Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Made in, un provvedimento ad hoca misura di contraffazione

Il decreto legge n. 235 del 25 settembre 2009 contiene un inasprimento delle sanzioni a tutela del marchio di origine

made in italy
La difesa del made in attraverso l’inasprimento delle misure di lotta alle contraffazioni ha ricevuto nei giorni scorsi un decisivo impulso a seguito dell’emanazione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 235, cosiddetto anti-infrazioni. Il decreto che reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", approvato dal consiglio dei Ministri il 18 settembre 2009, su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro per le Politiche europee, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2009. Nell’articolo 16 del decreto salva-infrazioni è stata, infatti, ulteriormente suggellata la tutela del prodotto italiano risolvendo la questione insorta in ambito comunitario con l'approvazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 23 luglio di quest’anno (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136) attraverso la soppressione della norma.
 
Il comma 4 dell’articolo 17 della legge 23 luglio 2009, n. 99
Il comma 4 dell’articolo 17 modificativo delle norme l'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  in materia di rilevanza penale della falsa e fallace indicazione di origine/provenienza su merci – autentiche – introdotte nel territorio doganale  attraverso un punto di ingresso nazionale disponeva che:
a) al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».
 
Obbligo di indicare l'eventuale provenienza estera dei prodotti
Le integrazioni ampliavano l’ambito della fattispecie criminosa anche all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originarie (ossia made in) senza che su di esse sia indicato il luogo di produzione/fabbricazione o ne sia in modo chiaro comprensibile l’origine estera, nonché la limitazione dell’azionabilità della sanatoria amministrativa alla sola fase della immissione in libera pratica. Con la norma è stato, infatti, introdotto l'obbligo di indicare con evidenza l'eventuale provenienza estera dei prodotti commercializzati con marchi di aziende italiane e sancita l’estensione delle sanzioni previste per reati di indicazione falsa o fallace sulle merci importate in Italia all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti e merci non originari dall’Italia che non arrechino l’indicazione di origine del Paese di fabbricazione o di produzione secondo la normativa europea.
 
Le novità del decreto anti-infrazioni
Il comma 4 dell’articolo 17 citato è stato oggetto di numerose richieste di chiarimento da parte del sistema associativo ed ampiamente commentata dagli organi di stampa  come autolesionistica, perché impositiva di obblighi solo per le aziende italiane e, nel contempo, illegittima  da un punto di vista comunitario, per il fatto di aver previsto che le regole obbligatorie relative alla commercializzazione o alla presentazione dei prodotti vadano prentivamente notificate dalla Commissione europea, che deve autorizzarle dopo avere verificato che non apportino, anche indirettamente, ostacoli agli scambi.
 
Un decreto a tutela del prodotto italiano
Con il decreto salva-infrazioni vengono dissipate molte delle diatribe interpretative insorte e si cerca di assicurare un'efficace valorizzazione del prodotto interamente italiano. Se fino ad ora si potevano introdurre sul mercato nazionale merci presentate ai consumatori come interamente prodotte in Italia (attraverso indicazione di vendita varie, quali "100% Made in Italy", "100% prodotto italiano" o simili) in assenza di una regolamentazione della materia  idonea ad assicurare che tutta la filiera produttiva trovasse effettivo svolgimento in Italia dall’entrata in vigore della nuova disciplina  s'intenderà "realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano".
 
La tutela della corretta informazione dei consumatori
Il decreto salva infrazioni risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza per il ritardo o il non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano che ha esposto il Paese alle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea. I primi tre commi dell’articolo si propongono di rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull’origine dei prodotti posti in commercio. Il comma 1 dell’articolo 16 individua, in particolare, le condizioni che consentono di qualificare il prodotto o la merce come “made in Italy”, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Il comma 2 rinvia, in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle comunità europee, a successivi decreti interministeriali l’eventuale precisazione delle modalità di applicazione del comma 1. In attuazione di tali principi il quarto comma vieta - comminando le pene di cui all’articolo 517 c.p., aumentate fino ad un terzo - l’uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia o che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, o l’uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2.
 
Sanzioni a carico del produttore e del licenziatario
Il quinto e sesto comma integrano il già citato articolo 49 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, sanzionando la condotta del produttore e del licenziatario che omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani come illecito amministrativo passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10mila euro a 250mila euro a cui può associarsi anche la confisca amministrativa del prodotto o della merce (salvo che le indicazioni necessarie siano apposte, a cura e spese del  titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore). Per assicurare comunque un ragionevole periodo transitorio e consentire agli operatori economici di adeguare le produzioni alle nuove prescrizioni, si prevede l’entrata in vigore delle disposizioni dei commi 5 e 6 decorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/made-provvedimento-ad-hoca-misura-contraffazione