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Dal mondo

Mediation Ue: in Svezia
la tradizione fa la differenza

Decima puntata del viaggio conoscitivo nei modelli non giurisdizionali dei conflitti negli ordinamenti europei

mediation in svezia
Il governo svedese e gli operatori di giustizia in Svezia sono per tradizione giuridica i massimi sostenitori i dei vantaggi offerti dai metodi di ADR. L'ordinamento svedese prevede un'ampia gamma di metodi alternativi di composizione delle controversie e, in questo ambito si distinguono svariati strumenti integralmente extragiudiziali. Alcune procedure extragiudiziali sono disciplinate dalla legge, mentre altre si basano su accordi tra una o più entità o soggetti di diritto privato.
 
Procedure disciplinate dalla legge
Tra le procedure disciplinate dalla legge, la più importante è forse quella seguita presso la Commissione nazionale per i reclami dei consumatori (Allmänna reklamationsnämnden - ARN). L’ARN esamina, a richiesta degli interessati esclusivamente le controversie tra produttori e consumatori. Tale procedura, che si svolge per iscritto ed è gratuita per entrambe le parti, si applica anche alle controversie transfrontaliere e si traduce nella formulazione di  raccomandazioni indirizzate alle parti in merito alle possibilità si risolvere la controversia insorta.
Per determinati tipi di controversie è, comunque, prevista la possibilità della  mediazione. il procedimento di mediazione trova ampia applicazione, ad esempio, per le vertenze di lavoro e per quelle riguardanti le locazioni, gli affitti, la proprietà intellettuale e per i conflitti tra coniugi. 
 
Procedure non disciplinate dalla legge
Le procedure non disciplinate dalla legge ma oggetto di convenzioni sono anch’esse adottate in svariati settori dove, per iniziativa privata,  sono operative commissioni specializzate.  L’ambito di competenza e la metodologia procedimentale di tali commissioni, che sono molto frequenti, per esempio, nel settore assicurativo,  può presentare aspetti e peculiarità che variano da organismo ad organismo. 
La varietà, tuttavia, non deprime mai l’obiettivo primario di garantire sempre la composizione flessibile e imparziale delle vertenze. Ciò comporta che, proprio nel settore assicurativo, le varie commissioni rispettino anche la funzione primaria di giungere a una composizione uniforme delle vertenze, nell’intento di ridurne il numero. 
Il fatto che le commissioni in tale ambito, siano costituite mediante accordi tra varie imprese, non deve far supporre che l’operato possa risentire di condizionamenti a parte di chi ha preso l’iniziativa di costituirle: l’indipendenza, che rappresenta il principio cardine dell’attività di mediazione, resta sempre un valore deontologico costantemente rispettato. 
 
L'attività delle commissioni
L’attività prevalente delle commissioni consiste nel definire le controversie tra produttori e consumatori. Le maggiori imprese di assicurazioni dispongono, tuttavia, anche di un loro mediatore per trattare con i clienti: gli assicurati possono rivolgersi al mediatore dell’impresa se non sono soddisfatti della decisione adottata in un caso di risarcimento dei danni. 
Il mediatore viene nominato dall’impresa, ma esercita le sue funzioni a titolo autonomo. Esempi di commissioni nel settore assicurativo sono quelle operative  in materia di malattia e infortuni (Olycksfalls- och Sjukförsäkringsnämnden), del ramo vita (Livförsäkringens Villkorsnämnd) e delle lesioni fisiche nell’ambito della responsabilità civile (Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd).
Tranne in pochi casi eccezionali, la procedura si svolge per iscritto e le parti possono adire la commissione direttamente, ovvero facendosi assistere o rappresentare da un terzo a cui non è imposta nessuna determinata condizione.
 
Le procedure private di risoluzione delle controversie
Le procedure private di risoluzione delle controversie sono generalmente gratuite, ma in alcuni casi eccezionali è richiesto il pagamento di una modica tassa per la presentazione della domanda o per la registrazione. I costi della procedura sono sostenuti dal produttore o dall’impresa che vi partecipa. Nella maggior parte dei casi gli oneri di gestione sono ripartiti tra le imprese partecipanti, in proporzione al loro utilizzo dei servizi della commissione. È possibile tuttavia, ottenere dall’impresa di assicurazione il rimborso dei costi del mediatore e delle spese del procedimento.
 
L'efficacia delle decisioni
L’atto conclusivo del procedimento è una decisione non vincolante, che si configura come un parere consultivo (raccomandazione). A differenza delle decisioni di un tribunale, le decisioni di una commissione non hanno carattere esecutivo.
La raccomandazione può assumere una efficacia vincolante nei casi in cui esiste un impegno formale da parte dell’impresa nei confronti della sua organizzazione professionale ad attenersi a simili raccomandazioni.
L’impegno di attenersi alle decisioni, assunto da un’impresa nei confronti della sua organizzazione professionale, non comporta comunque l’esecuzione obbligatoria, poiché ha valore soltanto nei confronti della rispettiva organizzazione professionale. Tuttavia, anche se da tali decisioni non deriva nessuna particolare conseguenza giuridica, un’impresa che nei confronti della propria organizzazione professionale si era impegnata ad attenersi, se omette di farlo può essere passibile di sanzioni civilistiche (per esempio la radiazione dall’organizzazione).
 
Il ricorso al Tribunale è out
Poiché in Svezia la soluzione extragiudiziale delle controversie costituisce un’alternativa rispetto al consueto procedimento in tribunale, è precluso il ricorso in tribunale contro la decisione di una commissione. In altri termini la decisione di un’autorità di risoluzione extragiudiziale delle controversie non costituisce  un impedimento procedurale ad adire  un tribunale.
Una volta esperita la procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è possibile intentare un’azione legale, sulla medesima questione, presso un tribunale ordinario, dove interviene di norma anche  la commissione che ha pronunciato la decisione extragiudiziale.
 
Conciliazione e mediazione nell’ambito dei procedimenti giudiziari
Per la risoluzione delle controversie nell’ambito di procedimenti aperti presso un tribunale (in particolare quello ordinario) sono previsti due dispositivi di carattere extragiudiziale: la conciliazione e la mediazione. Entrambi tali dispositivi sono disciplinati dal codice svedese di procedura civile. 
In caso di causa civile il tribunale notifica alla parte una citazione a comparire. La procedura preparatoria, orale o scritta, ha lo scopo, tra l’altro, di accertare se vi siano le condizioni per la conciliazione. In caso positivo, e se ciò risulta opportuno in considerazione della natura della causa e delle altre circostanze, il giudice cerca di giungere alla conciliazione tra le parti. Il giudice che presiede la causa oera in funzione analoga anche per le trattative, la cui procedura non deve assumere una forma specifica, né le trattative hanno carattere obbligatorio: le parti possono quindi dichiarare di non essere interessate a svolgerle, senza dover subire ripercussioni. Se le trattative si svolgono ma non conducono a una composizione tra le parti, il procedimento giudiziario prosegue secondo le consuete modalità. Il giudice che partecipa alle trattative di conciliazione resta sempre indipendente e imparziale nel corso della procedura. La procedura di conciliazione è gratuita, come del resto i procedimenti giudiziari, ma quando s’intenta un’azione legale presso il tribunale si deve pagare una tassa per la presentazione della domanda (attualmente, circa 50 EUR).
 
Il ricorso alla mediazione speciale
Se, considerata la natura della causa, appaia più opportuna una mediazione speciale, il tribunale può incaricare un mediatore speciale di condurre le trattative di conciliazione. In questo caso, il mediatore non è il giudice che presiede alla causa, ma un estraneo. Prima che il tribunale provveda per la mediazione, le parti devono consultarsi. I costi della mediazione speciale vengono pagati dalle parti.
 
Le controversie tra lavoratori e datori di lavoro
La vertenza tra lavoratori e datori di lavoro vincolati reciprocamente da un contratto, può essere risolta mediante negoziati o, come ultima risorsa, intentando un’azione legale presso il tribunale del lavoro (Arbetsdomstolen). Per risolvere le controversie legali di questo tipo non sono previsti dispositivi alternativi, mentre per alcune altre vertenze è possibile ricorrere alla mediazione. 
In Svezia esiste un organo di mediazione, le cui attività sono disciplinate dalla legge, che mette a disposizione mediatori per le vertenze tra lavoratori e datori di lavoro riguardanti le trattative salariali e le condizioni generali di lavoro oppure per i casi in cui un’impresa rifiuta di firmare un ontratto collettivo con un’organizzazione professionale. L’organo di mediazione provvede a incaricare i mediatori a richiesta delle parti e la procedura è gratuita.
 
Le controversie familiari
Per i genitori in lite tra loro vi è una duplice alternativa al procedimento giudiziario: i colloqui costruttivi e la consulenza alle famiglie a cui possono ricorrere anche le coppie senza figli. 
 
I colloqui costruttivi
Scopo dei colloqui costruttivi, che si svolgono sotto la guida di esperti, è far giungere i genitori a un accordo sull’affidamento e l’alloggio dei figli e sul diritto del genitore non affidatario di restare in contatto con i figli. La funzione dei colloqui è trovare soluzioni professionali in caso di conflitti.
Tutti i Comuni della Svezia offrono la possibilità di tali colloqui. I genitori che hanno problemi ad accordarsi sulle questioni dell’affidamento e dell’alloggio e dei contatti con i figli e sono intenzionati a condurre colloqui costruttivi, possono rivolgersi all’Amministrazione del proprio Comune. Se è già in corso un procedimento giudiziario, può essere il tribunale a prendere l’iniziativa di offrire colloqui costruttivi e la procedura è gratuita. Se i genitori giungono a un accordo sull’affidamento, l’alloggio e i contatti con i figli, possono formalizzare tale accordo, che è valido se è concluso per iscritto e viene approvato dalla commissione di assistenza sociale. L’accordo ha valore esecutivo.
 
La consulenza alle famiglie
L’attività di consulenza alle famiglie consiste in colloqui con lo scopo di trattare conflitti di convivenza della coppia o della famiglia, prima, durante o dopo la separazione. Se vi sono figli, la consulenza può contribuire ad attenuare i conflitti. Avvalersi di tale consulenza è una facoltà ed è soggetta a rigorose norme di segretezza. Tutte le Amministrazioni comunali sono tenute per legge a offrire consulenza alle famiglie tramite il proprio personale o ricorrendo a idonei professionisti. I Comuni hanno il diritto di esigere un onorario per la consulenza. La consulenza alle famiglie può essere offerta anche da associazioni confessionali.
 
Le situazioni specifiche: locazione e affitto
Per le controversie relative a locazioni e affitti si può ricorrere alla mediazione presso le commissioni che si occupano rispettivamente di tali questioni. Se un locatore e un locatario non riescono ad accordarsi su una questione relativa alle condizioni di locazione oppure se un’associazione di proprietari e un’associazione d’inquilini non riescono ad accordarsi su una questione relativa alle locazioni, una o entrambe le parti possono rivolgersi alla commissione per le questioni di locazione, perché le aiuti a risolvere la controversia. La o le parti chiedono dunque alla commissione di agire come mediatrice e la commissione presenta una proposta di accordo nel caso in cui non si riesca a giungere a una soluzione nel corso di un incontro organizzato. La mediazione è obbligatoria in determinati casi, in particolare per le controversie relative alla locazione di uffici. Per esempio, se il locatore ha posto fine al contratto di locazione e il locatario non vuole lasciare l’ufficio senza ricevere un indennizzo, il locatario deve sottoporre la questione alla commissione, perché questa provveda alla mediazione. Se il locatario non agisce in tal senso, perde il diritto all’indennizzo. Nell’ambito della mediazione, la commissione per le locazioni può pronunciarsi anche sul canone di locazione dell’ufficio, in termini di valore di mercato, e questo suo parere ha valore di presunzione in una successiva controversia in materia d’indennizzo.
La commissione per le questioni di locazione può tentare di conciliare le parti anche in caso di controversie relative alla proroga del contratto di locazione di un alloggio dopo la risoluzione del contratto, notificata con preavviso. Il tribunale ordinario può sempre rinviare alla commissione, ai fini della mediazione, la questione che  sta esaminando riservandosi in caso di insuccesso il diritto di decidere sulla questione.
Gli interventi della commissione per le questioni di locazione sono gratuiti. Ciascuna delle parti sostiene i propri costi, per esempio l’onorario del suo rappresentante o la perdita di entrate dovuta all’impossibilità di esercitare la propria attività nel corso delle trattative. In certi casi le parti possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Le udienze presso la commissione per le questioni di locazione sono pubbliche.
La commissione per le questioni di affitto agisce secondo le medesime procedure della commissione per le questioni di locazione.
 
Le controversie in materia di proprietà intellettuale
La mediazione è prevista anche per determinate controversie in materia di proprietà intellettuale, per l’applicazione di alcune disposizioni della legge sulla proprietà intellettuale, soprattutto dei contratti che conferiscono licenze. La procedura è facoltativa. Per ottenere la mediazione, se ne presenta la richiesta al governo, il quale conferisce l’incarico a un mediatore (conciliatore). Se la procedura di mediazione non ha successo, il mediatore può proporre una procedura di arbitrato, ma le parti non sono tenute ad accettarla.
A meno che non si sia concordato altrimenti, l’onorario del mediatore viene pagato dalla parte che ha chiesto la mediazione.
 
Informazione e formazione
Non esistono informazioni specifiche sulla formazione dei mediatori, né enti di formazione nazionali dei mediatori.
 
Disposizioni legislative in materia di mediazione
Legge 22 giugno 2011, n. 860 sulla mediazione in alcune controversie private. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08) .

Legge che modifica il Codice di procedura civile 22 giugno 2011, n. 861. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08).

Legge sulla modifica del Codice di esecuzione 22 giugno 2011, n. 862. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08) .

Legge di modifica della legge (1973:188) sui Tribunali di locazione e sui Tribunali d’affitto 22 giugno 2011, n. 863. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08).
 
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