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In Messico il transfer pricing si calcola con… metodo

La normativa sul transfer pricing è stata introdotta per la prima volta in Messico nel 1992 e ha subìto varie modifiche tra il 1997 e il 2002
In particolare gli ultimi interventi sulla normativa messicana hanno lasciato inalterato il contenuto delle innovazioni introdotte dalla riforma del 1997. Risulta interessante l'espresso richiamo, introdotto nel testo dell'articolo 215 (ex articolo 64 A), all'applicazione delle linee guida dell'Ocse in materia di transfer pricing (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) e alle Convenzioni contro la doppia imposizione.
La normativa sul transfer pricing è stata introdotta per la prima volta in Messico nel 1992 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 64 A del codice delle imposte sui redditi. La norma riconosceva espressamente al ministero delle Finanze e del Credito pubblico (Secretaria de Hacienda y Crédito Publico) il potere di determinare, in via del tutto presuntiva, i prezzi ai quali un contribuente poneva in essere operazioni di vendita e acquisto di beni per apportare aggiustamenti al reddito o alle perdite derivanti da tali operazioni.
La ratio della norma e le prime modifiche
La ratio della disciplina del transfer pricing ha subìto profonde modifiche a seguito della riforma del 1997 e dell'introduzione del nuovo testo dell'articolo 64 A che stabilisce l'obbligo per il contribuente che pone in essere operazioni con parti correlate di determinare il reddito imponibile e le deduzioni previste dalla legge, considerando i prezzi che sarebbero stati stabiliti in operazioni comparabili da soggetti indipendenti.
Gli ultimi interventi
Dal 1° gennaio 2002 sono entrate in vigore numerose modifiche alla normativa messicana che hanno tuttavia lasciato inalterato il contenuto delle innovazioni introdotte dalla riforma del 1997; risulta interessante l'espresso richiamo, introdotto nel testo dell'articolo 215 (ex articolo 64 A), all'applicazione delle Linee guida Ocse in materia di transfer pricing (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) alle Convenzioni contro la doppia imposizione siglate dal Messico. Come già anticipato, ai sensi dell'articolo 215, il contribuente deve determinare il proprio reddito imponibile tenendo conto dei prezzi che sarebbero stati applicati in transazioni indipendenti. La stessa logica si riscontra nel potere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria di effettuare alcuni aggiustamenti alle transazioni intercompany. Nell'applicazione del principio di libera concorrenza (at arm's lenght) occorre necessariamente tenere conto di alcuni fattori di comparabilità tra le transazioni che passiamo ad esaminare.
Le caratteristiche delle transazioni
In particolare si deve tenere conto di alcuni elementi:
 - in caso di transazioni finanziarie, il periodo, le garanzie prestate, la solvibilità del debitore, il tasso di interesse;
- in caso di prestazione di servizi, la natura del servizio e la presenza di beni immateriali;
- in caso di utilizzo di beni materiali, le caratteristiche fisiche, la qualità e la disponibilità;
- in caso di concessione di beni immateriali, la presenza di brevetti, licenze, marchi e condizioni di utilizzo del bene;
- in caso di operazioni sulle azioni, l'ammontare del capitale del soggetto emittente, gli utili, il valore previsto dei flussi di cassa o l'ultima quotazione di mercato;
- le funzioni o le attività svolte, inclusi i beni utilizzati e i rischi assunti dalle società coinvolte nella transazione;
- le condizioni contrattuali;
- le circostanze economiche;
- le strategie di business adottate.
I metodi per la determinazione dell'arm's lenght
I metodi che devono essere utilizzati sono indicati nel successivo articolo 216. In particolare:
- confronto del prezzo (comparable price method). Tale metodo consente di confrontare i prezzi stabiliti nella transazione controllata (intercompany) con quelli praticati in transazioni similari tra parti indipendenti;
- prezzo di rivendita (resale price). Il metodo prevede di applicare al prezzo di acquisto dei beni e servizi il margine del prezzo di rivendita, deducendo la percentuale dell'utile lordo calcolata secondo il rapporto utile lordo/vendite nette;
- costo maggiorato (cost plus) che permette di applicare al costo di acquisto dei beni e dei servizi una percentuale di utile lordo determinata secondo il rapporto utile lordo/costo delle vendite;
- ripartizione degli utili. Il metodo consente di "assegnare" l'utile della transazione alle parti correlate in relazione all'utile lordo prodotto da ciascuna delle parti coinvolte nella transazione o in relazione agli assets, alle funzioni e ai rischi assunti da ciascuna parte correlata;
- ripartizione dei profitti globali che consente di attribuire a ciascuna entità coinvolta nella transazione l'utile globale ottenuto sommando gli utili realizzati da ciascuna entità;
- margini di profitto della transazione (transactional operating margin method) che consente di determinare l'utile della transazione tra parti correlate avendo riguardo a transazioni comparabili indipendenti sulla base di fattori di comparabilità quali i beni utilizzati, le vendite, i costi e i flussi di cassa.

Il transfer pricing in Messico e il Report Ocse
Il sistema di transfer pricing adottato dal Messico è stato recentemente oggetto di analisi (i cui risultati sono indicati nel Report "Peer review of Mexican Transfer Pricing legislation and practices") da parte del Comitato Affari fiscali dell'Ocse che ha evidenziato una tendenza al ricorso ai metodi basati sul profitto rispetto ai metodi tradizionali, il cui utilizzo è caldeggiato dall'Ocse. Le motivazioni di tale pratica sono da ricercarsi nell'assenza di una gerarchia di applicazione dei metodi nell'ordinamento messicano e da altri fattori tra i quali l'impossibilità di individuare soggetti indipendenti ai fini dell'analisi di comparabilità, il ricorso a comparabili stranieri (soprattutto americani), l’assenza di informazioni relative alle transazioni poste in essere da soggetti non controllati.
Una proposta innovativa
Per tali motivi lo scorso settembre è stata presentata al Congresso messicano una proposta che mira a introdurre significativi cambiamenti in relazione all'applicazione dei metodi che, se approvata, entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2006. I punti qualificanti della proposta si sostanziano nell'introduzione di una gerarchia di applicazione dei metodi per ristabilire la preminenza dei metodi tradizionali, secondo quanto raccomandato dall'Ocse, con la conseguenza di eliminare il ricorso ai metodi non specificati.
La scelta del metodo
La scelta del metodo migliore (best method rule) da utilizzare si basa su un duplice test che riconosce il metodo del confronto del prezzo quale metodo più affidabile per la determinazione del transfer pricing. Soltanto nei casi in cui tale metodo si riveli inappropriato in relazione alle caratteristiche del caso in esame il contribuente potrà utilizzare gli altri metodi, dando tuttavia la precedenza, nell'ordine, al prezzo di rivendita e al costo maggiorato. La seconda parte del test prevede che il contribuente dimostri che la scelta del metodo produce i risultati più affidabili, avendo riguardo alle circostanze del caso e alle informazioni disponibili. Nel caso in cui il contribuente opti per la scelta del prezzo di rivendita, del costo maggiorato o del transactional operating margin method avrà l'onere di dimostrare che i costi o i prezzi di vendita sono conformi al prezzo di mercato, ovvero al prezzo che sarebbe stato definito da soggetti indipendenti in transazioni comparabili o al prezzo indicato dall'Amministrazione finanziaria con un Apa (Advanced Pricing Agreement).
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