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Dal mondo

Ocse: sui safe harbour,
sì all’approccio semplificato

Le nuove linee guida, approvate di recente, forniranno svariate opportunità per ridurre gli oneri dei contribuenti

transfer price
Il Consiglio dell’Ocse ha approvato la revisione della Section E sui safe harbour del quarto capitolo delle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (nel prosieguo anche guidelines o linee guida). Questa revisione si inserisce nell’ambito del più vasto progetto dell’Ocse finalizzato a migliorare gli  aspetti amministrativi nel transfer pricing.

Un po' di storia
L’approvazione della modifica in discussione  è stata preceduta dalla pubblicazione nel giugno del 2012 della bozza di discussione “Proposed Revision of the Section on Safe Harbours in Chapter IV of  the OECD Transfer Pricing Guidelines and Draft Sample Memoranda of Understanding for Competent Authorities to Establish Bilateral Safe Harbours”. In linea generale, i commenti ricevuti sono stati favorevoli alla proposta di revisione e sono stati ulteriormente discussi in una consultazione pubblica nel novembre 2012.
La precedente versione della sezione E delle guidelines aveva un approccio negativo nei confronti dei safe harbour che non risultava più in linea con la prassi di diversi Paesi membri dell’Ocse che li hanno di fatto introdotti nella loro legislazione. Inoltre non veniva considerata la possibilità di una adozione bilaterale del safe harbour  che può evitare ab origine  il rischio di doppia imposizione o di doppia non imposizione insito invece nell’utilizzo di quello unilaterale. Queste, sostanzialmente, le ragioni che hanno suggerito un riesame del tema.

Una sintesi delle novità
In sintesi, le nuove linee guida sui safe harbour, a parere dell’Ocse, forniranno nuove opportunità per  ridurre gli oneri di conformità a carico ai contribuenti garantendo contemporaneamente maggiori certezze sulle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento alle imprese di minori dimensioni e/o per le transazioni meno complesse. Contemporaneamente il “nuovo” approccio potrà consentire  alle amministrazioni fiscali di utilizzare in modo più efficiente  le risorse disponibili  (…new guidance on safe harbours provides opportunities for countries to relieve some compliance burdens and to provide greater certainty for cases involving smaller taxpayers or less complex transactions. With that, it provides a basis for countries, especially developing countries, to design a transfer pricing compliance environment that makes optimal use of the limited resources available.)
 
Cosa è un safe harbour nel transfer pricing
Nell’ambito del regime del  transfer pricing, un safe harbour consiste in una (o più) disposizione/i che si applicano ad una definita categoria di contribuenti e/o di transazioni  che consentono  al contribuente di sottrarsi (parzialmente o totalmente) alla applicazione della disciplina generale sui prezzi di trasferimento. Il safe harbour  per una categoria definita di contribuenti o di transazioni può anche direttamente consentire di fissare, ai fini fiscali,  i prezzi di trasferimento tramite un approccio semplificato.
Il mero possesso dei requisiti per l’accesso al safe harbour che possono essere differenziati per tipologie di contribuenti o per tipologie di transazioni infragruppo garantisce che i prezzi di trasferimento, individuati seguendo le regole semplificate del safe harbour vengano automaticamente accettati dalla amministrazione finanziaria (cfr. par. 4.99 – 4.100, revision section E, chapter IV  delle Transfer Pricing Guidelines).
 
Il nuovo approccio delle linee guida
Come anticipato, le linee guida Ocse, fino alla modifica in discussione, non raccomandavano l’utilizzo dei safe harbour, considerato uno strumento i cui difetti superavano i pregi in ogni circostanza. In particolare, veniva rilevato che  il safe harbour unilaterale, approssimando, ma non  garantendo,  il rispetto dell’ arm’s length principle, poteva incrementare notevolmente il rischio di doppia imposizione o doppia non imposizione, annullando così i benefici che poteva assicurare  in termini di semplificazione e riduzione degli oneri di conformità.
 In effetti, il safe harbour unilaterale vincola esclusivamente l’amministrazione fiscale che lo ha introdotto e non anche l’amministrazione dello Stato in cui risiede l’altra impresa associata, che, pertanto, potrebbe non riconoscere il “prezzo” delle transazioni transfrontaliere ottenuto tramite il suo utilizzo.
Con  il “nuovo”  approccio le linee guida riconoscono invece al safe harbour  utilità ed efficacia quando predisposto  a favore di contribuenti e/o transazioni a basso rischio ed a minore complessità ed adottato su base bilaterale o multilaterale evitando ab origine problematiche di doppia imposizione o doppia non imposizione.
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