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Dal mondo

Ocse: nei Paesi in via di sviluppo
il transfer price si fa con le regole (2)

Delineate nel documento, pubblicato di recente in bozza, le azioni che devono essere compiute in assenza di dati

paesi sviluppati e in via di sviluppo
Il paper “Transfer Pricing Comparability Data And Developing Countries” prende in esame quattro diverse possibili azioni: l’utilizzo più efficace delle fonti di dati dei comparabili, il ricorso ad approcci che riducano la necessità di ricorrere a comparabili diretti, gli advance pricing agreement e le procedure amichevoli.
 
Utilizzo più efficace delle fonti di dati dei comparabili
L’utilizzo di un database commerciale in maniera efficace richiede un certo livello di preparazione ed esperienza. Infatti criteri di ricerca erroneamente impostati sul database possono condurre alla selezione di comparables  inappropriati con la conseguenza di falsare il range di libera concorrenza. Criteri di ricerca scorretti possono altresì determinare l’esclusione di soggetti effettivamente comparabili, riducendo il set definitivo di comparables  tanto da limitare l’affidabilità del range di libera concorrenza che viene elaborato sulla base dei loro dati di bilancio. Per cercare di far fronte a questa specifica criticità il paper propone di sviluppare delle apposite guide illustrative e di fornire  assistenza diretta ai Paesi in via di sviluppo.
Come riconosciuto al paragrafo 3.38 delle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, in alcuni mercati ed in alcuni settori, le transazioni tra parti indipendenti possono essere veramente sporadiche. In casi come questi, come soluzione pragmatica, procedendo caso per caso, l’ambito della ricerca potrebbe essere allargato “utilizzando informazioni a proposito di transazioni sul libero mercato realizzate nello stesso settore di attività e in un mercato geografico comparabile ma poste in essere da terze parti caratterizzate da strategie commerciali, modelli di business o altre circostanze economiche leggermente diverse; oppure utilizzando informazioni relative a transazioni sul libero mercato realizzate nello stesso settore di attività ma su altri mercati geografici…omissis…" .
L'individuazione di comparables su altri mercati geografici può tuttavia  comportare l’introduzione di un ulteriore elemento di complessità nella realizzazione di una analisi di comparabilità. Interessante a tal proposito è l’approccio della Nuova Zelanda riportato nel paper OCSE in esame. La Nuova Zelanda, considerate le limitate dimensioni della sua economia e del suo mercato geografico, ricorre spesso alla estensione delle ricerche di transazioni/soggetti comparabili a mercati esteri ritenuti identici o similari.  In tal senso è il mercato australiano quello considerato  maggiormente simile in termini demografici, per dimensioni dell'economia, fase di sviluppo economico ed in virtù delle interrelazioni  economiche esistenti.  Oltre l'Australia, quando necessario, la Nuova Zelanda estende le ricerche ai mercati europei (in particolare al Regno Unito) ed al Nord America.
 
La questione degli aggiustamenti di comparabilità
Una volta identificati i comparables esteri sorge ulteriormente la questione degli eventuali aggiustamenti di comparabilità da effettuare  rispetto alle caratteristiche  del mercato domestico.
A tal proposito il draft riporta ancora una volta d’esempio l’approccio dell’ Inland Revenue della Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda viene data rilevanza alle differenze nelle economie di scala sviluppate dalle imprese ed al grado di concorrenza nei diversi mercati geografici, nonché alle differenze nel costo del capitale e nei costi di distribuzione. In generale operare in Nuova Zelanda per l’amministrazione fiscale neozelandese è più rischioso rispetto ad operare  in  mercati più estesi e diversificati come quello australiano, statunitense e del Regno Unito.
Una ulteriore possibilità evidenziata dal paper OCSE, al fine di superare le criticità insite nella scarsa disponibilità di soggetti indipendenti comparabili nei Paesi in via di sviluppo consiste nel testare la controparte all’estero. Certamente questa opportunità andrebbe soppesata con la regola generale (cfr. punto 3.18 delle linee guida OCSE) in base alla quale la tested party dovrebbe essere  quella a cui un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile e per la quale possono essere trovati gli elementi comparabili più affidabili, che corrisponde, il più delle volte, al soggetto per cui l'analisi funzionale è meno complessa. Ciò significa che se la controparte estera è l’entità più complessa andrà valutato nel caso concreto  se selezionare quest’ultimo soggetto come tested party sia effettivamente la migliore alternativa rispetto alle altre 
Infine citando nuovamente il punto 3.38 delle Linee Guida, il paper rammenta che non va esclusa la possibilità  di estendere la ricerca di soggetti/transazioni comparabili  ad altri settori economici nello stesso mercato geografico. In tal caso andrebbe presa in considerazione caso per caso  la possibilità  di  migliorare ed aggiustare l’analisi di benchmark considerando le medie di settore ed i rendimenti globali consolidati.  
 
Ridurre il ricorso ai comparables diretti
Nonostante tutti gli sforzi che si possano compiere, in taluni casi,  non sarà  tuttavia possibile identificare direttamente comparabili interni o esterni tramite fonti pubblicamente disponibili  (in particolare i database commerciali). Tuttavia anche in questi casi i prezzi di trasferimento devono poter essere fissati dai contribuenti e poter essere controllati dalle amministrazioni fiscali.
Per affrontare queste situazioni il paper OCSE  prende quindi in considerazione alcuni approcci alternativi che non si basano direttamente sulla selezione di comparables.
In primo luogo viene evidenziato che il metodo del profit -split e l'analisi della catena del valore potrebbero essere molto utili in tali casi. In particolare, l’analisi della catena del valore implica l’analisi delle funzioni svolte all'interno di un gruppo multinazionale per una ripartizione del valore aggiunto tra i membri del gruppo.
Un ulteriore possibilità potrebbe consistere nella adozione dei cosiddetti safe harbour, oggetto di revisione lo scorso maggio 2013 nell’ambito della  Section E del quarto capitolo delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento.
In effetti, un equilibrato ricorso ai safe harbour, in particolare quelli negoziati su base bilaterale, può ridurre la necessità di selezionare soggetti comparabili per specifiche operazioni. In termini generali sono le operazioni a basso rischio  fiscale e meno complesse quelle che maggiormente si prestano ad essere regolate tramite un safe harbour.
 
Advance pricing agreements e procedure amichevoli
Per l’amministrazione fiscale di un Paese in via di sviluppo il contesto di un APA bilaterale può essere molto utile sia per acquisire esperienza e competenze tecniche, che per giungere ad un risultato condiviso che permetta di evitare in via preventiva la doppia imposizione economica, in particolare quando maggiori sono le difficoltà per la selezione dei comparables.  Le negoziazioni in un APA su base bilaterale si svolgono infatti in un ambiente meno conflittuale e maggiormente cooperativo.
In seguito ad una verifica sui prezzi di trasferimento, presentandosi il problema della doppia imposizione, se il Paese in via di sviluppo ha stipulato un trattato fiscale con l’altro Paese coinvolto, il contribuente verificato potrebbe richiedere l’apertura di una procedura amichevole (mutual agreement procedure in acronimo MAP) ai sensi dell’art. 25 del Modello OCSE. Dal punto di vista del Paese in via di sviluppo, la questione delle competenze e risorse necessarie per impegnarsi in una MAP può diventare cruciale.
Da questo punto di vista l’OCSE  sottolinea nel documento in esame l’opportunità di aggiornare il  materiale sulla risoluzione delle controversie in materia  prezzi di trasferimento e di organizzare appositi workshop. In questo ambito va altresì citato il MAP Forum del  Forum on Tax Administration, di recente creazione, attualmente impegnato sul fronte del miglioramento della procedura amichevole.
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