Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Ocse: sul transfer pricing
l’obiettivo è semplificare

Un nuovo Rapporto è stato elaborato per la riscrittura del capitolo delle linee guida sulla documentazione

ocse
L’Ocse ha pubblicato a fine gennaio il “Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting” invitando i rappresentanti del mondo del business a fornire eventuali commenti sulle previsioni ivi contenute entro il 23 febbraio 2014.
Il Draft si inserisce nel contesto del BEPS action plan ed è specificamente finalizzato alla riscrittura del capitolo V delle linee guida sul transfer pricing dell’OCSE.
Come noto, il capitolo V delle linee guida Ocse detta principi generali che le autorità dovrebbero tenere in considerazioni nelle predisposizioni di regole e procedure sulla documentazione di transfer pricing richiesta ai contribuenti.
 
La necessità di aggiornare le regole
Le linee guida attuali, adottate nel 1995 (e riviste nel 2010) quando sia le Amministrazioni che i contribuenti non avevano ancora grande esperienza in merito alla documentazione necessaria di transfer price, non prevedono una lista esaustiva di documenti, né forniscono indicazioni in merito al collegamento tra documentazione, sanzioni amministrative e onere della prova. L’Ocse, con il draft in questione, si pone l’obiettivo di colmare tali lacune con il fine di uniformare la documentazione di transfer price.  
 
Il contesto di riferimento
Tale Draft, come detto, si inserisce nel più vasto Action plan on Base Erosion and Profit Shifting (meglio noto con l’acronimo BEPS), presentato il 20 maggio 2013 alla riunione del Consiglio Ministeriale dell’OCSE, e finalizzato ad ostacolare l’evasione fiscale internazionale. L’action plan individua 15 azioni (actions) oggetto di implementazione, indicando termini e metodologie nonché le risorse da mettere in campo. Tra queste, l’action 13 ha individuato proprio nel riesame della documentazione di transfer price uno dei punti da affrontare.
Il tema della documentazione è senza dubbio un aspetto critico per i gruppi multinazionali che operano su scale mondiale e devono confrontarsi con le diverse normative a livello locale. Proprio per la sua importanza, tale tematica è stata già affrontata da diverse organizzazioni internazionali come il PATA (Pacific Association of Tax Admnistrators) e l’ICC (International Chamber of Commerce), mentre a livello europeo l’azione del JTPF (Joint Transfer Pricing Forum) ha portato all’emanazione, da parte del consiglio Ue, del codice di condotta sulla documentazione per le imprese associate.
In seno all’Ocse il presente Draft rappresenta il punto di arrivo di una  discussione avviata con la pubblicazione dell’ ”OECD’s Current Tax Agenda 2012” a cui aveva fatto seguito, nel luglio 2012, la pubblicazione del documento “White Paper on Transfer Pricng Documentation”.     
 
Le proposte dell’OCSE per la predisposizione della documentazione di transfer price
Tre sono gli obiettivi che il Draft esplicitamente si propone di conseguire nel formulare le nuove linee guida in materia di documentazione:
  • fornire alle Amministrazioni finanziarie le informazioni necessarie per effettuare una consapevole valutazioni dei rischi sui prezzi di trasferimento (transfer pricing risk assessment);
  • assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento  nella determinazione dei prezzi infragruppo (Taxpayer’s assessment of its compliance with the arm’s lenght principle);
  • fornire alle Amministrazioni Finanziarie le informazioni necessarie per condurre in modo efficacie le verifiche sui prezzi di trasferimento (Transfer pricing audit).
 
La soluzione proposta dall’Ocse
Per fare questo l’Ocse propone un approccio standardizzato prevedendo che la documentazione sia predisposta su due livelli (two-tired approach). Viene, infatti, ipotizzata la predisposizione di un master file contenente informazioni rilevanti a livello di gruppo societario quali una descrizione del business globale, della struttura del gruppo, dei beni intangibili, delle attività finanziarie infragruppo e della situazione fiscale. Viene poi proposto di inserire all’interno della sezione finanziaria e fiscale del suddetto master file uno specifico country by country reporting dove riportare in quali paesi sono allocati i profitti del gruppo. A supporto del master file e del country by country reporting viene, inoltre, proposto l’introduzione di un local file che descriva nello specifico la transazioni intercorrenti tra l’impresa locale e le consociate estere e che ne dimostri la corrispondenza all’arm’s lenght priciple.
Per garantire una maggiore armonizzazione, viene proposto che, tanto il master file, quanto il country by country reporting e il local file, siano compilati sulla base di modelli fac-simile standard (template) allegati alle linee guida.   
 
Le questioni ancora aperte
Il draft richiede poi espressamente ai rappresentanti del mondo del business specifici commenti  su una serie di problematiche ancora aperte quali:
  • tempi di predisposizione della documentazione: alcuni Stati prevedono che la stessa debba essere predisposta entro la data di trasmissione della dichiarazione dei redditi,  altri richiedono una predisposizione anticipata;
  • possibili semplificazioni per imprese medie/piccole o transazioni rilevanti in modo da non imporre a tali imprese costi eccessivi;
  • frequenza degli aggiornamenti della documentazione sui prezzi di trasferimento (annuale o al variare del business);
  • lingua della documentazione (viene suggerito la predisposizione del master file in lingua inglese e del local file nella lingua locale);
  • applicazione o meno di eventuali sanzioni per la mancata predisposizione della documentazione sui prezzi di riferimento a favore delle imprese compliant;
  • grado di riservatezza da richiedere alle Amministrazioni Finanziarie con riferimento alle informazioni fornite dai contribuenti (nel caso ad esempio sia necessario la disclosure all’interno di un tribunale).
 I commenti, come detto, sono attesi entro il 23 febbraio.            
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ocse-sul-transfer-pricing-lobiettivo-e-semplificare-0