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Dal mondo

Ocse, lo "Start-up Act" italiano
è un modello da seguire

Innovare non solo è bello, ma aiuta l'economia, e la società, a crescere. Meglio ancora se il Fisco dà una mano

start-up innovative

Sorpresa! Non si parla di bocciature del debito, dei conti che non tornano mai o dei ritardi che s'accumulano ad altri ritardi antichi. No, stavolta l'Organizzazione di Parigi promuove a pieni voti un'iniziativa italiana a favore delle giovani imprese, o start-up, innovative.
In un rapporto ad hoc, pubblicato a settembre dello scorso anno, gli esperti dell’Ocse dettagliano una valutazione indipendente e complessiva dell’impatto economico e sociale che ha avuto sulle imprese start-up il quadro normativo vigente in Italia, noto anche come “Start-up Act” (Dl n. 179/2012).

L’obiettivo della norma
Il Dl n. 179/2012 mirava a creare un ambiente più favorevole alle piccole start-up innovative attraverso una serie di strumenti, tra cui figurano una modalità di costituzione rapida e gratuita, una procedura di fallimento semplificata, incentivi fiscali per gli investimenti in azionari e un sistema pubblico di garanzia per l’accesso al credito bancario. Ora, sebbene il rapporto si concentri unicamente sull’Italia, lo “Start-up Act” è accreditato dagli esperti Ocse come un “laboratorio” di grande utilità per l’elaborazione di policy equivalenti a sostegno dell’imprenditorialità innovativa in tutti i Paesi membri, perché, grazie alle sue peculiarità, costituirebbe un interessante caso di studio in materia.
Naturalmente, il giudizio sottolinea che l’impatto dello “Start-up Act” sulle imprese beneficiarie è stato sì positivo, tuttavia richiama all'introduzione di azioni successive complementari in altre aree di policy per realizzare appieno il potenziale delle start-up innovative italiane. In sostanza, considerando che si tratta di un’iniziativa relativamente recente, futuri interventi migliorativi saranno inevitabilmente necessari.

Criteri di ammissibilità e strumenti
Lo “Startup Act” definisce una serie di criteri di ammissibilità per individuare le start-up che si presume siano (o diventeranno) imprese innovative e che possono beneficiare delle agevolazioni: la società deve i) essere costituita da meno di cinque anni, ii) avere la sede principale in Italia, iii) produrre un fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, iv) non essere costituita da scissione societaria o fusione con una società preesistente, v) avere un oggetto sociale espressamente riguardante l’innovazione, vi) essere una società di capitali e non quotata in borsa e vii) non avere distribuito utili.
Inoltre, le imprese devono soddisfare almeno uno dei tre requisiti seguenti: almeno il 15% delle spese deve essere costituito da investimenti in ricerca e sviluppo; 1/3 dei dipendenti è composto da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure 2/3 della forza lavoro è in possesso di laurea magistrale; l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto oppure titolare/autrice di software registrato.

Le misure di favore e gli incentivi dello “Start-up Act” made in Italy
I principali benefici disciplinati dalla legge sono una modalità di costituzione dedicata, online e gratuita basata su una piattaforma web, che riduce costi e oneri burocratici (risparmio di circa 2.000 euro per la sola costituzione). Tale procedura è prevista anche per le successive modifiche agli atti fondativi. A seguire, l'esonero dal pagamento di diritti annuali alla Camera di commercio e altri diritti (per esempio, l’imposta di bollo) abitualmente dovuti quando si deposita un atto (per esempio, il bilancio annuale) presso il registro delle imprese. Inoltre, in deroga alla disciplina societaria ordinaria, le start-up  possono creare categorie di quote dotate di particolari diritti, effettuare operazioni finanziarie sulle proprie quote, e offrire al pubblico quote di capitale.
C'è poi la proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di perdite finanziarie, i partecipanti beneficiano di una moratoria di un ulteriore anno per ridurre il capitale rispetto a quanto previsto dalla disciplina societaria italiana ordinaria. È altresì prevista un’altra deroga: le start-up non sono soggette alla disciplina su società di comodo e su società in perdita sistematica.
Non è tutto. La norma infatti prevede anche l'esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva, per i crediti fino a 50.000 euro (contro un tetto pari a 5.000 euro per le altre società). E per finire, le start-up rientranti nel programma beneficiano di una disciplina del lavoro tagliata su misura: esse, infatti, possono assumere personale con contratti a tempo determinato di qualsiasi durata e rinnovabili un numero indefinito di volte per 36 mesi, dopo i quali il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di 12 mesi. E comunque, la disciplina standard sul rapporto tra il numero di contratti a tempo determinato e il numero di contratti a tempo indeterminato non è applicabile, ossia alle start-up non sono applicate limitazioni in merito al numero di dipendenti a tempo determinato che possono assumere.

Il modello italiano per favorire le start-up
Gli interventi dei poteri pubblici nell’area dell’imprenditorialità innovativa sono sempre più diffusi nei Paesi membri dell’Ocse e sono motivati sia dal contributo delle giovani imprese alla creazione di posti di lavoro sia dal numero di fallimenti del mercato che possono frenarne la crescita. Tuttavia, resta fermo il principio empirico in base al quale solo una minima parte delle nuove imprese contribuisce sul lungo e medio periodo in modo significativo alla crescita economica.
Secondo lo studio dell’Ocse, è evidente come lo “Start-up Act” italiano miri al giusto equilibrio tra lo stimolo alla sperimentazione (“far sbocciare cento fiori”), da un lato e, dall’altro, alla concentrazione esclusiva delle risorse pubbliche – per definizione limitate – sul sottoinsieme delle imprese che presenta un potenziale di crescita effettivo.
A tale scopo, infatti, si preselezionano le start-up ammissibili sulla base di alcuni indicatori relativi al potenziale d’innovazione, semplificando al contempo sia l’ingresso che l’uscita dal mercato. In particolare, la policy italiana consente alle imprese di aumentare il proprio fatturato, il valore aggiunto e gli attivi di circa il 10-15% rispetto alle start-up simili che non hanno beneficiato del programma. L’analisi empirica dimostra inoltre che le imprese iscritte hanno una maggiore probabilità di ottenere prestiti dalle banche. Per esempio, la probabilità di accettazione di una prima domanda di credito aumenta di 8-16 punti percentuali, corrispondenti a circa un terzo della probabilità media di accettazione per le giovani imprese (33%).

Gli ambiti su cui c'è da lavorare
Per liberare completamente il volano delle start-up, per gli autori del policy paper sono necessarie riforme strutturali a carattere “orizzontale” a vantaggio dell’intera economia, come il miglioramento dell’efficienza della giustizia civile (e del settore pubblico in generale) e il contrasto della corruzione e dell’evasione fiscale, che avrebbero un effetto positivo sulle start-up innovative. La necessità di un’azione politica sinergica è legata ad alcuni specifici punti deboli dell’ecosistema delle start-up, come la scarsità degli investimenti in capitale di rischio e la debolezza del mercato di sbocco interno per i beni e i servizi innovativi.

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