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Dal mondo

Italia: sulla comunitaria si cambia
all’insegna della semplificazione

Lo strumento di attuazione per la trasposizione delle direttive lascia il posto a due “espressioni” normative

nuova legge comunitaria
Le disposizioni relative alla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche europee hanno subito rilevanti modifiche. Da quest’anno, infatti, a seguito della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, che modifica la legge n. 11/ 2005, sono state introdotte specifiche norme di “adattamento”.
Il nuovo testo prevede innanzitutto una serie di aggiornamenti  linguistici con la sostituzione della locuzione "Unione europea" (che ora possiede personalità giuridica) con la precedente  "Comunità europea". L’obiettivo è dare seguito alle semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona. Un’altra novità di rilievo riguarda la legge comunitaria che da quest’anno è sostituita da due nuove espressioni normative: la legge di delegazione europea che contiene soltanto le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni; la legge europea che darà invece attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali.
 
La nuova “legge comunitaria”
La legge comunitaria, che fino a oggi ha rappresentato il principale strumento di attuazione della normativa comunitaria per la trasposizione delle direttive, lascia il posto da quest’anno a due nuove espressioni normative. La legge annuale, surclassata dalla legge di delegazione europea, che il governo dovrà presentare entro il 28 febbraio di ogni anno cui farà seguito, se necessario, una seconda, la legge europea. La legge comunitaria è stata da sempre al centro delle principali cause di avvio delle procedure d’infrazione da parte dell’esecutivo comunitario per due motivi:  l’iter procedurale lungo e gli effetti disastrosi connessi ai tempi di approvazione del documento.
 
La legge di delegazione e la legge europea
Nello specifico  la legge di delegazione europea conterrà esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la legge europea darà attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.
Merita di essere evidenziata anche la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea (secondo semestre) da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, e la possibilità, da parte del Governo, di adottare appositi disegni di legge per l’attuazione di singoli atti normativi dell’Unione europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.
La nuova normativa riconduce, infine, a sistema la materia degli aiuti di Stato, comprese le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di recupero e prevede anche il riordino delle disposizioni in materia di contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
 
L’Italia tra Unione europea ed eurozona
La nuova normativa disciplina, nel suo complesso, il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Una partecipazione che si sostanzia in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
Gli interventi in ambito istituzionale
In ambito istituzionale un’altra novità di rilievo è ravvisabile nel coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali ad alcuni aspetti di funzionamento dell’Unione e, in particolare, al controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà nell'attività legislativa. Dal 2013 tutti i progetti di atti legislativi dell'Unione saranno  tempestivamente sottoposti all'esame delle Camere in ossequio a precise linee di indirizzo che dovranno disciplinare la fase di formazione delle normative europee.
Tempestività, economicità e maggior rigore saranno gli effetti che la ridefinizione della normativa  potrà determinare in ambito finanziario. Il consolidamento di vincoli sugli accordi che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria potranno produrre conseguenze apprezzabili sulla finanza pubblica. In questa prospettiva si inscrive la responsabilità posta a carico dell’esecutivo.
 
Il ruolo dell’esecutivo
A carico del Governo sta la responsabilità di informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dal loro svolgimento e informando in modo tempestivo i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame. In particolare  in materia finanziaria o monetaria il  Governo dovrà informare  tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica. L’esecutivo dovrà, inoltre, assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi in ambito finanziario o monetario  tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere.
Qualora il governo, infatti,  non dovesse conformarsi agli atti di indirizzo del Parlamento, il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato dovranno risponderne alle Camere. Il Parlamento partecipa, dunque, attivamente  al processo decisionale dell'Unione europea  in coordinamento con il Governo nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee.  Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo dovrà presentare  alle Camere una relazione che indica:
  • gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa.
  • gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
  • le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
 
La relazione al Parlamento
Il Governo, per fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari ai fini di valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
  • gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
  • la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali tra l’altro quelle di politica fiscale;
  • l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia;
  • il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
 
L’elenco delle sentenze comunitarie e delle procedure d’infrazione
Il presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per gli affari europei, inoltre, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
  • delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
  • dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
  • delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia (articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
  • dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
Il ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per gli Affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle predette procedure. 
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