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Dal mondo

Ocse: fari puntati sugli schemi per
aggirare il Common Reporting Standard

Individuati i Paesi che a fronte di investimenti danno residenza e cittadinanza, con possibili ripercussioni sul CRS

common reporting standard
Cittadinanza e residenza ottenute con troppa facilità insospettiscono l’Ocse. E così l’organizzazione parigina ha stilato la lista dei Paesi che ospitano schemi aggressivi. Un intervento che si inserisce nell’ambito del sistema che disciplina lo scambio automatico di informazioni finanziarie, meglio conosciuto come CRS (Common Reporting Standard). L’Ocse ha voluto così lanciare un segnale forte a tutti i Paesi aderenti al CRS ma soprattutto a quelli che ospitano schemi aggressivi. Sono 21 i Paesi inizialmente inseriti nella lista di quelli che ospitano iniziative sul fronte di residenza e cittadinanza. Le risposte non si sono fatte attendere ed hanno portato subito ad un parziale ridimensionamento delle segnalazioni. L’obiettivo finale dell’intervento è offrire una guida per le istituzioni finanziarie sulle procedure da adottare nella fase di verifica della clientela.
 
Come funzionano gli schemi elusivi
Sono chiamati schemi di “Residence and citizenship by investment” (CBI/RBI). Permettono ad un individuo di ottenere la cittadinanza o la residenza tramite investimenti nel Paese ovvero attraverso il pagamento di un tariffa fissa. I dati pubblicati dall’Ocse sono il risultato di un processo di analisi di più di 100 schemi CBI/RBI tra quelli a più elevato rischio presenti negli Stati che hanno aderito allo standard CRS. Gli schemi CBI/RBI presi in considerazione sono quelli caratterizzati da un’assente o limitata (inferiore al 10%) imposizione individuale sui redditi esteri e che, al contempo, non richiedono ai soggetti di essere presenti nel Paese per un significativo periodo di tempo (almeno 90 giorni). La pericolosità è collegata al potenziale utilizzo come strumento per aggirare la disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS). In particolare, l’effetto elusivo si realizza producendo la documentazione necessaria per l’identificazione della clientela nella fase di apertura di un rapporto finanziario soggetto a comunicazione. Parliamo di carte d’identità, permessi di residenza e altra documentazione (certificato di residenza, passaporto, ecc.) che attestano la qualifica di residente o cittadino in base ad uno degli schemi richiamati in precedenza. Evidenze utilizzate per schermare il Paese di effettiva residenza fiscale di un individuo.
 
I Paesi sotto osservazione
I Paesi che inizialmente sono stati segnalati nella lista erano 21 e comprendevano anche Principato di Monaco, Colombia, Mauritius e Montserrat. Questi Paesi hanno immediatamente fornito rassicurazioni in merito all’integrità del sistema di scambio CRS e sono stati quindi esclusi dalla lista. Monaco, ad esempio, ha confermato di condividere le informazioni relative ai soggetti che richiedono di avvalersi delle disposizioni CBI/RBI con i Paesi di residenza originaria. Questo aspetto riduce sicuramente l’attrattività degli schemi in questione come veicolo per evitare il CRS. Ad oggi, quindi, gli Stati che rimangono nella lista sono 17. Oltre a quelli che storicamente sono stati considerati come paradisi fiscali, vedi Antigua e Barbuda, Panama e Seychelles, troviamo anche gli emergenti Paesi del Golfo Persico come Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Alcuni esempi di posizioni presenti nella lista sono Cipro con lo schema “Resident by Investment”, Malesia con il “Malaysia my Second Home Programme” e il Qatar con il “Residence Visa for Real Estate Owner”. Attualmente l’Ocse è impegnata a dialogare con le giurisdizioni interessate al fine di chiarire la loro posizione. Eventuali sviluppi si rifletteranno nell’aggiornamento della lista.
 
La guida per gli intermediari finanziari
L’Ocse ha ribadito più volte che la finalità di questo intervento è quella di offrire agli intermediari finanziari gli strumenti per effettuare un’approfondita procedura di due diligence della clientela, in applicazione della disciplina CRS. La guida richiama la Sezione VII del Modello CRS nella parte in cui chiede alle istituzioni finanziarie di non accettare le dichiarazioni e la documentazione prodotta dalla parte se esiste ragione o sospetto che non siano corrette ovvero inattendibili. L’istituzione finanziaria dovrà quindi prendere in considerazione tutte le informazioni a propria disposizione, compresi i risultati dell’analisi sugli schemi elusivi CBI/RBI. Se i fatti e le circostanze dovessero condurre ad avere dubbi sull’effettiva residenza fiscale di un individuo dovranno essere assunte iniziative appropriate. Nel caso in cui un individuo reclami la residenza in uno dei Paesi che offrono uno schema CBI/RBI a elevato rischio, l’Ocse suggerisce che vengano approfonditi i seguenti aspetti:
  • esistenza di un diritto di residenza riconducibile ad uno schema CBI/RBI;
  • sussistenza di una residenza in un’altra giurisdizione;
  • presenza in un altro Paese per più di 90 giorni nel corso dell’anno precedente;
  • giurisdizione nella quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi nell’anno precedente.
Le informazioni raccolte guideranno le istituzioni finanziarie nella corretta individuazione della residenza fiscale di un soggetto.
 
Il sistema CRS
Il Common Reporting Standard (CRS) è una procedura di scambio automatico di informazioni sviluppata su specifica richiesta del G20 ed approvata dal Consiglio Ocse del 15 luglio 2014. Si rivolge alle giurisdizioni aderenti per ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie, con l’intento di scambiarle automaticamente, su base annuale, con quelle degli altri Paesi. La finalità del CRS è quella di individuare i casi di omessa dichiarazione ed imposizione dei redditi percepiti da contribuenti residenti in uno degli altri Paesi aderenti. Attualmente sono 104 le giurisdizioni che hanno siglato l’accordo per lo scambio automatico. L’ultimo Paese che si è aggiunto al gruppo, nello scorso mese di ottobre, è l’Ecuador. In ambito Ue il CRS è racchiuso nella direttiva sulla cooperazione amministrativa fiscale (DAC) Dir. 2011/16/UE modificata dalla Dir. 2014/107/UE (cd. DAC2). Le Persone oggetto di comunicazione sono quelle fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in un Paese aderente al CRS, qualificabili come titolari (Account Holders) di un conto finanziario (Financial Account). Per l’individuazione del Paese di residenza fiscale è necessario considerare la nozione di residenza fiscale prevista in ciascuno dei Paesi coinvolti.
 
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