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Dal mondo

Ocse: su Iva e servizi transnazionali
una nuova consultazione si fa largo

Scade il 3 maggio il termine ultimo per poter inviare i commenti e le osservazioni relativi alle bozze pubblicate

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L’Ocse completa la sua analisi sulle best practice in materia di territorialità Iva dei servizi transnazionali tra soggetti passivi (c.d. B2B). Il documento pubblicato il 4 febbraio consolida il testo delle bozze di linee guida pubblicate negli ultimi anni (tutte consultabili sul sito istituzionale della direzione fiscale dell’Organizzazione all’indirizzo) e vi aggiunge alcune parti nuove sui principi generali dell’Iva, il luogo di tassazione dei servizi forniti a imprese multilocalizzate e i servizi direttamente connessi a beni immobili.
I soggetti interessati sono invitati a inviare i propri commenti sulle bozze entro il 3 maggio 2013. 

Le linee guida Ocse in materia di Iva internazionale
Il progetto Ocse di linee guida in materia di applicazione dell’Iva ai servizi internazionali ha come obiettivo la creazione di standard condivisi al livello internazionale, che possano eliminare o comunque ridurre le doppie imposizioni e le doppie non imposizioni derivanti dal non perfetto coordinamento delle normative nazionali in materia di Iva. Tale mancanza di coordinamento è un problema particolarmente sentito nel settore dei servizi transnazionali, che, peraltro, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
L’uso delle linee guida elaborate dall’Ocse come base per la creazione di standard internazionali in materia di Iva è stato di recente avallato anche dalle economie non Ocse intervenute alla prima riunione del Global Forum sull’Iva (cfr. le conclusioni pubblicate sul sito).

I principi base
Il progetto si basa su due principi fondamentali, approvati dagli Stati membri dell’Ocse fin dal 2006: il principio di neutralità e il principio della tassazione nel luogo di destinazione. Il principio di neutralità prevede che il peso delle imposte sul valore aggiunto non ricada sulle imprese (o, comunque, sui soggetti passivi dell’Iva), se non quando ciò sia espressamente previsto dalla legislazione. Con l’eccezione dei settori esenti, pertanto, le imprese dovrebbero essere sempre messe nella condizione di recuperare, con relativa facilità, l’Iva pagata in un altro Stato. Il principio di tassazione nel luogo di destinazione prevede che, per quanto possibile, le prestazioni di servizi siano tassate nello Stato in cui sono consumate. Per i servizi B2B, si presume che il consumo avvenga nello Stato in cui è stabilito il committente.
 
La struttura delle linee guida
Il testo della bozza consolidata è composto di tre capitoli: il primo riguarda le caratteristiche principali delle imposte sul valore aggiunto oggetto delle linee guida, il secondo l’applicazione del principio di neutralità nel contesto del commercio transnazionale e il terzo si occupa della territorialità delle prestazioni di servizi. La funzione del primo capitolo è essenzialmente quella di fornire un inquadramento teorico e concettuale – oltre che terminologico – per le linee guida propriamente dette, descrivendo i concetti sui quali queste si basano e il significato delle parole utilizzate per esprimerli. Il secondo capitolo e parte del terzo sono stati già stati pubblicati dall’Ocse negli anni passati.
 
Le nuove linee guida: i servizi forniti alle imprese multilocalizzate
Nel 2010, in particolare, l’Ocse ha pubblicato le linee guida sulla territorialità dei servizi B2B resi a soggetti passivi stabiliti in un unico Paese (single location entities). Nulla si diceva in ordine alle regole di territorialità applicabili ai servizi resi a soggetti passivi “multilocalizzati”, ovvero a soggetti dotati di “stabilimenti” (establishment, termine volutamente neutrale che non coincide pienamente con la nozione di stabile organizzazione) in più di una giurisdizione. La questione è ora affrontata nei paragrafi 3.17-3.30 della bozza consolidata.
Pur confermando la validità del principio di tassazione nel luogo del committente, nei casi di servizi resi a soggetti multilocalizzati l’Ocse avverte la necessità di effettuare un’ulteriore analisi per determinare a quale delle diverse giurisdizioni in cui l’impresa è stabilita la prestazione è riferibile. Le linee guida, in particolare, propongono di tassare la prestazione nella giurisdizione in cui si trova lo stabilimento che usa il servizio, in tutto in parte. Alla base di questa proposta vi è il riconoscimento del fatto che quando un’impresa multilocalizzata acquista un servizio destinato a uno o più stabilimenti situati in altre giurisdizioni, i costi del servizio sono di norma riaddebitati a questi stabilimenti, in relazione all’uso che ciascuno ne fa. Le linee guida, dunque, propongono di utilizzare il flusso di riaddebiti interni come base per l’attribuzione di potestà impositiva a ciascuna delle giurisdizioni interessate. A tal fine, i riaddebiti interni sono assimilati al pagamento di un corrispettivo rilevante ai fini Iva.
In base agli studi effettuati dal gruppo di lavoro n. 9 dell’Ocse e dal suo sottogruppo tecnico (TAG), questo metodo si basa su principi contabili e gestionali noti e consolidati e, pertanto, la sua applicazione dovrebbe essere sufficientemente semplice per le imprese e affidabile per le amministrazioni. In ogni caso, il metodo proposto – c.d. metodo del “riaddebito” o recharge method – sembra presentare meno inconvenienti di altri metodi di uso corrente, quali quello dell’allocazione diretta (direct allocation method), in cui il costo della prestazione è direttamente addebitato allo stabilimento che la usa, ignorando il ruolo dello stabilimento che acquista il servizio, o il metodo della casa madre (head office), secondo il quale la prestazione è comunque tassabile nella giurisdizione della casa madre, a prescindere dall’effettivo utilizzo.
Il ricorso al metodo del riaddebito, ad ogni buon conto, è suggerito solo in caso di transazioni effettuate in buona fede (con esclusione, dunque, dei casi di frode o abuso) aventi ad oggetto servizi acquistati da fornitori terzi (e non generati internamente).
 
Casi particolari di territorialità: i servizi direttamente connessi a beni immobili
Le linee guida consolidate contengono per la prima volta anche un’analisi delle ipotesi di servizi B2B in cui è consigliabile derogare alla regola della tassazione nel luogo del committente. Fermo restando che l’uso di regole alternative alla tassazione nel luogo del committente dovrebbe essere il più possibile limitato, l’Ocse ha individuato i criteri che dovrebbero supportare tali “regole speciali”.
Le linee guida affrontano anche nello specifico il caso dei servizi direttamente connessi a beni immobili, per i quali, conformemente alla prassi già diffusa in molti Paesi, si suggerisce di adottare la regola della tassazione nel luogo dove si trova l’immobile. Con riferimento all’individuazione dei servizi da considerarsi “direttamente connessi” ad un bene immobile, l’Ocse non fornisce un elenco, secondo il tradizionale approccio casistico familiare ai Paesi Ue, ma preferisce elaborare una definizione generale. Per l’Ocse, infatti, sono servizi direttamente connessi ad un bene immobile tassabili nel luogo dove questo si trova tutti i servizi che comportano un’alterazione fisica o giuridica del bene medesimo, nonché i servizi (c.d. “intellettuali”) che, pur non comportando nessuna alterazione del bene o del suo status giuridico, risultano essere con questo intimamente connessi. La connessione con il bene immobile, in particolare, deve costituire la caratteristica predominante della prestazione.

I commenti
L’Ocse sottolinea che il documento pubblicato è ancora una bozza e, come tale, il suo contenuto non può essere considerato frutto di consenso tra gli Stati membri. Ciò nonostante, il Comitato Affari fiscali ritiene estremamente utile sottoporlo all’attenzione dell’opinione pubblica.
Possono presentare commenti scritti sia le persone fisiche, sia gli enti collettivi, inclusi le imprese e gli enti che le rappresentano, così come le società di consulenza professionale.


 
Termine per la presentazione dei commenti: 3 maggio 2013
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