Il governo italiano, con il decreto legge n. 179 del 2012 (cd. sviluppo-bis convertito nella legge n. 221 del 2012), mutuando il legislatore britannico, ha introdotto nuove agevolazioni per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese start-up innovative. Al riguardo, sono definite innovative quelle attività imprenditoriali che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati.
Un modello che funziona nel Regno Unito
In linea generale, l’intento dell’esecutivo italiano è stato quello di creare un clima favorevole allo sviluppo delle start-up aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, facendo leva, peraltro, anche sul meccanismo fiscale.
Sia pur con alcune differenze, il modello è funzionante nel Regno Unito già dal 6 aprile 1995 [con i Venture Capital Trust (VCT)], con cui il contribuente ha la possibilità di investire in determinati prodotti mobiliari, beneficiando di talune agevolazioni tributarie per il costo sostenuto ai fini dell’investimento.
In estrema sintesi, l’esecutivo britannico ha creato queste tipologie di fondi quotati che raccolgono risparmio privato e lo investono (anche, ma non soltanto) in start-up tecnologiche.
Più in particolare, alcuni di questi fondi (sono circa 40) sono specializzati esclusivamente in investimenti high tech, altri sono organizzati per coprire specifiche aree geografiche (come quelle del Nord Est del Regno o le Midlands ubicati fra l’Inghilterra del sud e quella del nord). Ai fini della disciplina comunitaria si veda l’aiuto di Stato (United Kingdom) NN 42/a/2007 e NN 42/b/2007 (ex N 300/2007) - Enterprise Investment Scheme (EIS), Corporate Venturing Scheme (CVS) e Venture Capital Trusts Scheme (VCT).
Anche nei Paesi Bassi è stato adottato un regime analogo la cui disciplina comunitaria è rispondente nell’aiuto di Stato (Nederland) N 100/2010 - SME private investors tax facility.
La “Tremonti Start-up” ex articolo 29
Sulla falsariga di quanto previsto dalla “detassazione Tremonti”e dal “bonus capitalizzazioni”, per il triennio d’imposta 2013-2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’Ires, diversi da imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative (il beneficio fiscale, inoltre, è previsto anche ai fini Irpef ed è intensificato per l’investimento in imprese start-up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico).
L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1,8 milioni e deve essere mantenuto per almeno 48 mesi.
L’eventuale cessione (totale o parziale) dell’investimento prima del decorso del predetto termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto.
Per evitare duplicazioni strumentali della deduzione Ires, l’agevolazione non può essere applicata nei confronti delle società che si qualificano come start-up innovative (che pertanto possono soltanto beneficiare degli investimenti agevolabili) né nei confronti tanto degli Oicr quanto delle altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
La disciplina comunitaria
L’efficacia della disposizione agevolativa è subordinata, secondo quanto indicato nell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, le autorità politiche avrebbero potuto optare tra diverse strade come quella del regime de minimis, quella del regolamento generale di esenzione per categorie n. 800/2008 (e precisamente l’articolo 35 recante la disciplina sugli “aiuti a nuove imprese innovatrici”) o quella della Comunicazione secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 (e, cioè, l’articolo 5.4 recante la disciplina sugli “aiuti alle nuove imprese innovatrici”).
La prima scelta avrebbe reso più agevole la procedura comunitaria ma avrebbe ristretto il budget, la seconda la platea dei soggetti start-up (alle sole Pmi).
Le condizioni della Comunicazione 2006/C 323/01
Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono compatibili con il mercato comune [(articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del TCE (ora articolo 107 del TFUE)] purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di 5 anni al momento della concessione dell’aiuto e
b) il beneficiario è un’impresa innovatrice sulla base del presupposto che lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d’impresa, che il beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure che le spese di ricerca e sviluppo rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno 1 dei 3 anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una “start-up” senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore esterno dei conti;
c) l’aiuto non è superiore a euro 1 milione. L’aiuto non può superare euro 1,5 milioni e euro 1,25 milioni nelle Regioni svantaggiate che possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del TCE.
Il rispetto di alcune clausole
Il beneficiario può fruire dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Questo aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi secondo la presente disciplina, con aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 o altro Regolamento sostitutivo e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.
Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto tre anni dopo la concessione dell’aiuto alle nuove imprese innovatrici.
Italia: viaggio nelle start-up
tra modello inglese e regole Ue
La normativa, che prevede nuove agevolazioni per chi sviluppa prodotti innovativi, è simile a quella britannica
