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Italia-Cile: ok alla Convenzione
contro le doppie imposizioni

L’accordo tra i due Stati è conforme alla più recente versione del modello Ocse con alcune differenze

accordi internazionali
Il 23 ottobre 2015 Italia e Cile hanno sottoscritto la Convenzione contro le doppie imposizioni. L’intesa è stata firmata dal ministro delle Finanze cileno, Rodrigo Valdes, e dall’ambasciatore italiano, Marco Ricci, a margine della conferenza stampa del premier Matteo Renzi e della presidente cilena Michelle Bachelet a Santiago del Cile.
 
Un accordo in linea con le linee guida Ocse
Il testo del trattato è sostanzialmente in linea rispetto alla più recente versione del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, con alcune differenze.
Il paragrafo 3 dell’articolo 4, relativo alla residenza fiscale imprese, nel confermare il criterio della sede della direzione effettiva pone un sostanziale obbligo di attivazione delle procedure amichevoli fra Stati, al fine di dirimere eventuali conflitti di residenza. In assenza di accordo tra gli Stati, l’impresa non potrà godere di alcuno dei benefici previsti dalla Convenzione.
 
La tassazione di dividendi e interessi
Per quanto riguarda la tassazione di dividendi ed interessi (articoli 10 ed 11), vengono previste aliquote differenziate di ritenute alla fonte. Per i dividendi, è stabilita un’aliquota generale del 10% (contro il 15% del modello convenzionale), a cui si affianca un’aliquota ridotta del 5%, nel caso di redditi corrisposti ad imprese controllanti, che detengono almeno il 25% del capitale delle partecipate. Per gli interessi, a fronte di un’aliquota unica del 10% prevista dal modello, gli Stati Contraenti si sono accordati per l’adozione dell’aliquota ordinaria del 15% e di un’aliquota ridotta del 5% da applicarsi solo sugli interessi derivanti da finanziamenti corrisposti da istituzioni finanziarie, titoli negoziati in mercati regolamentati, crediti commerciali derivanti dalla cessione di macchinari ed equipaggiamenti.
 
La tassazione di royalty e capital gain
Per le royalties (articolo 12), la tassazione concorrente è limitata nello Stato della fonte con un’aliquota generale del 10% ed una ridotta del 5% per i proventi derivanti dallo sfruttamento di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Importanti specificazioni sono state inserite nel paragrafo 4 dell’articolo 13, relativo ai Capital Gain. In particolare, è prevista la tassazione concorrente delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di società, se:
  1. il soggetto cedente, durante i 365 giorni precedenti la cessione, deteneva una partecipazione diretta o indiretta almeno pari al 20% nella società residente nell’altro Stato contraente; oppure,
  2. nei 365 giorni precedenti la cessione, il valore delle azioni cedute derivava per più del 50% dalla detenzione di immobili situati nell’altro Stato contraente (paragrafo 4 del modello convenzionale).
Qualsiasi altra plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, conseguita da un soggetto residente in uno Stato contraente potrà essere tassata anche nell’altro Stato (della fonte del reddito), con un’aliquota massima del 16%.
 
A differenza del modello convenzionale nel rispetto della prassi negoziale italiana, il trattato mantiene l’articolo 14 (Professioni Indipendenti) che prevede, quale principio generale, l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario del reddito. L’imposizione diventa concorrente se il beneficiario possiede una base fissa nello Stato della fonte nel quale sono svolte le prestazioni, oppure se è presente in quest’ultimo Stato per periodi di tempo pari o superiori a 183 giorni nel dodici mesi che cominciano o finiscono nell’anno d’imposta considerato.
 
La tassazione del trattamento di acquiescenza
All’articolo 15 è stato aggiunto il paragrafo 4 finalizzato a disciplinare le modalità impositive dei compensi percepiti al termine dei rapporti di lavoro dipendente, come il TFR. Viene stabilita, in proposito, la tassazione esclusiva nello Stato in cui era residente il dipendente negli anni in cui ha svolto l’attività lavorativa che, generalmente, dovrebbe essere coincidente con lo Stato della fonte.
 
Artisti, sportivi e pensioni
L’articolo 17 mantiene la denominazione di “Artisti e sportivi”, anziché di “Artisti dello spettacolo e sportivi” e si basa sulla formulazione precedente rispetto alla versione 2014 del modello OCSE.
L’articolo 18, conformemente al modello, prevede la tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza del beneficiario. In questo caso, tuttavia, gli Stati hanno concordato di disciplinare in maniera unitaria all’interno di questo articolo sia le pensioni private che quelle pubbliche, nonostante quest’ultime fossero solitamente incluse all’interno dell’articolo 19.
 
La tassazione esclusiva e quella concorrente
L’articolo 21 conferma il principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, di tutte le altre tipologie reddituali non oggetto di uno specifico articolo della Convenzione. Tuttavia, il paragrafo 3, contiene una deroga a questo principio, prevedendo la tassazione concorrente nel caso in cui il reddito derivi da una fonte reddituale presente nell’altro Stato contrente.
 
Lo scambio delle informazioni
L’articolo 26 della Convenzione, relativo allo scambio d’informazioni, è conforme al più recente standard OCSE. Tuttavia, non è stato inserito l’articolo sull’assistenza nella riscossione tra Stati.
 
Le altre disposizioni
Gli articoli 27 e 28 non sono previsti dal modello convenzionale. In particolare, l’articolo 27 contiene una disposizione finalizzata a contrastare l’abuso dei trattati, in base alla quale i benefici previsti dalla Convenzione non spettano se l’ottenimento dei benefici stessi costituisce lo scopo principale di qualsiasi accordo o transazione posta in essere dai contribuenti. In questo caso ad esempio, dividendi interessi e royalties potranno essere assoggettati ad imposizione nello Stato della fonte con un’aliquota non eccedente il 25%, mentre tutti gli altri redditi potranno essere tassati secondo la normativa interna di ciascuno degli Stati contraenti. 
Con l’articolo 29 si prevede che le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.
Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere corredate da un certificato dello Stato di cui il contribuente è residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione dei benefici previsti dal trattato. In proposito, il punto 14 del Protocollo integrativo della Convenzione stabilisce che il certificato, rilasciato dall’Autorità fiscale, deve contenere informazioni in merito all’identità del contribuente, al periodo d’imposta per i quale lo stesso è residente ed attestare che lo stesso è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza.
 
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