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Italia: l'accordo con Andorra
ottiene il sì del Parlamento

L’intesa tra i due Stati è stata raggiunta sulla scorta del modello TIEA di matrice OCSE e si compone di 13 articoli

Con la definitiva approvazione da parte del Parlamento italiano dell’accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Principato di Andorra, si allarga ulteriormente la platea degli Stati che consentono lo scambio e si pongono le basi per inserire il Paese nella white list dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato livello di trasparenza, da emanare ai sensi dell’articolo 168-bis del Tuir introdotto dalla Finanziaria 2008.

L’accordo, fatto a Madrid il 22 settembre 2015, è stato redatto sulla scorta del modello TIEA di matrice OCSE e si compone di tredici articoli.

L’ambito oggettivo – L’accordo prevede che oggetto dello scambio siano tutte le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini fiscali, per la determinazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi nonché per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.
Le imposte considerate nel documento sono:
  • per l’Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’IRAP, l’Iva, le imposte sulle successioni e sulle donazioni e le imposte sostitutive;
  • per il Principato di Andorra, l’imposta sui trasferimenti dei beni immobili e relativi plusvalori e tutte le vigenti imposte dirette.  
Modalità dello scambio e superamento del segreto bancario – L’articolo 5 dell’accordo definisce le modalità in cui lo scambio deve avvenire tra le parti.
Il paragrafo 1 prevede che le informazioni siano scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nell’ipotesi in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio. Inoltre, nel caso in cui le informazioni in possesso dell’autorità competenti della parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta, tale Parte utilizzerà tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste, anche attraverso la deposizione di testimoni o la fornitura di copie autentiche di documenti rilevanti.
 
Superamento del segreto bancario - Il fulcro dell’accordo è contenuto nel successivo paragrafo 4, che prevede il sostanziale superamento del segreto bancario, in linea con l’obiettivo di lotta all’evasione fiscale internazionale tracciato dall’OCSE. È stato concordato, infatti, che le autorità competenti dei due Paesi firmatari abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta le informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in veste di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, nonché le informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.
L’intesa prevede anche i casi in cui una delle parti può opporre rifiuto alla richiesta di informazioni, ad esempio quando la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rilevazione di segreti industriali.
L’articolo 11 definisce la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l’applicazione o l’interpretazione dei contenuti dell’intesa, restando salva la possibilità che le parti contraenti concordino modalità alternative per la risoluzione delle liti.
 
Entrata in vigore – L’accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica.
 
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