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Ocse: aggiornate le linee guida
sul transfer pricing_2

L’Organizzazione di Parigi sottolinea che il profit split va utilizzato se è il miglior metodo applicabile

OCSE

I documenti dell’Ocse pubblicati il 21 giugno rappresentano un follow up del report Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation pubblicato nel 2015 all’interno del progetto OECD/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a conclusione delle Actions 8-10, e hanno come obiettivo primario quello di favorire l’implementazione pratica delle nuove misure. Una migliore comprensione, infatti, è strumentale alla riduzione di malintesi e conflitti tra le amministrazioni fiscali a beneficio dello sviluppo del business. Il report Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method rappresenta, in particolare, il risultato finale di un processo di semplificazione e chiarimento che ha visto la pubblicazione di quattro documenti in quattro anni, a dimostrazione dell’impegno profuso. L’ambito è circoscritto alle regole che definiscono la valorizzazione delle transazioni cross-border tra imprese associate.
 
La guida sull’applicazione del metodo reddituale profit split
Il metodo profit split rappresenta uno dei criteri di valutazione suggeriti dalle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento.  Essenzialmente, prevede che i profitti derivanti da transazioni controllate vengano ripartiti tra le parti sulla base di un driver di attribuzione. Gli elementi che lo contraddistinguono, illustrati nel Capitolo II (Transfer Pricing Methods) Parte III (Transactional profit methods) Sezione C (Transactional profit split method) delle TPG 2017, ne fanno uno dei metodi più complessi tra quelli proposti. Per questo motivo nelle intenzioni dell’Action 10 del progetto Beps era previsto un intervento a chiarimento delle modalità di applicazione. Ne è nata una pubblicazione il cui contenuto sostituirà integralmente le indicazioni presenti nelle TPG 2017. Oltre a perseguire l’obiettivo della maggior comprensibilità, le nuove istruzioni puntano a espanderne significativamente l’utilizzo qualora sia configurabile come the most appropriate method, attraverso l’esame approfondito degli indicatori che ne suggeriscono l’applicazione, individuabili nella presenza di una o più delle seguenti condizioni: ciascun soggetto coinvolto possiede contributions (asset, funzioni, ecc.) unici e preziosi, il business risulta profondamente integrato e le parti condividono rischi economicamente rilevanti. L’accurata definizione dei profili della transazione effettivamente realizzata, nonché l’analisi delle pratiche adottate in altre realtà industriali comparabili, risultano determinanti nella decisione sull’applicazione del metodo. L’assenza di informazioni a disposizione, precisano le indicazioni, non deve essere l’unica giustificazione per l’applicazione di questo metodo in luogo degli altri. Oltre all’analisi delle condizioni di applicazione, la riformulazione della Sezione C, rinnova profondamente, arricchendole, le indicazioni relative ai due elementi chiave per l’applicazione del metodo, da ricercare nel risultato da ripartire (profit to be split) e nei fattori di suddivisione (split factors). I criteri di ripartizione devono essere basati su dati oggettivi e verificabili. Per le peculiarità espresse, uno spunto pratico di applicazione del metodo profit split si concretizza qualora i contributions, oppure l’oggetto del trasferimento, siano rappresentati da beni intangibili.
 
Le OECD Transfer Pricing Guidelines 2017
Le OECD Transfer Pricing Guidelines definiscono l’applicazione del principio di libera concorrenza, come espressione condivisa a livello internazionale, nella valutazione ai fini fiscali delle transazioni cross-border tra imprese associate. Il crescente ruolo delle imprese multinazionali, fa si che il transfer pricing continui ad essere un argomento all’ordine del giorno nell’agenda delle amministrazioni fiscali. Gli Stati, infatti, hanno l’esigenza di assicurare che i profitti non siano artificiosamente spostati all’estero e che riflettano le attività economiche effettivamente esercitate sul proprio territorio e il valore creato. Al contempo i contribuenti necessitano di linee guida chiare sull’applicazione del principio di libera concorrenza. L’edizione di luglio 2017 riflette, in particolare, il consolidamento delle modifiche contenute nel progetto OECD/G20 BEPS con particolare riferimento al Report on Actions 8-10 Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation e al Report on Action 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Il processo di revisione e miglioramento, basato sul costante dialogo e confronto con operatori pubblici e privati, però, è sempre aperto. Lo dimostrano le recenti pubblicazioni del 21 giugno, che sono andate ad arricchire un testo già aggiornato. E lo dimostra ancora di più il discussion draft del 3 luglio relativo agli aspetti del transfer pricing inerenti le transazioni finanziarie.
 
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La prima puntata è stata pubblicata martedì 31 luglio

 

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