Infine un’altra questione delicata consiste poi se richiedere o meno con il report una serie di dati o grandezze relativi alla attività economica diversi dal reddito e dalle imposte e se tali dati debbano essere richiesti per soggetto giuridico o per Paese.
Le opzioni proposte nel memorandum
Di seguito si illustrano le opzioni che il memorandum suggerisce di prendere in esame:
- ricavi per localizzazione della clientela. Per ciò che concerne questa tipologia di dato nel memorandum si osserva che l'origine geografica dei ricavi, da sola, non è indicativa direttamente del reddito imponibile prodotto in un determinato Paese e delle imposte ivi dovute. Ciò non di meno la indicazione dei ricavi realizzati in base alla localizzazione della clientela può essere un possibile indicatore di rischio che, nell’ambito del risk assessment, può indirizzare l’attività di indagine in particolare quando in un determinato Paese ricavi molto elevati non trovano corrispondenza in un ammontare congruo di imposte versate;
- le immobilizzazioni materiali per luogo;
- l'occupazione, per numero di dipendenti, per retribuzione o entrambi;
- le spese di ricerca per società/Paese;
- le spese di marketing per società/Paese;
- gli intangibles per Paese;
- la localizzazione del senior management.
Oltre a definire le informazioni da richiedere con il modello di report country-by-country, bisogna altresì stabilire quali meccanismi amministrativi possono essere utilizzati per renderle disponibili ai Paesi interessati .
Una prima ipotesi potrebbe prevedere l’obbligo di compilazione del report da parte della capogruppo nella giurisdizione in cui ha la residenza. Successivamente il report dovrebbe essere condiviso con gli altri Paesi interessati tramite lo scambio di informazioni previsto dai trattati contro le doppie imposizioni redatto secondo il modello OCSE, compreso, potenzialmente, lo scambio automatico di informazioni. In ogni caso si dovrebbe assicurare il corretto funzionamento di meccanismi in grado di proteggere la riservatezza dei dati sensibili per la concorrenza.
Infine si suggerisce come opzione alternativa di inserire il modello di report nel master file globale della documentazione dei prezzi di trasferimento rendendolo disponibile in tutti i Paesi in cui la multinazionale ha una impresa associata e ha predisposto la documentazione nazionale.
Memorandum Ocse e affinità con il codice di condotta
Con questa ultima proposta, il memorandum OCSE si ispira al codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea. Adottato con Risoluzione del Consiglio UE del 27 giugno 2006, ha proposto una struttura standardizzata della documentazione a due livelli. Un documento, denominato “masterfile”, che raccoglie informazioni relative al gruppo e la “documentazione nazionale” (la cosiddetta country-specific documentation) che riporta le informazioni sull’impresa locale.
I vantaggi dell’EU transfer pricing documentation
In effetti, già nella bozza di discussione dell’OCSE “White Paper on Transfer Pricing Documentation” del 30 luglio viene riconosciuto che l’EU transfer pricing documentation (in acronimo EU-TPD) semplifica gli oneri di conformità dei contribuenti grazie alla standardizzazione, migliorando nel contempo la trasparenza e l’intelligibilità della documentazione per le Amministrazioni fiscali.
Difatti, il white paper propone una struttura della documentazione che ricalca quella del EU TPD composta da un masterfile globale e dalla documentazione locale. Il masterfile dovrebbe contenere le informazioni relative al gruppo complessivamente considerato, la descrizione del business a livello globale, l'analisi funzionale, il reddito consolidato, le aliquote fiscali, la struttura del debito, recenti business restructuring ed eventuali trasferimenti di intangibili.
Il masterfile globale non dovrebbe però comprendere le specifiche analisi inerenti le singole operazioni infragruppo relative a specifiche giurisdizioni (per analisi si intende l’analisi di comparabilità, inclusa la selezione del metodo e l’eventuale analisi di benchmark), che dovrebbero essere inserite nella documentazione locale.