guadagni virtuali
La mini-guida delle Entrate irlandesi chiarisce come eventuali guadagni in monete virtuali siano soggetti a tassazione. Per esempio, per un guadagno su una criptovaluta alle persone fisiche si applicherà l’imposta sulle plusvalenze con aliquota del 33%. Per le società invece, i guadagni saranno tassabili applicando l’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il documento specifica anche che il trattamento fiscale dei redditi percepiti e degli addebiti effettuati in relazione alle attività che comportano l’uso e lo scambio di criptovalute dipenderà dalle attività e dalle parti coinvolte, secondo un approccio “caso per caso” sulla base dei singoli fatti e circostanze.

Le regole per le aziende
La legislazione interna non prevede regole specifiche per le società che accettano la criptovaluta come strumento di pagamento delle transazioni dei propri beni e servizi, salvo l’obbligo ai fini fiscali di conservazione delle informazioni relative alle singole operazioni.
Ai fini delle imposte sui redditi, gli utili e le perdite di attività non incorporate in operazioni di moneta virtuale devono essere contabilizzati dalla società e saranno assoggettati alle ordinarie regole di tassazione in materia di Information Technology.
Secondo il Fisco irlandese, inoltre, le società con sede nel Paese non sono autorizzate a predisporre i loro conti in criptovalute, ma devono obbligatoriamente convertire in euro ogni singolo pagamento effettuato in formato crittografico al proprio personale dipendente con l’obiettivo di avere maggiore chiarezza e certezza nella determinazione dell’imponibile da ricondurre a corretta tassazione.
 
Il trattamento delle criptovalute ai fini Iva
Tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa Hedqvist, si considerano bitcoin e simili criptovalute come “strumenti negoziabili” e quindi esenti da Iva. I servizi finanziari che consistono nello scambio di bitcoin in cambio di valuta tradizionale sono esenti dall’imposta quando la società che effettua lo scambio compra e vende criptovalute agendo in qualità di proprietario della valuta virtuale stessa. Al contrario saranno assoggettati all’imposta sulla cifra d’affari le operazioni poste in essere dalle società che svolgono attività di fornitura di beni e servizi e che ricevono come corrispettivo bitcoin o altre valute virtuali.
 
Il caso del salario pagato in criptovalute
Nella mini-guida viene analizzato anche il caso in cui il pagamento dello stipendio sia effettuato tramite bitcoin e altre criptovalute. Quando il salario dovuto a un dipendente viene pagato in criptovalute, il valore del salario, ai fini del calcolo delle imposte, dipenderà dal valore che la criptovaluta aveva al momento del pagamento, cioè sarà pari al valore in euro convertito.
In termini di valutazione delle criptovalute, la guida del fisco irlandese conclude affermando che è necessario uno sforzo ragionevole per utilizzare una valutazione appropriata per la transazione in questione, poiché il valore delle criptovalute può variare a seconda delle diverse piattaforme.
 

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