Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Italia: per scambio informazioni
sì all’accordo con Costa Rica

Il TIEA è stato definitivamente approvato dal Senato il 4 ottobre e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

senato_italia
Lo scorso quattro ottobre il Senato ha definitivamente approvato l’Atto n. 2809 (corrispondente all’Atto della Camera n. 4254), sulla ratifica dell’accordo amministrativo con il Costa Rica per lo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Roma il 27 maggio 2016. Al momento è attesa la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
 
I passi compiuti dal Costa Rica
Il Costa Rica ha intrapreso un percorso di trasparenza fiscale internazionale, sottoscrivendo il primo marzo 2012 la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE che è entrata in vigore il primo agosto 2013.
A questo atto ha fatto seguito l’adesione allo scambio automatico di informazioni in materia finanziaria, a partire dal 2018, attraverso la sottoscrizione del Common Reporting Standard (CRS) Multilateral Competent Authority Agreement (cd. CRS MCAA).

Le caratteristiche dell’intesa
L’accordo ratificato dall’Italia è un Tax Information Exchange Agreement (TIEA), basato sul modello predisposto dall’OCSE nell’aprile del 2002. A differenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i TIEA sono finalizzati a regolamentare soltanto lo scambio di informazioni tra Stati.
 
Le modalità di scambio delle informazioni
Gli accordi sono limitati al cd. scambio su richiesta di quelle informazioni presumibilmente rilevanti per l'accertamento e la riscossione delle imposte, nonché per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.
Regolando all’articolo 5 lo scambio su richiesta, sono state espressamente escluse le altre due modalità di exchange of information previste dall’articolo 26 del Modello Ocse di Convenzione: lo scambio spontaneo e lo scambio automatico. D’altro canto, l’articolo 6 prevede la possibilità di effettuare verifiche fiscali all’estero, in base alla quale funzionari dell’Amministrazione di uno Stato possono partecipare ad attività istruttorie condotte dall’autorità dell’altro Stato, nel proprio territorio.
 
Superamento del domestic tax interest
Il paragrafo 2 dell’articolo 5 consente il superamento del cd. domestic tax interest, in base al quale lo Stato interpellato si impegna ad acquisire tutte le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.
Si prevede che possano essere oggetto di trasmissione anche le informazioni in possesso di:
  • istituzioni finanziarie, comportando di conseguenza il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE in materia;
  • società, Trust e Fondazioni, nonché di tutti quei soggetti che agiscono in qualità di fiduciari di altri soggetti (società fiduciarie, avvocati, nominees, trustee e trust company). Coerentemente con questo potere, viene consentito di richiedere informazioni in merito alle catene di controllo (ownership chain) di società, Trust, Fondazioni ed altri enti. Per quanto riguarda i Trust sarà possibile richiedere informazioni su disponenti, trustee, e beneficiari. Analoghe informazioni potranno essere acquisite in merito alle Fondazioni, tra cui le Anstalten
Le ipotesi di rifiuto della richiesta di informazioni
Le disposizioni dell’articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quando la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Con riferimento ai rapporti con i consulenti legali, lo scambio di informazioni trova, tuttavia, un limite anche nel paragrafo 3 dell’articolo 7, ove si afferma che l’Accordo non obbliga le Parti a scambiare informazioni relative a comunicazioni riservate tra un cliente ed un procuratore legale o un avvocato, relative a consulenze legali o fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari (cd. attorney-client privilege). Sul punto, tuttavia il paragrafo 88 del Commentario al Modello OCSE di TIEA precisa che tale limitazione non opera relativamente alle informazioni di cui il legale dispone nell’espletamento di incarichi fiduciari (trustee, nominee, amministratore o procuratore di società o Fondazioni).
 
Rapporti tra autorità richiedente e autorità interpellata
Il paragrafo 5 dell’articolo 5 indica le informazioni che l’Autorità richiedente deve fornire all’Autorità interpellata nella richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 dello stesso articolo detta i tempi delle procedure di scambio. In particolare, conformemente al Modello OCSE, l’Autorità interpellata ha:
  • 60 giorni di tempo dalla data di ricezione della richiesta, per chiedere all’Autorità richiedente integrazioni e/o chiarimenti;
  • 90 giorni di tempo dalla data di ricezione, per fornire una risposta. L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica stabilisce che l’entrata in vigore avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’articolo 12, paragrafo 2 dell’accordo prevede l’entrata in vigore al termine delle procedure di ratifica.
In particolare, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) dell’accordo prevede che, ai fini amministrativi, lo stesso avrà effetto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano successivamente all’entrata in vigore.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/italia-scambio-informazioni-si-allaccordo-costa-rica