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Dal mondo

Mediation nella Ue: in Spagna
al notaio un ruolo "di peso"

Quarta puntata del viaggio conoscitivo nei modelli non giurisdizionali dei conflitti negli ordinamenti europei

mediation
L'amministrazione della giustizia in Spagna negli ultimi anni ha registrato un considerevole aumento del numero di controversie che ha messo a dura prova il buon funzionamento. La ricerca di  metodi di risoluzione alternativa delle controversie, più efficaci di quelli offerti dal modello ordinario, ha indotto il Paese ad accogliere con entusiasmo il richiamo europeo di implementare al più presto la mediazione negli ordinamenti degli Stati.
Con il Real Decreto-ley 5/2012 del 5 marzo scorso, pubblicato nel BOE del 6 marzo 2012 (corrispondente alla nostra Gazzetta Ufficiale), ed entrato in vigore il 7 marzo 2012, anche la Spagna ha, dunque, dato attuazione alla direttiva 52/2008.
Prima del recepimento della direttiva, l'ordinamento spagnolo ha sperimentato egregiamente la mediazione in materia di lavoro, famiglia e in ambito penale.

La mediazione in materia di lavoro
La mediazione è molto frequente nei processi di lavoro e in molti  casi è obbligatorio farvi  ricorso prima di adire il tribunale. Oggetto di mediazione sono in via prioritaria le controversie collettive, ma in alcune Comunità autonome trovano risoluzione attraverso lo strumento dell'Adr anche  le controversie individuali. Le Comunità autonome si avvalgono di organismi di mediazione incaricati di trattare specificamente le questioni legate al lavoro. A livello statale, il Servizio interconfederale di mediazione e arbitrato [Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA] offre un servizio gratuito di mediazione per le controversie che esulano dalla sfera di competenza degli organi delle Comunità autonome.

La mediazione in materia civile e familiare
Prima del Real Decreto-ley 5/2012 del 5 marzo scorso la mediazione non era disciplinata espressamente dalla legislazione civile di carattere generale, ma le parti potevano comunque  farvi ricorso richiedendo la sospensione del procedimento (articolo 19 del codice di procedura civile).
L'ambito applicativo contemplato dal codice di procedura civile limitava l'istituto soltanto alle cause matrimoniali conferendo alle parti la facoltà di chiedere al giudice di sospendere il procedimento per sottoporsi a mediazione (articolo 770.7 del codice di procedura civile), nonché di avviare il procedimento di comune accordo a mediazione conclusa.
I servizi di mediazione familiare offerti nelle diverse Comunità autonome sono eterogenei e possono variare da una città all'altra, oltre che nella stessa Comunità. In alcune Comunità autonome è la Comunità stessa a offrire il servizio (per esempio in Catalogna), mentre in altre i servizi di mediazione familiare sono forniti dai Comuni.
Il Consiglio generale del potere giudiziario [Consejo General del Poder Judicial] sostiene e sovrintende alle iniziative di mediazione promosse nei diversi tribunali spagnoli, con l'assistenza delle Comunità autonome, delle Università, dei Comuni e delle associazioni.

La mediazione in materia penale
In materia penale la mediazione è finalizzata al reinserimento dell'imputato e al risarcimento della vittima del reato. Nella giustizia minorile (da 14 a 18 anni) la mediazione è espressamente disciplinata come mezzo per conseguire la rieducazione del minore. In questo ambito, infatti, la mediazione è condotta da gruppi di sostegno della Procura minorile (Fiscalía de Menores), oltre che da organismi delle Comunità autonome e da altri enti, come le associazioni.
Al di fuori della giustizia minorile la mediazione non è disciplinata ma nella pratica vi si fa ricorso in alcune province sulla base della disciplina penale e processuale penale, che permette la conformità e la riduzione della pena in caso di risarcimento del danno, come previsto anche dalle norme internazionali applicabili. In genere la mediazione trova prevalente applicazione agli  illeciti meno gravi.
In Spagna il Consiglio generale del potere giudiziario sostiene e sovrintende alle iniziative di mediazione promosse nei tribunali per le indagini preliminari [Juzgados de Instrucción], nei tribunali penali [Juzgados de lo Penal] e nei tribunali provinciali [Audiencias Provinciales]. Finora le esperienze più importanti sotto il profilo quantitativo sono state realizzate in Catalogna e nei Paesi Baschi.

Le disposizioni in materia
La  mediazione è facoltativa e svolta da un terzo imparziale tenuto a garantire la riservatezza. Le parti, con l'assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione. In ambito penale di norma si contatta innanzi tutto l'imputato e, se quest'ultimo acconsente, si contatta la vittima per tentare la mediazione.

L'efficacia dell'accordo
Il ruolo del mediatore è quello del facilitatore della risoluzione della lite attraverso il raggiungimento dell'accordo tra le parti. Raggiunto l'accordo le parti devono successivamente (in una fase che si svolge al di fuori dell'organismo) definire  il contenuto dello stesso ed entro i dieci giorni seguenti presentarlo al mediatore.
Infine l'accordo, per acquisire efficacia, dovrà essere rogato con l'intervento del notaio. Il legislatore spagnolo, infatti, a differenza di quello italianbo, delega ai notai e non al giudice almeno quando non vi è già un procedimento giudiziale pendente, il controllo sulla legalità dell'accordo.
In materia penale, il giudice terrà conto dell'accordo se non viola la legalità, ma gode di un ampio margine di discrezionalità.

Informazione e formazione
I mediatori sono professionisti che hanno ricevuto una formazione specifica. Soltanto alcune leggi e regolamenti di alcune Comunità autonome menzionano la formazione necessaria per svolgere la mediazione familiare. In generale si richiede al mediatore un titolo di studio universitario, almeno di livello medio, e una formazione specifica in materia di mediazione tramite corsi essenzialmente pratici di durata superiore a 100 ore. La formazione specifica in materia di mediazione di norma è offerta dalle università e dagli ordini professionali, per esempio quelli degli psicologi o degli avvocati.

Quanto costa la mediazione?
La mediazione offerta dagli organismi pubblici è gratuita sia in materia di lavoro, civile e penale. Al di là della mediazione promossa dal tribunale, le parti sono libere di rivolgersi a un mediatore e corrispondere gli onorari liberamente concordati. L'accordo siglato dal mediatore spagnolo, se la versione definitiva confermerà la bozza, avrà inoltre valore di titolo esecutivo, mentre in Italia è necessario a tal fine l'intervento del giudice.
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