La Commissione europea ha decretato 10 archiviazioni di procedure d'infrazione contro l'Italia di cui 6 relative a procedure già aperte e 4 ancora allo stadio di reclamo, a fronte dell'apertura di una nuova procedura d'infrazione. La recente determinazione riconosce efficacia alle intervenute performance operative del nostro Paese nei settori interessati successivamente all'euorilevazione delle violazioni. La permeabilità dell'Italia alle richieste avanzate dalla Commissione favorisce, pertanto, l'andamento positivo.
Al momento il numero totale delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia, come si rileva dall'area Eur-infra, l'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento delle politiche comunitarie, si attesta a 127 di cui 102 concernenti casi di violazione del diritto dell'Unione (VDUE) e 25 la mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA). Di seguito si riporta un quadro sinottico della situazione.
Archiviazione di procedure già aperte
- 2001/2178 - Privatizzazione delle imprese pubbliche ed esercizio di poteri speciali (golden share)
- 2008/4952 - Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto
- 2009/0463 - Mancato recepimento della direttiva 2008/67/CE recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo
- 2009/2346 - Accesso all'informazione in materia ambientale - Rapporto nazionale sulla Direttiva 2003/4/CE
- 2010/0116 - Mancato recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- 2010/0120 - Mancato recepimento della direttiva 2007/66/CE relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Suddivisione delle procedure per stadio
Messa in mora - art. 258 TFUE (già art. 226 TCE) | 56 |
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE | 8 |
Parere motivato - art. 258 TFUE | 26 |
Decisione ricorso - art. 258 TFUE | 8 |
Ricorso - art. 258 TFUE | 12 |
Sentenza - art. 258 | 5 |
Messa in mora - art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) | 5 |
Messa in mora complementare - art. 260 TFUE | 2 |
Parere motivato - art. 228 TCE | 1 |
Decisione ricorso - art. 260 TFUE | 3 |
Ricorso - art. 260 TFUE | 1 |
Totale | 127 |
Suddivisione delle procedure per settore
Affari esteri | 1 |
Affari interni | 1 |
Agricoltura | 3 |
Ambiente | 36 |
Appalti | 1 |
Comunicazioni | 5 |
Concorrenza e aiuti di stato | 2 |
Energia | 7 |
Fiscalità e dogane | 17 |
Giustizia | 1 |
Lavoro e affari sociali | 11 |
Libera circolazione delle merci | 5 |
Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 5 |
Pesca | 3 |
Salute | 14 |
Trasporti | 13 |
Tutela dei consumatori | 2 |
Totale | 127 |
La procedura d'infrazione e le fasi di sviluppo
Due sono le fasi in cui si articola la procedura: una di pre-contenzioso (articolo 226) e una di contenzioso vero e proprio (articolo 228). Il pre-contenzioso sorge successivamente alla rilevazione della violazione della norma comunitaria. La violazione va intesa in senso lato in quanto la contestazione può tradursi nella mancata attuazione di una norma comunitaria oppure in una disposizione o una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili. In tal caso la Commissione europea procede all'invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro cui presentare le proprie deduzioni.
La procedura d'infrazione rappresenta lo strumento di cui si avvale la Commissione europea per garantire la certezza del diritto comunitario.
Quando si apre la procedura d'infrazione
La procedura d'infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro a prescindere dalla natura giuridica dell'autore della violazione. È indifferente, per la contestabilità dell'illecito, che il "reo" sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato. L'inerzia dal parte dello Stato che si traduca nella risposta mancata o non soddisfacente alla lettera di messa in mora nel termine indicato, determina l'immediata contestazione dell'addebito da parte della Commissione che, contestualmente, diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Dal mancato adeguamento al giudizio dinanzi alla Corte Viceversa il mancato adeguamento da parte dello Stato al parere motivato dà facoltà alla Commissione di esperire il ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia (articolo 226, comma 2 del Trattato). Si conclude così la fase del cd. "precontenzioso" e inizia il giudizio (articolo 228 del Trattato), con cui si punta a ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante sentenza, dell'inosservanza da parte dello Stato degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario. Se la Corte di Giustizia accerta che lo Stato membro ha contravvenuto agli obblighi comunitari impone l'immediata procedura esecutiva della sentenza, ponendo fine all'infrazione. Se la Commissione rileva che lo Stato non si è conformato alla sentenza della Corte avvia una procedura (ex articolo 228 del Trattato) contestando allo Stato un inadempimento aggiuntivo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del diritto comunitario (es. modifica, abrogazione o introduzione di una disposizione normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi amministrativa).