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Ocse, la doppia imposizione tra risparmio e investimento

Due Report intervengono su organismi di investimento collettivo e redditi degli investitori transfrontalieri

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Il Centre for Tax Policy and Administration (CTA) dell'Ocse ha pubblicato due importanti report riguardanti gli organismi d'investimento collettivo (OIC); il primo intitolato "The granting of treaty benefits with respect to the income of collective investment vehicle" e il secondo "Possible improvements to procedures for tax relief for cross-border investors".

Gli organismi di investimento collettivo e l'imposizione multipla
Il primo documento proposto dal Cta dell'Ocse contiene una serie di raccomandazioni e linee guida il cui obiettivo è risolvere problemi di varia natura che si possono creare con questi organismi (Oic), attraverso la definizione della misura in cui questi ultimi, o i relativi investitori, abbiano diritto di usufruire dei trattati contro le doppie imposizioni se localizzati in Stati diversi. Mentre alcuni Paesi hanno già iniziato a ovviare a tale problema con l'inserimento di disposizioni ad hoc nelle convenzioni bilaterali, il problema dell'imposizione multipla resta irrisolto e di più difficile soluzione laddove gli investitori e gli organismi siano situati in tre o addirittura più giurisdizioni.

I trust e gli accordi contrattuali
Poiché spesso la forma tipica in cui questi organismi sono organizzati è quella del trust o dell'accordo contrattuale, non si può fare a meno di evidenziare come esistano differenze tra le varie legislazioni in relazione alla forma giuridica e alla tipologia che dette entità rivestono. Per poter essere considerato "persona" ai sensi delle convenzioni, è necessario, pertanto, verificare se l'organismo può essere considerato una "persona" ai fini della legislazione fiscale interna dello Stato in cui è stabilito, mentre, con riguardo alla "residenza" convenzionale, è necessario verificare se esso è trattato quale entità trasparente nel proprio Paese oppure opaca, soggetto cioè a imposta. In quest'ultimo caso i benefici convenzionali dovrebbero spettare anche nel caso in cui l'organismo
scontasse l'imposta a un'aliquota minima o pressoché nulla.
Con riferimento alla clausola sul beneficiario effettivo, il Rapporto ritiene che qualora l'organismo rientri nella definizione di "persona residente", lo stesso possa considerarsi "beneficiario effettivo" del reddito che percepisce, purché i suoi amministratori siano dotati di poteri discrezionali nella gestione svolta per conto degli investitori.

Tassazione per trasparenza e benefici convenzionali
Nel caso in cui nel Paese in cui l'istituto è organizzato viga il principio di tassazione per trasparenza, la possibilità di estendere i benefici convenzionali dovrebbe essere verificata non già in capo all'organismo ma in capo agli investitori. In questi casi, tuttavia, si pone il problema di accertare la residenza e la possibilità di estendere i benefici convenzionali a coloro che dovessero risiedere in Stati terzi. Per questo motivo viene suggerito ai Paesi di adottare procedure che consentano all'organismo di richiedere i benefici previsti dai trattati per conto dei propri investitori.

Le nuove previsioni nel Modello di Convenzione Ocse
Per i trattati di futura negoziazione, viene suggerita l'inclusione di nuove previsioni nel Commentario all'articolo 1 del Modello di Convenzione Ocse, che - pur in assenza di un valore vincolante - dovrebbero consentire di fornire maggiore certezza non soltanto agli organismi di investimento collettivo, ma anche agli investitori e agli intermediari. Senza dubbio, per i problemi evidenziati, la soluzione preferita porta a privilegiare quella basata sull'autonoma soggettività passiva d'imposta dell'organismo rispetto a quella basata sulla trasparenza. Tuttavia, qualora gli Stati optassero per la trasparenza dovrebbero scegliere il momento e la misura in cui gli investitori avranno il diritto di beneficiare delle convenzioni, ovvero se estendere detti benefici a tutto il reddito prodotto dall'organismo, purché sia inclusa nell'ambito della convenzione l'applicazione di una soglia minima, secondo una procedura proposta dal documento stesso.
Il Rapporto, da ultimo, esamina una possibile disposizione che consentirebbe al singolo investitore di beneficiare del credito di imposta per le eventuali ritenute subite dall'organismo, senza tuttavia suggerire alcuna modifica al Commentario.

Investitori transfrontalieri e sgravi fiscali
Il secondo report proposto dal CTA riguarda i miglioramenti che potrebbero essere apportati alle procedure d'alleggerimento fiscale dei redditi degli investitori transfrontalieri, ed esamina più generalmente i problemi riscontrati dagli investitori che richiedono di poter usufruire dei benefici delle convenzioni contro la doppia imposizione, formulando una serie di raccomandazioni sulle "pratiche riguardanti le procedure da utilizzare per richiedere il beneficio delle convenzioni e per accordarsi sulle strutture d'intermediazione". L'obiettivo delle proposte è duplice: a) da un lato mettere a punto sistemi che siano tanto efficienti quanto efficaci, in modo tale da ridurre al minimo i costi amministrativi imputabili ai soggetti destinatari; b) dall'altro identificare delle soluzioni che potrebbero rispondere ai bisogni delle amministrazioni fiscali di assicurare il rispetto delle obbligazioni tributarie, nell'interesse del paese della fonte come del Paese di residenza.

 

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