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Lituania, decisa l'abolizionedella ritenuta sugli interessi

Il Parlamento ha approvato gli emendamenti alle leggi sulla tassazione delle persone fisiche e società

cartina lituania

Relativamente alla tassazione delle società è stata prevista l'abolizione della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a società non residenti. In questo modo viene favorita l'erogazione di finanziamenti alle società lituane in quanto il paese baltico rinuncia al prelievo del 10% generalmente previsto in questo caso, lasciando l'intera potestà impositiva su tale reddito al paese del finanziatore. L'agevolazione opera soltanto se la società che eroga il finanziamento è collocata in un paese europeo o comunque dello spazio economico europeo. L'agevolazione, inoltre, trova applicazione anche se la società risiede in un Paese che ha stipulato una convenzione con la Lituania. Una ulteriore novità riguarda la possibilità per le società di dedurre i contributi previdenziali pagati nell'interesse dei soci.

La tassazione delle persone fisiche
Relativamente alle persone fisiche, si segnala innanzitutto una temporanea apertura sul regime di tassazione dei fringe benefit. In sostanza, viene riproposto per il periodo dal 5 agosto al 31 dicembre 2009 il regime più liberale che aveva trovato applicazione fino al 30 dicembre 2008. Le maggiori restrizioni introdotte dal 30 dicembre 2008 e che hanno operato fino al 4 agosto 2009 torneranno nuovamente efficaci dal 2010. Sono state introdotte anche novità in relazione alla tassazione dei Capital gain originati dalla vendita di titoli. Si deve al riguardo precisare che le plusvalenze sui titoli acquisiti dopo il 1° gennaio 1999 erano esenti da tassazione se risultavano soddisfatte le seguenti due condizioni:
- i titoli sono venduti o trasferiti dopo 366 giorni dalla loro acquisizione;
- il contribuente residente, eventualmente congiuntamente con parti correlate non detiene più del 10% dei titoli nel corso dei tre anni che precedono la fine del periodo fiscale in cui è avvenuta la cessione.
A partire dal 2010 l'esenzione troverà applicazione soltanto in relazione ai titoli posseduti da contribuenti residenti.

Novità in vista anche per gli autonomi
Novità sono previste anche per i lavoratori autonomi. Innanzitutto è ora possibile dedurre il 50% delle spese di rappresentanza che risultavano prima indeducibili. Al fine di prevenire comportamenti elusivi è stato stabilito che la deducibilità non può comunque superare il 2% del reddito imponibile annuo. E' invece esclusa la deducibilità di spese sostenute per realizzare proventi non imponibili. Da ultimo si segnala che sono ora deducibili i contributi previdenziali e i contributi malattia obbligatori. In Lituania esistono due criteri per determinare il reddito imponibile di un lavoratore autonomo. Il primo è quello classico che considera una base imponibile determinata come differenza di compensi e costi, fermo restando che questi ultimi devono essere debitamente documentati. In alternativa, tuttavia, è possibile beneficiare di una deduzione forfetaria del 30% senza necessità di esibire alcuna giustificazione dei costi sostenuti.

Novità in materia di Iva
Il parlamento ha recentemente approvato alcuni emendamenti alla disciplina iva volti a prorogare le aliquote agevolate che erano destinate a venir meno nel corso del 2009. L'aliquota ridotta del 9% sui libri e quella del 5% sui medicinali troverà applicazione fino al 31 dicembre 2010 invece del 30 giugno 2009. Inoltre è stata prorogata dal 31 agosto 2009 al 31 agosto 2010 l'aliquota agevolata del 9% sul riscaldamento domestico. Per contro è stata innalzata l'aliquota ordinaria che passa ora dal 19% al 21%.

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