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Italia: sulle doppie imposizioni
l’intesa con Panama è ratificata

Convalidato l’accordo anche se rimangono in vigore le norme antielusione previste per i paradisi fiscali

accordo italia-panama
Il Parlamento ha ratificato la Convenzione tra il nostro governo e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, composto anche da un protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. La legge n. 208 di ratifica dell'accordo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 3 novembre 2016.

Fine del segreto bancario e scambio di informazioni – È opportuno specificare che Panama, nonostante la firma dell’accordo, rientra ancora tra i Paesi black list che applicano sistemi di tassazione agevolata dei redditi, come peraltro ribadito dall’inclusione nei due decreti ministeriali previsti dalla legge di Stabilità 2015.
Nei confronti di Panama restano quindi vigenti le norme antielusione previste per i paradisi fiscali quale, ad esempio, la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche prevista dall’articolo 2, comma 2-bis del Tuir.
Ciononostante l’accordo rappresenta, dal lato italiano, un obiettivo importante nell’ottica della lotta all’evasione fiscale internazionale e riflette, da parte panamense, un nuovo orientamento in materia di scambio di informazioni.
L’aspetto più rilevante della Convenzione riguarda le disposizioni dell’articolo 25 e del punto 6 del protocollo aggiuntivo in tema di scambio di informazioni che, tenuto conto il sostanziale superamento del segreto bancario, rispecchiano appieno i più recenti standard dell’Ocse.
Il citato articolo 25 prevede l’introduzione dello scambio di informazioni “presumibilmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’accordo o per l’applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere.
In tale ambito le informazioni dovranno essere tenute segrete e comunicate esclusivamente alle autorità amministrative o giudiziarie preposte alle attività di controllo o accertamento.
Di notevole importanza è quanto previsto dal comma 5, che sancisce la sostanziale fine del segreto bancario, secondo cui i due Stati contraenti non potranno “rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario.”
Il punto 6 del protocollo aggiuntivo fornisce una serie di specificazioni in ambito di scambio di informazioni, che sarà possibile attivare solo quando lo Stato richiedente abbia esaurito tutte le regolari fonti di informazioni disponibili in base alle procedure fiscali interne.
 
L’articolo 25 della Convenzione e lo scambio informazioni - Inoltre, l’introduzione del nuovo articolo 25 della Convenzione non obbliga gli Stati a scambiare le informazioni in modo automatico. Dal punto di vista procedurale, lo Stato richiedente dovrà fornire all’altro Paese le seguenti informazioni:
  • tutte le notizie e i dati idonei a identificare la persona sottoposta a verifica o indagine, quali nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, se conosciute, tutte le analoghe informazioni identificative;
  • il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
  • una specifica dichiarazione circa le informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente intende riceverle;
  • la finalità fiscale per le quale esse sono richieste;
  • se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste.
In un’ottica di contrasto a manovre elusive, gli Stati contraenti hanno concordato l’introduzione dell’articolo 28 che prevede la clausola della limitation of benefits che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego delle riduzioni o delle esenzioni di imposte previste dalla Convenzione qualora lo scopo principale dell’autore sia quello di ottenere, con manovre elusive, dei benefici dei quali altrimenti non avrebbe goduto. Tale clausola è complementare all’applicazione delle norme interne antievasione e antielusione, la cui applicazione rimane impregiudicata.
 
Imposizione dei redditi – Dal punto di vista soggettivo, la Convenzione si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche è stato previsto il riferimento al principio della “direzione effettiva”, che corrisponde ai principi della legislazione fiscale italiana.
Per quanto attiene alla sfera oggettiva, la Convenzione si applica, con specifico riferimento all’Italia, alle imposte sul reddito delle persone fisiche, all’imposte sul reddito delle società e all’IRAP.
Di seguito di riporta una breve disamina del trattamento fiscale riservato dalla Convenzione alle principali categorie di reddito.
 
Redditi immobiliari, d’impresa, navigazione marittima e aerea - L’articolo 6 della Convenzione ha ad oggetto i redditi di natura immobiliare, comprese le attività agricole o forestali e i redditi derivanti dai beni immobili d’impresa, che subiscono la tassazione  nello Stato in cui l’immobile è situato.
L’articolo 7 sugli utili d’impresa attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa, salvo il caso in cui l’ente svolga attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi localizzata. In tale ipotesi, lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione potrà tassare esclusivamente gli utili realizzati nel proprio territorio mediante la stabile.
L’articolo 8 concerne il trattamento degli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea, che sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione.
 
Trattamento convenzionale dei dividendi - L’articolo 10 ha ad oggetto il trattamento convenzionale dei dividendi corrisposti da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’atro Stato, e dispone che gli stessi sono soggetti a tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario. Tuttavia è previsto un regime opzionale di tassazione nello Stato della fonte, con ritenute:
  • del 5% sull’ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui l’effettivo beneficiario sia una società (diversa da una società di persone) che partecipa almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi;
  • del 10% dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Interessi, canoni e utili da capitale - Gli articoli 11 e 12 disciplinano gli interessi e i canoni, imponibili nel Paese di residenza del soggetto percettore. È prevista la tassazione concorrente a favore dello Stato della fonte, ma la ritenuta non può eccedere, per quanto riguarda:
  • gli interessi, il 5% o il 10 % dell’ammontare lordo degli interessi se il beneficiario è, rispettivamente, un istituto bancario o un soggetto diverso;
  • i canoni, il 10% del loro ammontare lordo.
L’articolo 13 prevede che gli utili da capitale siano imponibili:
  • nel caso di plusvalenze da alienazione di beni immobili, nel Paese in cui sono situati detti beni;
  • nel caso di plusvalenze di beni mobili iscritti all’attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa, nello Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione o la base fissa;
  • nel caso di plusvalenze da alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, esclusivamente nel Paese in cui è localizzata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione;
  • in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.
Le altre dispizioni - Per quanto riguarda i redditi che un residente in uno Stato contraente ritrae dai servizi resi nell’altro Stato, essi sono imponibili nel Paese di residenza del prestatore ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione. L’articolo 17 prevede che i redditi di artisti e sportivi residenti in uno Stato siano imponibili nel Paese di prestazione dell’attività.
La Convenzione stabilisce, infine, che i redditi non espressamente considerati nell’accordo siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.
 
L'entrata in vigore dell'accordo – La Convenzione Italia-Panama entrerà in vigore dopo tre mesi dal ricevimento dell’ultima delle notifiche delle procedure interne necessarie in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore della Convenzione e le sue disposizioni si applicheranno:
  • con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate successivamente al primo gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
  • con riferimento alle imposte sul reddito e alle altre imposte diverse dalle precedenti, ad ogni periodo fiscale che inizia o sia successivo al 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui entra in vigore l’Accordo;
  • con riferimento allo scambio di informazioni, potranno essere inoltrate richieste per l’ottenimento delle informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della Convenzione.
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