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Dal mondo

Mediation Ue: in Bulgaria l'alternativa
alla giustizia è a tre vie

Oltre alla mediazione e all’arbitrato vi è una terza importante possibilità prevista dall’ordinamento, l’ombudsman

l'arte della mediazione
In Bulgaria, come nella maggior parte degli altri Paesi europei, ci sono almeno due forme di ADR: mediazione e arbitrato. Nel Paese in aggiunta ai predetti strumenti c’è anche l’ombudsman che viene nominato dall’assemblea nazionale con un mandato di cinque anni e rappresenta una figura di garanzia a tutela del consumatore.
 
Il ruolo dell’arbitrato…
L’arbitrato ha un campo di applicazione limitato a particolari materie in quanto non è fruibile  nelle controversie di lavoro in materia di fallimenti, nelle controversie riguardanti la proprietà e i diritti reali sui beni immobili nonché in quelle concernenti la famiglia e i minori.
L’arbitrato riscuote molto successo: basti sapere che soltanto quello presso la camera di commercio di Sofia negli ultimi dieci anni ha definito ben 1350 cause internazionali e 708 nazionali e che il 60% delle controversie sono definite nei termini di 6-9 mesi dall’iscrizione dell’istanza.
L’ombudsman è, invece, una figura “ponte” tra cittadino e Amministrazione che formula pareri e consigli su richiesta dei consumatori senza alcun potere decisionale.
 
… e la funzione della mediazione…
Il sistema di ADR più diffuso è la mediazione. Soltanto nella città di Sofia nel biennio 2010-2011 le mediazioni sono lievitate e concluse con esito positivo nel 40% dei casi. Malgrado il fatto che l’istituto non benefici di opportuni stimoli da parte degli i ordini giurisdizionale e forense molto hanno giocato a favore gli incentivi finanziari.
In Bulgaria, infatti, in caso di definizione con successo le parti ricevono un rimborso del 50% dell’imposta statale già versata per il deposito della causa in Tribunale. Dal 2010, inoltre, è stato costituito il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti.
La mediazione è interamente volontaria. Pur costituendo un mezzo alternativo per la risoluzione delle controversie rispetto al ricorso ad un giudice, non è una condizione preliminare all'avvio di un procedimento giudiziario.  
 
La disciplina normativa della mediazione
La disciplina in materia è contenuta nella  legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 in Coll – APIS, vol. 1 / 2005, p. 320 , come integrata (No. 86 del 24.10.2006,  No. 9 del 28.01.2011,. No. 27 del 04.01.2011), nell‘ Ordinanza n. 2 del 15.03.2007 dettante i termini e le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni che formano i mediatori l’iscrizione, la cancellazione e la revoca dei mediatori dal Registro unificato dei mediatori e le regole procedurali ed etiche di condotta dei mediatori e negli  Articoli 140, 234 e 321 del Codice di procedura civile promulgato SG. 59 del 20.07.2007, in vigore dal 3.01.2008. 
 
Le materie oggetto di mediazione
La legge del 17 dicembre 2004 sulla mediazione non prevede limiti nelle materie oggetto della mediazione. La mediazione è ammissibile in molti ambiti molti dei quali non sono regolamentati o limitati per legge. La maggior parte dei mediatori registrati è specializzata nella mediazione commerciale e tra imprese. Il ricorso alla mediazione trova maggiore applicazione nelle controversie civili e commerciali, nei casi relativi al diritto di famiglia, nelle casistiche di diritto del lavoro (per lo più si tratta di licenziamenti) e, in particolare, nelle controversie condominiali.
 
Il livello di gradimento
I dati registrati dopo l’entrata in vigore della direttiva n. 52/2008 che, com’è noto, prevedeva che ciascuno degli stati Ue introducesse nei propri ordinamenti, entro il 12 maggio 2010, tutte le misure legislative e regolamentari necessarie a rendere effettivo il ricorso alla mediazione hanno confermato la validità del procedimento conciliativo. Lo stesso Parlamento europeo ha citato la Bulgaria come il Paese che ha adottato le misure più efficaci per assicurare la rapida implementazione delle disposizioni recate dalla predetta direttiva. 
 
Il registro nazionale dei mediatori
Il ministero della Giustizia della Bulgaria ha istituito un registro dei mediatori nell'ambito del registro centrale delle persone giuridiche senza scopo di lucro che prestano servizi di pubblica utilità. Il registro, accessibile a tutti attraverso il sito internet, contiene sia l’elenco dei mediatori accreditati sia l’elenco delle organizzazioni private che formano i mediatori.
 
I requisiti richiesti dalla legge e il divieto di discriminazione
I mediatori iscritti nel registro presso il ministero della Giustizia sono 492. Non esiste un codice di condotta specifico per i mediatori. Tuttavia, disposizioni sulle norme etiche sono contenute nella legge sulla mediazione e nel regolamento n. 2 del 15 marzo 2007, che stabilisce le condizioni e la procedura di abilitazione delle organizzazioni che prestano servizi di mediazione. Non vi è alcun requisito richiesto in ordine al possesso di una laurea e/o diploma per i mediatori ma è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione per mediatori. Le organizzazioni che offrono formazione per mediatori provengono dal settore privato. Nei seminari di formazione i mediatori apprendono nozioni teoriche e pratiche sulla mediazione e su temi quali i procedimenti giudiziari e le norme etiche per la condotta dei mediatori, come pure la procedura stabilita nella legge sulla mediazione e nel regolamento n. 2 del 15 marzo 2007. Nella normativa nazionale vi è una disposizione secondo cui il mediatore non debba “mostrare pregiudizio o preconcetto basato sulle qualità personale delle parti o sul loro passato che viene presentato in mediazione”.
 
La formazione professionale
La formazione si è sviluppata qualitativamente a decorrere dagli anni 90. In Bulgaria, infatti, la formazione è stata avviata in ambito accademico e sono stati i professori universitari ad elaborare il progetto di mediazione che è divenuto realtà normativa, ispirata ai principi di volontarietà e di parità,  nel 2004 e ha trovato definizione compiuta nel 2008 , anno in cui è stato modificato il codice di procedura civile.
 
Come accedere alla mediazione
La mediazione non è gratuita. L’importo da corrispondere all’organismo è oggetto di un accordo tra il mediatore e le parti interessate. Il compenso del mediatore, a differenza dell’Italia, non può essere commisurato al risultato raggiunto. La tariffa oraria è pari a 40 euro per le questioni  di valore non superiore a 10.000 euro e a  50 euro per le questioni di valore superiore ai 10 000 euro.
 
Gli effetti della mediazione
L’accordo ha valore di sentenza passata in giudicato, ma non può essere contrario al diritto o alla morale. Il verbale non ha il valore di una transazione e la questione oggetto della lite può essere riproposta dinanzi gli organi giurisdizionali. Conformemente a quanto previsto nella citata direttiva n. 52/2008  gli interessati possono  chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il verbale può diventare titolo esecutivo solo se autenticato dal notaio. 
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