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Italia: con il Principato di Monaco
ratificato l’accordo fiscale

L’intesa si compone d'un protocollo che consente di conseguire risultati analoghi a quelli del modello Ocse

accordo internazionale
Il governo italiano ha ratificato l’accordo con il governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Monaco il  2 marzo 2015.
L’intesa, che si inserisce nel quadro delle iniziative italiane per la trasparenza fiscale, ha lo scopo di favorire la cooperazione amministrativa tra i Paesi firmatari attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza.
L’accordo si compone di un protocollo annesso che consente di conseguire risultati analoghi a quelli previsti dal modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni; oltretutto la previsione di tale Protocollo ha già permesso ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute nel Principato di Monaco di fruire di condizioni agevolate nell’ambito della procedura di regolarizzazione prevista  dalla legge 186 del 2014.
Il testo, che si compone di 14 articoli e di un Protocollo annesso, definisce prioritariamente le imposte oggetto di scambio che, per l’Italia, sono l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive nonché le imposte su successione e donazione, per poi entrare nel merito dello scambio di informazioni su richiesta.
 
Lo scambio di informazioni su richiesta – L’articolo 5 prevede che le autorità amministrative della parte interpellata scambino le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione delle imposte previste dall’accordo.
Nell’ambito dello scambio, ciascun Paese assicura in primo luogo che le proprie autorità fiscali abbiano l’autorità di ottenere le informazioni anche se in possesso di banche, istituti finanziari o di altre persone che operano in veste di agenti o fiduciari.
Oggetto della richiesta possono essere anche informazioni riguardanti le proprietà formali ed effettive di società e di altre entità giuridiche. Nel caso di trust la parte interpellata si impegnerà a fornire le informazioni relative ai disponenti, fiduciari e beneficiari.
In merito alle modalità dello scambio, lo Stato interpellante deve fornire le seguenti informazioni:
  • identità della persona sottoposta a verifica;
  • una dichiarazione avente ad oggetto la natura e la forma con cui le informazioni devono essere fornite dalla controparte;
  • la finalità fiscale alla base della richiesta ed il motivo per cui si ritiene che le informazioni siano in possesso della Parte interpellata;
  • se conosciuti, il nome e il recapito delle persone che verosimilmente sono in possesso delle informazioni;
  • una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa della Parte richiedente e alle disposizioni dell’Accordo;
  • una dichiarazione che la parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere informazioni.
In risposta alla richiesta, la parte interpellata deve fornire le informazioni nel più breve tempo possibile e al contempo deve:
  • confermare alla controparte l’avvenuta ricezione della richiesta e le eventuali incompletezze o inesattezze;
  • in caso di impossibilità nell’ottenimento delle informazioni, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando i motivi della propria impossibilita, la natura degli ostacoli o le ragioni di un eventuale rifiuto.
In materia di riservatezza dei dati scambiati, l’articolo 8 dell’accordo prevede che le informazioni scambiate siano tenute segrete e possano essere comunicate esclusivamente alle autorità della parte richiedente incaricate dell’accertamento fiscale, delle misure esecutive o dei procedimenti per reati tributari concernenti le imposte oggetto dell’accordo.
 
Disposizioni per evitare la doppia imposizione – L’articolo 12 dell’accordo statuisce che, in caso di tassazione concorrente di redditi imponibili a Monaco in capo a un contribuente italiano, nella determinazione dell’imposta dovuta devono essere dedotte le imposte sui redditi pagate a Monaco.
Tale deduzione, però, non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente italiano.
Pertanto, è ammessa  in deduzione solo il pro-rata dell’imposta pagata a Monaco corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, la deduzione è esclusa qualora il reddito sia assoggettato in Italia mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
 
Le tie- breaker rules - Il medesimo articolo 12 dell’accordo regolamenta i casi di doppia residenza fiscale tra Italia e Principato di Monaco, stabilendo in primo luogo che la persona è residente nel Paese dove dispone di un’abitazione permanente. Nell’ipotesi in cui il soggetto disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, egli è da considerarsi residente solo nel Paese in cui ha il centro degli interessi vitali, ossia quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più stringenti.
In caso di assenza di un centro di interessi vitali o di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, la persona è da considerarsi residente nel Paese in cui soggiorna abitualmente o, il alternativa, nello Stato in cui ha la nazionalità.
Se difetta anche il requisito della nazionalità, o se il soggetto ha la nazionalità in entrambi le Parti contraenti, le autorità competenti risolvono la questione di comune accordo e, se tale accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna Parte applicherà la propria legislazione nazionale per determinare la residenza di tale persona.
 
Le richieste di gruppo – Di fondamentale importanza sono le disposizioni contenute nel protocollo annesso all’accordo, che prevede la possibilità di effettuare richieste di gruppo (le cd. group requests). Grazie a tale previsione si conseguono, in materia di scambio di informazioni, effetti equivalenti a quelli dell’articolo 26 del Modello dell’Ocse e al relativo Commentario.
Il linea di massima il protocollo apre la porta alle richieste, in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni o attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.
In particolare Monaco consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari monegaschi per il periodo intercorrente tra la data di firma dell’accordo e la data di attuazione  di un accordo sullo scambio di informazioni basato su uno standard comune dell’Ocse tra l’Italia e il Principato di Monaco, il cd. Common Reporting standard (CRS).
L’articolo 2 del protocollo dispone che le richieste di gruppo siano applicate ai seguenti casi:
  • Conti chiusi” ossia i conti, detenuti da titolari di conto residenti in Italia, chiusi tra la data di stipula dell’Accordo (02 marzo 2015) e la data di attuazione dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul CRS dell’OCSE tra l’Italia e Monaco, indipendentemente dalla data di apertura di tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono state trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contante.
  • Conti sostanzialmente svuotati”, intendendosi per tali quelli che: sono mantenuti alla data dell’Accordo; sono ancora in essere alla data di scadenza del programma di collaborazione volontaria; presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese di gennaio 2015 e un saldo “sostanzialmente inferiore” alla data del 31 dicembre 2015 (ossia inferiore del 50 per cento del saldo di conto a gennaio).
  • Conti inattivi”, ossia tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data di sottoscrizione dell’Accordo e mantenuti alla data dell’attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul CRS dell’OCSE tra Italia e Principato di Monaco.
Non rientrano in nessuna delle categorie menzionate, e quindi non si considerano né chiusi né sostanzialmente svuotati né inattivi, i conti con riferimento ai quali il titolare residente in Italia abbia rilasciato all’istituto finanziario monegasco il waiver, previsto dalla procedura di collaborazione volontaria della legge 186 del 2014, ovvero quelli le cui attività sono state trasferite in Italia o in un Paese collaborativo dal punto di vista dello scambio di informazioni fiscali.
 
Entrata in vigore – L’accordo tra Italia e Principato di Monaco entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure interne per l’entrata in vigore dell’accordo stesso, rilevando il giorno in cui è ricevuta l’ultima notifica.
Alla data di entrata in vigore l’accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.
 
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