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Lussemburgo, agevolazioni fiscalinel mirino dell'Unione europea

La normativa del Granducato al centro di un intervento della Corte di Giustizia per violazione del Trattato

L'ordinamento tributario del Granducato riconosce, nell'ambito dell'imposta sul reddito, a chi effettua un investimento sul territorio nazionale, un abbuono di imposta per gli investimenti eseguiti a condizione che gli stessi siano materialmente realizzati sul territorio del medesimo Stato che concede il beneficio tributario.

Il caso al centro degli interventi Ue
Il caso riguarda(va) una società del settore navale con sede sociale in Lussemburgo stabilita e soggetta a imposta in questo Stato che, nel gestire due imbarcazioni destinati alla navigazione fluviale - utilizzate per rifornire le navi marittime che trasportano petrolio nei porti di Anversa ed Amsterdam e, quindi, al di fuori del territorio nazionale - ha posto in essere un investimento per il quale la normativa nazionale attribuiva una agevolazione.
L'Amministrazione finanziaria, però, respingeva la domanda di sgravio fiscale in forza delle disposizioni di legge interne che subordinavano la materiale messa in opera degli investimenti nel territorio lussemburghese o, in mancanza di tale requisito, lo svolgimento dell'attività d'impresa esclusivamente nel traffico internazionale (e non in quello fluviale).

La normativa europea
Al riguardo, occorre segnalare il contenuto degli articoli 56 e 63 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che, come noto, garantiscono la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali nell'Unione europea. In particolare l'articolo 56 del TFUE (ex articolo 49 del TCE), dispone che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. L'articolo 63 del TFUE (ex articolo 56 del TCE), recita, altresì, che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

Il contrasto con la normativa comunitaria
La questione pregiudiziale sollevata verte(va), pertanto, sull'interpretazione delle predette disposizioni ex articolo 56 e 63 del TFUE in relazione ad una normativa nazionale (quella lussemburghese) che attribuisce un incentivo fiscale sugli investimenti soggetta a condizione che gli stessi siano fisicamente effettuati sul territorio dello Stato concedente l'agevolazione.

L'orientamento della giurisprudenza
In via preliminare, giova rappresentare che il divieto di restrizione dei principi fondamentali è relativo. La stessa Corte di Giustizia, secondo un orientamento consolidato, consente un provvedimento restrittivo delle libertà fondamentali garantite dal Trattato se la misura è giustificata da ragioni imperative di interesse generale. Tuttavia, per giustificare tale restrizione è necessario che l'applicazione di un simile provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esso stesso persegue e non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (Cfr. sentenza 16 ottobre 2008, causa C-527/06 e sentenza 15 aprile 2010, causa C-96/08).
Nessuna giustificazione è stata, altresì, invocata circa il pregiudizio della potestà impositiva nazionale né che la restrizione fosse dettata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale interno o dall'esigenza di reprimere pratiche abusive.
I Giudici comunitari, pertanto, hanno disposto che "L'articolo 56 del TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di uno Stato membro a norma della quale ad un'impresa che è stabilita unicamente in tale Stato membro è negato un abbuono d'imposta per investimenti, per la sola ragione che il bene d'investimento, in relazione al quale si rivendica tale abbuono, è messo in opera fisicamente nel territorio di un altro Stato membro".

Aiuti italiani a finalità regionale: il caso Italia
Tale decisione, non sembra dover impattare con le disposizioni italiane. Infatti, in linea di principio, la normativa domestica in materia di agevolazioni fiscali a fronte di investimenti non condiziona la fruizione del beneficio alla necessaria messa in opera degli investimenti sul medesimo territorio dello Stato.
Una tale previsione, del resto, potrebbe contrastare con il principio comunitario che tende alla realizzazione del mercato comune mediante i quattro principi della libera circolazione delle persone, della libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, della libera circolazione delle merci, della libera circolazione dei capitali.
Ad ogni modo, sono fatte salve le ipotesi in cui la fruizione di una agevolazione fiscale è connessa ad una determinata area geografica nel rispetto della disciplina comunitaria come nel caso degli aiuti di Stato a finalità regionale previsti e regolati dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e c), del TFUE.

Traffico navale
La disciplina italiana sulla tonnage tax, infine, non discrimina neanche lo svolgimento dell'attività d'impresa marittima al solo traffico internazionale (o solo a quello fluviale). Anche in questo ambito, quindi, la normativa fiscale risulta essere in linea con i principi comunitari.


Boris Bivona


Fonti: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:063:0012:0013:IT:PDF
 

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