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Italia: ratificato accordo fiscale
con il Principato del Liechtenstein

L’intesa consentirà di conoscere la situazione finanziaria di un contribuente titolare di conti e attività

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Con la legge 210/2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, è stato ratificato l’accordo sullo scambio di informazioni tra l’Italia e il Principato del Liechtenstein, siglato lo scorso anno. L’accordo si basa, come di prassi, sul modello Ocse di Tax information exchange agreement (Tiea) e consentirà lo scambio di informazioni su richiesta dei due Paesi relativamente a tutte le imposte. Lo Stato interpellato non potrà, quindi, rifiutarsi di collaborare con l’autorità richiedente, se non per specifiche ipotesi indicate nell’accordo stesso.
Grazie all’accordo, il Liechtenstein entra a far parte dei Paesi white list ai fini della voluntary disclosure e ciò consentirà una regolarizzazione più veloce per i contribuenti che possiedono attività finanziarie nel Principato non dichiarate secondo gli obblighi sul monitoraggio fiscale.
 
Oggetto dell’accordo
La legge di ratifica, vigore dal 23 novembre 2016, prevede lo scambio anche delle informazioni rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione delle imposte concordate nell’accordo stesso, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per i reati tributari dei rispettivi contribuenti. Lo Stato interpellato non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o che non siano sotto  il  controllo  di   persone   entro   la   sua   giurisdizione territoriale.
 
Le richieste di gruppo
Parte integrante dell’accordo è il protocollo aggiuntivo sulle “group requests”, in base al quale il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative a conti detenuti nel principato da cittadini italiani , per il periodo intercorrente tra la data della firma dell’accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni tra Liechtenstein e Italia, basato sul modello dell’Ocse (Common Reporting Standard).
Le richieste di gruppo sono previste per i seguenti casi:
  • “conti chiusi” ossia i conti, detenuti da titolari di conto residenti in Italia, chiusi tra la data della firma dell’accordo e la data di attuazione dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul CRS dell’Ocse tra l’Italia e il Liechtenstein, indipendentemente dalla data di apertura di tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono state trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contante.
  • “conti sostanzialmente svuotati”, quelli cioè, mantenuti alla data dell’Accordo, ancora in essere alla data di scadenza del programma di voluntary disclosure, con un saldo di conto superiore a 15mila euro alla fine del mese che precede la data della firma dell’accordo, con un saldo, alla scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, “sostanzialmente inferiore” al saldo di conto sopra citato.
  • “conti inattivi”, ossia tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o “sostanzialmente svuotati”, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data di sottoscrizione dell’accordo e mantenuti alla data dell’attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul CRS dell’Ocse tra Italia e Liechtenstein.
 
Scambio su richiesta
Le richieste di scambio di informazioni potranno essere inoltrate dall’Italia solo a partire dalla definitiva entrata in vigore dell’accordo, cioè il giorno successivo alla data di notifica, da parte di ciascuno Stato del completamento delle procedure necessarie.
L’autorità competente dello Stato interpellato provvede a fornire le informazioni allo Stato richiedente, a prescindere se il destinatario della richiesta necessiti di tal dati ai fini fiscali o che il comportamento rappresenti, per la legislazione del Paese interpellato, un illecito. Se le informazioni in possesso dello Stato interpellato non sono sufficienti a soddisfare la richiesta, quest’ultimo utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta dei dati da trasmettere al richiedente.
Se oggetto di specifica richiesta, inoltre, lo Stato interpellato è tenuto a fornire le informazioni richieste anche sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
Inoltre, ogni parte deve assicurare all’altra che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di ottenere e fornire una serie di dati definiti dallo stesso accordo (informazioni bancarie e di qualunque persona che operi in qualità di agente o fiduciario, le informazioni sulla proprietà di società di capitali e società di persone).
 
Dati forniti dal richiedente
La parte richiedente deve fornire per iscritto: il nome della persona sottoposta a verifica, il periodo d’imposta per il quale si chiedono le informazioni, una dichiarazione avente ad oggetto la forma con cui si desiderano ricevere le informazioni dallo stato interpellato, la finalità fiscale alla base della richiesta e le motivazioni per le quali si ritiene che le informazioni siano detenute dalla parte interpellata, se conosciuti, il nome delle persone che siano presumibilmente in possesso delle informazioni richieste, una dichiarazione che la richiesta è conforme alla normativa della parte richiedente e una dichiarazione che lo stesso richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere i dati.
 
Risposta entro 90 giorni
Lo Stato interpellato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta può segnalare eventuali incompletezze nella domanda e entro 90 giorni deve fornire le informazioni richieste. Qualora l’autorità interpellata non voglia o non sia in grado di fornire le informazioni richieste, deve comunicarlo immediatamente alla parte richiedente spiegando le ragioni della difficoltà o del rifiuto. La parte interpellata, infatti, può rifiutare una richiesta se essa non è conforme all’accordo o se la divulgazione delle informazioni è contraria al proprio ordine pubblico.
 
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