L’accordo, fatto a Madrid il 22 settembre 2015, è stato redatto sulla scorta del modello TIEA di matrice OCSE e si compone di tredici articoli.
L’ambito oggettivo – L’accordo prevede che oggetto dello scambio siano tutte le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini fiscali, per la determinazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi nonché per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.
Le imposte considerate nel documento sono:
- per l’Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’IRAP, l’Iva, le imposte sulle successioni e sulle donazioni e le imposte sostitutive;
- per il Principato di Andorra, l’imposta sui trasferimenti dei beni immobili e relativi plusvalori e tutte le vigenti imposte dirette.
Il paragrafo 1 prevede che le informazioni siano scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nell’ipotesi in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio. Inoltre, nel caso in cui le informazioni in possesso dell’autorità competenti della parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta, tale Parte utilizzerà tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste, anche attraverso la deposizione di testimoni o la fornitura di copie autentiche di documenti rilevanti.
Superamento del segreto bancario - Il fulcro dell’accordo è contenuto nel successivo paragrafo 4, che prevede il sostanziale superamento del segreto bancario, in linea con l’obiettivo di lotta all’evasione fiscale internazionale tracciato dall’OCSE. È stato concordato, infatti, che le autorità competenti dei due Paesi firmatari abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta le informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in veste di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, nonché le informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.
L’intesa prevede anche i casi in cui una delle parti può opporre rifiuto alla richiesta di informazioni, ad esempio quando la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rilevazione di segreti industriali.
L’articolo 11 definisce la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l’applicazione o l’interpretazione dei contenuti dell’intesa, restando salva la possibilità che le parti contraenti concordino modalità alternative per la risoluzione delle liti.
Entrata in vigore – L’accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica.