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Non pagano l’Iva le licenze Umts assegnate con asta dallo Stato

Secondo la Corte Ue l’attribuzione dei diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico non è una attività economica

La controversia è insorta fra alcune società e l’Autorità britannica competente in materia di Iva per il diritto a detrarre l’importo Iva di licenze per telecomunicazioni mobili di terza generazione (Umts) che le società ritengono di aver versato all’atto del rilascio. La Corte di Giustizia dell’Unione, con sentenza del 26 giugno 2007 (causa C-369/04), ha chiarito che l’attribuzione di diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico con asta da parte dell’Autorità nazionale di regolamentazione, responsabile per l’assegnazione delle frequenze, non costituisce una attività economica ai sensi della sesta direttiva Iva e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva stessa.

L’oggetto della controversia
La controversia in disamina è sorta fra alcune società e il Commissioners of Customs and Excise (l’Autorità britannica competente in materia di Iva) e concerne il diritto di detrarre l’importo dell’Iva relativo a licenze per telecomunicazioni mobili di terza generazione (licenze Umts) che le stesse società ritengono di aver versato all’atto del rilascio dell’Autorità pubblica competente. Nel caso in specie, l’assegnazione delle citate licenze è avvenuto nel 2000 da parte del Secretary of State for Trade and Industry (ministro britannico del Commercio e dell’Industria) a mezzo di vendita per asta pubblica.

La questione pregiudiziale
Il Vat and Duties Tribunals, London (Commissione tributaria di Londra, competente in materia di Iva) ha chiesto alla Corte di Giustizia Ue di chiarire se un’attività, quale il rilascio mediante asta pubblica da parte del ministero competente, di alcune licenze per l’uso di servizi di telecomunicazione mobile di terza generazione, sia da considerare, secondo l’articolo 4, nn. 1 e 2 della sesta direttiva Iva "attività economica".

Il diritto comunitario
L’articolo 4, paragrafo 1 della sesta direttiva Iva dispone che "si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". Il paragrafo 2 dell’articolo 4, di conseguenza, precisa che "le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità".

La normativa britannica
L’articolo 4, n. 1 della Value Added Tax Act 1994 (legge britannica 1994, in materia di Iva) prevede che "l’Iva è applicata su qualsiasi cessione di beni o prestazioni di servizi compiuta all’interno del Regno Unito, quando si tratta di una cessione o prestazione imponibile effettuata da un soggetto passivo nello svolgimento di un’attività economica".

La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia delle Comunità europee nell’affermare, preliminarmente, che soltanto le attività di carattere economico sono soggette all’Iva, ritiene che l’attività di cessione di licenze Umts mediante vendita all’asta effettuata dal ministero "deve essere considerata condizione necessaria e preliminare all’accesso di operatori economici al mercato delle telecomunicazioni mobili". Essa, pertanto, non può costituire una partecipazione dell’Autorità nazionale a detto mercato in quanto "soltanto i predetti operatori (e non il ministero n.d.r.) operano sul mercato interessato sfruttando il bene in questione al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità". "Rilasciando una siffatta autorizzazione", precisa sempre la Corte, "l’Autorità nazionale competente non partecipa allo sfruttamento del bene ma esercita esclusivamente un’attività di controllo e di regolamentazione dell’uso dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente riservato" che, in quanto tale, non è assoggettabile a Iva poiché non rientra nel campo di applicazione di cui all’articolo 4 paragrafo 2 della sesta direttiva Iva. Inoltre, come precisato al punto 31 della sentenza, il fatto che con il rilascio delle licenze in disamina si sia verificato il pagamento di un canone, non è una condizione tale da modificare la qualificazione giuridica della stessa attività.

Le conclusioni
Sulla scorta dei motivi indicati, la Corte di Giustizia Ue ha concluso affermando che il rilascio mediante vendita all’asta, da parte dell’Autorità nazionale competente, di licenze per le telecomunicazioni mobili di terza generazione, dette "Umts", non costituisce una attività economica, secondo l’articolo 4 - paragrafi 1 e 2 della sesta direttiva Ue, e, pertanto, non rientra nella sfera di applicazione della direttiva.
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