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Ocse, crisi economicaed effetti sul transfer pricing

Le caratteristiche rilevanti delle transazioni da confrontare devono essere comparabili in maniera sufficiente

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L'applicazione del principio di libera concorrenza (at arm's length principle) richiede che il contribuente proceda al confronto tra le condizioni di una transazione controllata (ovvero posta in essere tra società appartenenti al medesimo gruppo) e quelle poste in essere tra soggetti indipendenti sul libero mercato.
Secondo l'Ocse le caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni da confrontare devono essere sufficientemente comparabili: in particolare, "essere comparabile significa che nessuna delle differenze (nel caso esistano) tra le situazioni oggetto del confronto può effettivamente incidere sulla condizione da esaminare dal punto di vista della metodologia (ad esempio, prezzo o margine), o che si possono effettuare delle correzioni ragionevolmente eque al fine di eliminare le conseguenze dovute a tali differenze".

Analisi di comparabilità e fattori di rilievo
I fattori che il contribuente deve valutare ai fini dell'analisi di comparabilità sono i seguenti:

  • caratteristiche dei beni ceduti (sia materiali che immateriali) o dei servizi prestati;
  • analisi funzionale;
  • condizioni contrattuali;
  • circostanze di carattere economico;
  • strategie di business

La misura dell'importanza di ciascuno dei fattori rilevanti ai fini della comparabilità dipende dalla natura della transazione infragruppo e dal metodo adottato per la determinazione del transfer pricing. Secondo l'Ocse, nel draft for discussion "Comparability: Public Invitation to comment on a Series of Draft Issues Notes del 10 maggio 2006 il processo di selezione dei comparables si articola nelle seguenti fasi

I presupposti di base
L'Ocse ha chiarito che l'ordine degli step ha carattere illustrativo e alcuni di questi possono essere ripetuti dal contribuente per giungere a una soluzione soddisfacente in termini di selezione dei comparables. L'analisi dei cinque fattori di comparabilità presuppone comunque l'esistenza di mercati stabili; l'attuale scenario finanziario mondiale produce effetti anche per ciò che concerne l'analisi dei prezzi di trasferimento, se si considera che gli shocks che intervengono nel livello di domanda sono uno dei principali fattori che influenzano la redditività di un'impresa. Di conseguenza, per ciò che concerne la disciplina del transfer pricing, ne risulta influenzato anche il grado di comparabilità tra la società oggetto di analisi (tested party) e i soggetti terzi. Nella pratica, per garantire la comparabilità e il conseguente rispetto dell'arm's length principle può essere adottato un procedimento che contempla una o più delle seguenti fasi:
1) eliminazione dal set di tutti i potenziali comparabili che non hanno sperimentato (o che hanno sperimentato con intensità diversa) gli shocks relativi alla domanda rispetto alla tested party;
2) condurre una strategia di ricerca volta all'identificazione di un set di società comparabili che presentano le stesse caratteristiche della tested party (in termini di cambiamenti intervenuti nel livello di redditività);
3) costruzione di un "pool", su base storica, di dati comparabili in alternativa al ricorso a medie (semplici e ponderate);
4) sviluppare una regressione lineare sui dati dei comparabili al fine di quantificare l'impatto delle condizioni economiche sfavorevoli sui livelli di redditività;
5) isolare a livello finanziario gli effetti prodotti dagli shocks della domanda;
6) selezionare un periodo temporale di analisi più esteso, rispetto al periodo triennale che solitamente caratterizza un'analisi relativa ai prezzi di trasferimento.
 

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