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Dal mondo

Ocse: nella lotta all’evasione
un impegno che travalica i confini

I 34 Paesi dell’organizzazione parigina e gli altri 13 partner associati dispongono oggi di uno strumento efficace

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I Paesi firmatari, con la sottoscrizione della dichiarazione, firmata il 6 maggio, hanno assunto il formale impegno a implementare il nuovo standard globale unico - the new single global standard - per lo scambio automatico delle informazioni di natura finanziaria. L’obiettivo, condiviso, è offrire alle Amministrazioni fiscali di tutto il mondo un nuovo, efficace e potente strumento di lotta all’evasione fiscale domestica e transfrontaliera.
La maggior parte dei Paesi firmatari aveva già assunto impegni sullo scambio di informazioni fiscali su base automatica, ma, dopo la firma dell’accordo di Parigi del 6 maggio scorso, si sono aggiunte importanti piazze finanziarie, come Singapore e la Svizzera: riguardo a quest’ultima, lo scambio era previsto esclusivamente su richiesta e in caso di indagine di una Amministrazione fiscale o della magistratura.
 
Chi sono i Paesi firmatari - La dichiarazione sullo scambio automatico delle informazioni bancarie in materia fiscale è stata firmata da 34 Paesi dell’Ocse a cui si aggiungono  altri 13 partner associati (compresi Singapore, la Malesia, l’Indonesia, la Cina, l’Argentina, il Brasile e il Sudafrica) che hanno preso l’impegno a “procurarsi tutte le informazioni richieste alle loro istituzioni finanziarie e a scambiarle automaticamente con le altre giurisdizioni su base annuale”. La dichiarazione è stata sviluppata in sede OCSE e ha goduto del sostegno dei ministri delle Finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali che hanno preso il formale impegno ad attuarle nel corso della riunione tenutasi nel febbraio di quest'anno.
 
Le ragioni dell’accordo - Il nuovo protocollo d’intesa obbliga i Paesi firmatari e le rispettive Amministrazioni fiscali a procurarsi tutte le informazioni rilevanti dalle istituzioni finanziarie, le quali a loro volta saranno invitate a fornirle senza indugio, e a scambiarle automaticamente con gli altri Paesi.
Come si evince dalla lettera del provvedimento, alla base dell’accordo vi è la constatazione che le frodi o, più in generale, l’evasione fiscale commesse a livello nazionale e sovranazionale sono crimini che ostacolano l’integrità del sistema fiscale nel suo complesso con riferimento a tutti i Paesi del mondo, sviluppati o in via di sviluppo, grandi o piccoli.
Tutti oramai sono concordi nel ritenere che i fenomeni fraudolenti e di evasione ed elusione fiscale hanno assunto dimensioni tali da privare i governi del gettito necessario per ripristinare la crescita economica, da impedire il reperimento delle entrate finanziarie necessarie alla fornitura dei servizi pubblici essenziali, hanno eroso  la fiducia dei cittadini sulla correttezza del sistema, compromettendo la tax compliance, elemento essenziale per ogni Amministrazione fiscale efficace.
La facilità con cui la globalizzazione consente a tutti gli individui di detenere e gestire attività finanziarie al di fuori del proprio Paese di residenza, parte delle quali costituite in evasione d’imposta o senza aver scontato un’adeguata tassazione, ha condotto alla consapevolezza che la cooperazione tra le amministrazioni fiscali è lo strumento più efficace di lotta alle frodi ed all’evasione internazionali.
Il meccanismo più idoneo a consentire la cooperazione amministrativa è costituito dal  sistema di scambio automatico di informazioni.
Conformemente a tutti gli altri modelli di scambio di informazioni (ad es. il FATCA form), affinché tale meccanismo sia efficace è necessario che ogni Paese garantisca adeguati livelli di riservatezza, prevedendo l’obbligo che le informazioni rilevanti siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dallo standard globale unico.
In sede di stipula della Dichiarazione, gli aderenti hanno quindi formalizzato la volontà di implementare il nuovo standard globale unico, in maniera rapida e su base di reciprocità e in tal senso hanno evidenziato la disponibilità a fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.
 
Il meccanismo - Come anticipato, il meccanismo sulla base del quale i Paesi aderenti alla dichiarazione implementeranno lo scambio di informazioni è costituito dal new single global standard, approvato a febbraio 2014 dai ministri delle Finanze del G20 e dai governatori delle banche centrali. Il protocollo è il frutto dei progressi compiuti dall’Unione europea sin dal 2009, con l’approvazione in sede Ocse dello scambio di informazioni su richiesta, come primario strumento per la trasparenza fiscale e la lotta all’evasione.
A riferimento è stato preso altresì il modello FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) di matrice statunitense, anche se il modello OCSE presenta differenze rilevanti rispetto a quest’ultimo.
Infatti, mentre i FATCA prevedono uno scambio bilaterale tra gli Stati Uniti e il singolo Paese contraente, il nuovo standard globale unico nato sotto l’egida dell’OCSE è uno strumento  multilaterale: la scelta dello scambio automatico su base multilaterale presenta il vantaggio di consentire l’intervento di più parti con la stipula di un unico accordo.
Il modello, cui i Paesi aderenti si sono impegnati a dare attuazione con la firma del 6 maggio, si compone di due parti:
  • la parte I, denominata Common Reporting Standard (CRS), detta le regole per gli istituti finanziari che dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e le regole di due diligence a loro carico;
  • la parte II, cd. Model Competent Authority Agreement (CAA), rappresenta il modello di accordo internazionale per il reciproco scambio di informazioni.
Il CRS troverà attuazione nei singoli Stati solo previa emanazione di un’apposita legge di recepimento, a differenza del CAA che trova spazio negli strumenti giuridici già esistenti, quali l’articolo 6 sullo scambio di informazioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa o l’equivalente articolo 26 del modello di Convenzione Ocse.
Le informazioni oggetto di scambio atterranno tutti i redditi di natura finanziaria (ad es. interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti di assicurazione), ma non si esclude per il futuro l’inclusione di altri redditi di diversa natura.
Dal punto di vista soggettivo, oltre agli istituti bancari, saranno obbligati alla trasmissione dei dati fiscali anche altri soggetti, come i brokere o talune compagnie di assicurazione.
Il meccanismo prevede inoltre un approccio cd. look through, ossia mirato a consentire non solo la segnalazione dei conti detenuti direttamente da persone fisiche o entità diverse (ad. es. trust o fondazioni), ma anche di quelli posseduti in via indiretta, in modo tale da individuare il soggetto o i soggetti che in ultima analisi detengono le attività finanziarie oggetto di comunicazione.
Il calendario condiviso dagli aderenti alla dichiarazione sullo scambio di informazioni prevede che gli intermediari finanziari raccolgano le informazioni inerenti i conti correnti intrattenuti dai clienti stranieri fino al 31 dicembre 2015 e i conto accessi successivamente a tale data. Il primo scambio di informazioni tra le autorità fiscali avrà invece luogo nel 2017.
Nel frattempo, l’Ocse si è impegnato a consegnare un commento dettagliato sul nuovo modello standard, comprensivo delle eventuali soluzioni tecniche per l’attuazione degli scambi di informazione, in occasione della riunione dei ministri delle Finanze del G20 che si terrà a settembre 2014.
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