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Mediation: l'Italia promossanel recepimento della direttiva Ue

Tra le prime a adeguarsi con l'approvazione del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e con il successivo regolamento

la sede del parlamento ue

L'Italia è tra i primi Stati dell'Unione europea ad aver recepito la direttiva 2008/52/CE. Ma la cosa che rende oggi giustizia al legislatore interno, troppe volte reo di lentezza nel recepimento delle "indicazioni" europee, è l'aver completato tutto l'impianto normativo con largo anticipo rispetto ai termini indicati dalla direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. La direttiva Ue all'articolo 12 aveva fissato al 21 maggio 2011 la data in cui gli Stati membri debbono mettere in vigore le diposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi.

L'Italia tra le prime a coglierne l'importanza
L'adeguamento colloca anche il nostro Paese nella rosa degli Stati che condividono il riconoscimento dell'utilità ed efficacia delle formule di Adr (alternative dispute resolution) ovvero risoluzione alternativa delle controversie intese come deterrenti alla mole del contenzioso ordinario. Una impostazione anche in linea con il senso di efficiente tecnica di produzione normativa che impone l'ineludibilità e la tempestiva attuazione delle direttive non self executing. Tema, quello dell'ineludibilità delle direttive, oggetto di rigoroso richiamo proprio in questi giorni a seguito del richiamo formulato in tal senso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 10813 del 17 maggio scorso.

I richiami dell'Europa e l'attuazione negli Stati membri
L'atteggiamento di favore del legislatore comunitario ha origini lontane e trova conferma nel richiamare i governi a prendere al più presto in considerazione le tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Il richiamo comunitario in realtà era l'interpretazione di un fenomeno già largamente presente nelle dinamiche di giustizia di molti Stati come efficace e doveva servire, come è infatti accaduto, a rendere il panorama diversificato delle modalità di accesso, della disciplina, dei requisiti di accesso alla professione, del controllo e quant'altro il più possibile uniforme. Ciò doveva favorire anche il diffondersi della cultura conciliativa, già ampiamente sviluppata ma a macchia di leopardo. Tale considerazione doveva tradursi nella universale presa d'atto dell'efficacia, di ordine pratico e congiunturale, dei metodi di Adr, contro le difficoltà di accesso, le lungaggini e  i costi esorbitanti che caratterizzano la giustizia ordinaria, il cui stato di paralisi è perennemente aggravato dalla quantità, complessità e natura tecnica dei testi legislativi. 

La direttiva  2008/52/CE e il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
La direttiva  2008/52/CE è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Il provvedimento è stato emanato su delega conferita al governo dall'articolo 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 52 del 21 maggio 2008. Il successivo regolamento è stato adottato con decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, dal ministro della giustizia di concerto con quello dello sviluppo economico Il regolamento disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità d'iscrizione e la tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori della mediazione, nonché le indennità spettanti agli organismi medesimi.

La differenza tra mediazione e conciliazione secondo l'Italia
Secondo l'impostazione giuridica italiana la mediazione è il procedimento strutturato in cui due o più parti di una controversia tentano di raggiungere, su base volontaria, un accordo con l'aiuto di un terzo. Il terzo è il mediatore, ossia la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio. Mentre conciliazione è l'attività di  composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

L'input delle istituzioni comunitarie
Con il piano d'azione di Vienna del 1998 e le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, il Consiglio dei ministri Giustizia e affari interni aveva invitato la Commissione europea a presentare un Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale diversi dall'arbitrato, per "fare il punto della situazione esistente e per lanciare un'ampia consultazione ai fini della preparazione delle misure concrete da adottare" , precisando che "la priorità deve essere data alla possibilità di stabilire dei principi fondamentali, in generale e in settori specifici, che forniscano le garanzie necessarie affinché la composizione delle controversie da parte di istanze extragiudiziali assicuri il livello di sicurezza richiesto nell'amministrazione della giustizia".
Nel rispetto dei migliori auspici, formulati in sede comunitaria fin dalla fine degli anni novanta,  può ritenersi giunta in stato di grande avanzamento il diffondersi della tanto desiderata cultura della mediazione in ambito civile e commerciale.

I riflessi fiscali in Italia
Contrariamente a ogni malaugurata previsione adeguatamente alimentata da taluni filoni professionali depauperati negli interessi e dall'assenza di informazione sugli effettivi vantaggi dei modelli alternativi di risoluzione delle controversie,  l'istituto è divenuto obbligatorio dal 21 marzo ed è corroborato di appetibilità grazie anche alla previsione di uno specifico regime agevolativo fiscale.

Il quadro G e il rigo G8
Tra le novità del modello 730/2011 campeggia, infatti, il quadro G - rigo G8 dove colui che si è avvalso della mediazione può riportare l'importo del credito d'imposta spettante (500 euro in caso di successo, 250 euro in caso di insuccesso). Si tratta di un incentivo di tutto rispetto se si considera che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ovvero (per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi) e che la misura va ad aggiungersi all'esenzione da bollo o altri tipi di oneri fiscali di tutti gli atti relativi alla procedura di mediazione.

 

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