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Iva: via libera del Consiglio Ue
a due direttive antifrode

Entrambe intervengono su due precedenti provvedimenti e sono state approvate per contrastare il fenomeno

carrousel fraud
Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato due direttive che permetteranno agli Stati membri di fronteggiare meglio e con maggiore incisività i casi di frode Iva, facilitando la reazione rapida anche attraverso misure specifiche nei riguardi delle frodi-carosello che incidono pesantemente sul bilancio comunitario. Le frodi carosello, come noto, si sono affermate negli ultimi anni e si concretizzano in un abuso del sistema dell'Iva. In particolare, si tratta di operazioni finanziarie finalizzate a realizzare attività economiche fittizie per ottenere crediti di imposta con profitti per centinaia di milioni di euro. Lo scopo della frode è far "rientrare" l'Iva attraverso una operazione fittizia e utilizzando società di comodo.
 
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Le due direttive sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio 2013 (L201) in materia di meccanismo di reazione rapida, in sigla QRM, che sta per Quick Reaction Mechanism e di reverse charge (inversione contabile). I provvedimenti prevedono che gli Stati membri possano applicare, fino al 31 dicembre 2018, il meccanismo del reverse charge, inversione contabile, alle cessioni per un periodo minimo di due anni nell’ambito dei seguenti settori: gas, energia elettrica e relativi certificati; console di gioco; tablet, computer e cellulari; cereali e colture industriali; metalli.
 
Le due direttive in dettaglio
La prima direttiva, 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, interviene modificando la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva; la seconda direttiva, 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, interviene modificando, invece, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in merito all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di alcuni beni e alla prestazione di alcuni servizi a rischio di frodi.
Entrambe le direttive troveranno applicazione fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di successivo rinnovo su proposta della Commissione UE e con l’approvazione unanime del Consiglio.
 
Meccanismo di reazione rapida
Tenuto conto dei numerosi casi di frode che si sono verificati negli ultimi anni, una risposta rapida ed eccezionale a ulteriori casi di frode improvvisa è assicurata dalla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato. La Commissione europea, una volta in possesso dei dati, dovrebbe disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM.
 
I poteri dei singoli Stati e della Commissione Ue
Lo Stato membro che ha notificato l'intenzione di applicare la misura speciale del QRM può farlo soltanto dopo che la Commissione europea ha notificato l'assenza di obiezioni.   
Nel caso in cui la Commissione esprima obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, elabora un parere negativo entro un mese dalla notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato Iva. In caso contrario, informa per iscritto lo Stato membro interessato e il comitato Iva entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento della conferma.
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