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Dal mondo

Jersey, Man e Guernsey
ok al registro sui titolari effettivi

Le tre giurisdizioni hanno dato un avvio congiunto all’applicazione della V direttiva europea antiriciclaggio con passi e tempistiche comuni

Immagine di denaro

Anche i territori più antichi che dipendono dalla Corona britannica, le isole di Jersey, Man e Guernsey, hanno deciso di adeguarsi al rigore e alle regole della trasparenza e dell’antiriciclaggio dettate dall’Ue. La contraddizione apparente è che l’apertura decisa dalle autorità delle tre isole di fatto si concretizza nel momento della trattativa per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Comunque, queste giurisdizioni hanno ora approntato la costituzione e l’entrata in vigore di altrettanti registri pubblici con i profili dei proprietari effettivi in particolare di società e trust, o altri veicoli d’investimento, ad esempio fondi, registrati presso i tre hub finanziari di diritto anglosassone. Difficile calcolare il numero dei soggetti interessati. Scorrendo i dati delle autorità competenti le entità giuridiche registrate risulterebbero più di 50mila, mentre i depositi bancari oltrepasserebbero la soglia dei 200 miliardi di sterline.

L’agenda della trasparenza, il 2022 l’anno decisivo per l’implementazione
Dopo l’ok di massima al recepimento pieno della quinta direttiva dell’Ue contro il riciclaggio, i prossimi passi che condurranno all’effettivo utilizzo di un registro con i profili privati dei titolari effettivi delle entità giuridiche registrate nelle tre giurisdizioni e che ivi vi operano, si svilupperà in tre distinte fasi durante le quali Guernsey, Man e Jersey procederanno in comune e rispettando i medesimi tempi. In particolare, la tempistica procederà nel modo seguente: innanzitutto, nel corso del 2021 si avvierà l'interconnessione e la definizione della rete necessaria a rendere disponibili e visibili i dati contenuti nei registri pubblici elaborati e gestiti dalle autorità delle Isole britanniche con quelli all'interno dell'Ue, e questo al fine di garantire  l'accesso pieno da parte delle autorità che si occupano delle attività di contrasto al riciclaggio, le unità di intelligence finanziaria (FIU); a seguire, nel 2022, dovrebbe essere possibile l’accesso effettivo al registro e quindi il concretizzarsi dell’interscambio dei profili contenuti e immagazzinati online nei registri delle Isole; infine, per quanto riguarda l’accesso pubblico a questa mole di informazioni e di dati, è previsto realizzarsi successivamente al report che sarà pubblicato sempre nel 2022 dall’Unione europea riguardo l’implementazione della direttiva. Una volta pubblicata questa analisi, entro 12 mesi le tre giurisdizioni apriranno anche al pubblico, ma a un costo predefinito, le informazioni contenute nei registri. Resta fermo il fatto che sui tempi un ruolo decisivo sarà giocato dalle eventuali difficoltà derivanti dall’interconnessione di decine di registri con un unico data-center a livello UE.

Cosa prevede la V direttiva Ue sull’antiriciclaggio e contro il terrorismo finanziario
La fiducia nei mercati finanziari dipende in larga misura dall’esistenza di un preciso regime di trasparenza, sia riguardo la titolarità effettiva sia in merito alle strutture di controllo di cui dispongono determinate società e altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini. In questo scenario, con la V direttiva l’Ue ha fissato alcuni parametri a favore di una maggiore trasparenza condivisa: agli Stati membri è stato chiesto di consentire l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società e trust, e altre entità giuridiche, in modo sufficientemente coerente e coordinato, stabilendo anche principi chiari di accesso pubblico che consentano in caso ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell’Unione, chi sono i titolari effettivi degli enti e istituti giuridici. Per far questo si prevede l’istituzione di registri pubblici in tutto il territorio dell’Unione. Secondo la direttiva, è essenziale stabilire inoltre un quadro normativo coerente che assicuri un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, l’insieme di dati da mettere a disposizione del pubblico dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara e tassativa e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo però le informazioni rese accessibili al pubblico non dovrebbero differire significativamente dai dati reali raccolti. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici nonché di trust e istituti giuridici affini e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica.

Il fine dei registri pubblici
Lo scopo di tutto questo? Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l’uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale o per finalità legate all’esigenza di ripulire capitali di origine illecita. È pertanto essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust, o di un istituto giuridico affine, hanno cessato di esistere. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita.

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