Nel 2005 la Slovenia rilancia a cominciare dal Fisco
Fino al 2004 soltanto i dividendi pagati ai non residenti erano considerati un reddito di fonte interna. Dal gennaio 2005, invece, la categoria comprende anche i redditi da beni immobili situati in Slovenia, le royalties da brevetti e licenze quando l’utilizzo o il diritto di utilizzo si trova sul territorio, gli interessi pagati dai residenti, i dividendi e i redditi da titoli sloveni. I dividendi di una società Ue sono esenti e l’esenzione si estende a quelli percepiti da Stati extra-Ue. In entrambi i casi purchè siano rispettate talune condizioni.
Novità fiscali in Slovenia a partire dal 2005 e a otto mesi di distanza dall’ingresso nell’Unione europea. Dal 1° gennaio è infatti entrata in vigore la nuova legge sulla tassazione delle società. In ogni caso non si riscontra una riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società che rimane confermata al 25 per cento. E’ stata tuttavia introdotta un’aliquota nulla per i fondi pensione, i fondi di investimento e le società di assicurazione.
L’amministrazione delle società
Analogamente a quanto avviene in Italia, le società sono ora considerate residenti in Slovenia non soltanto quando vengono qui costituite ma anche quando sono di fatto gestite all’interno dello Stato. Si ricorda, per fare un parallelismo con la nostra normativa, che ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Dpr n.917/1986, "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato". Novità sono state previste anche per la stabile organizzazione. In base alla normativa interna, il periodo necessario affinché il cantiere costituisca una stabile organizzazione è passato da un anno a 6 mesi. Rimane comunque ferma l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La tassazione dei non residenti
Novità significative sono previste anche in relazione alla tassazione dei non residenti. In precedenza solamente i dividendi pagati ai non residenti erano considerati un reddito di fonte interna. Dal 2005, invece, la categoria si è estesa e comprende i redditi da beni immobili situati in Slovenia, le royalties da brevetti e licenze quando l’utilizzo o il diritto di utilizzo si trova in Slovenia, gli interessi pagati da residenti; i dividendi e i redditi da titoli sloveni. Attualmente è prevista una ritenuta del 25 per cento sui seguenti tipi di reddito pagati a non residenti: dividendi, interessi, royalties, pagamenti per locazioni e compensi erogati ad artisti e sportivi, se percepiti da un soggetto diverso.
I contenuti della direttiva madre-figlia
I dividendi percepiti da una società comunitaria sono esenti se sono rispettate le seguenti condizioni:
- la società figlia è assoggettata all’imposta sui redditi;
- la società madre detiene almeno il 20 per cento del capitale della figlia;
- la partecipazione è stata detenuta per almeno due anni.
L’esenzione si estende anche ai dividendi percepiti da Paesi extra-Ue purché il loro livello di tassazione non sia inferiore al 12,5 per cento. L’implementazione della direttiva madre-figlia ha comportato altresì l’eliminazione della ritenuta in uscita sui dividendi pagati ad una società madre Ue che detiene una partecipazione di almeno il 20 per cento, è assoggettata alle imposte sui redditi e ha detenuto la partecipazione per almeno 2 anni.
Il transfer pricing e la thin capitalization
La riforma ha anche introdotto una nuova definizione di società associate ai fini della disciplina sul transfer pricing e ha previsto un tasso di interesse minimo per i finanziamenti infragruppo definito dall’autorità fiscale. E’ stata inoltre introdotta una disciplina in materia di thin capitalization che prevede l’indeducibilità degli oneri finanziari connessi a prestiti erogati da soci, che detengono almeno il 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, qualora detti prestiti eccedono determinate soglie rispetto all’equity. Per il 2005 è stato fissato il generoso rapporto di 8 a 1 ma lo stesso verrà progressivamente ridotto da 4 a 1 nel 2012. Infine si segnala la possibilità per le società di essere tassate sulla base di un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare ma, in ogni caso, di durata non superiore ai 12 mesi.