L’Ocse ha di recente aggiunto un ulteriore mattone alla costruzione di linee guida internazionalmente condivise in materia di Iva sulle prestazioni di servizi. Dopo i lavori pubblicati nel 2008, 2010 e 2011 (tutti consultabili sul sito della Direzione fiscale dell’Organizzazione all’ indirizzo), l’Organizzazione ha di recente lanciato una consultazione pubblica sulle bozze del Commentario alle linee guida internazionali sulla neutralità in ambito Iva.
I soggetti interessati sono invitati a inviare i propri commenti sulle bozze entro il 26 settembre 2012.
Il progetto dell’Ocse in materia di Iva
Negli ultimi anni, l’Ocse ha notevolmente intensificato la propria attività in materia di Iva. E questo perché la diffusione dell’imposta sul valore aggiunto (anche nella variante dell’imposta “sui beni e sui servizi”, c.d. GST) è considerata una delle novità più significative in materia fiscale degli ultimi 50 anni. L’imposta ha un ruolo importante anche dal punto di vista del gettito, rappresentando mediamente, nei circa 150 Paesi che l’adottano, un quinto delle entrate tributarie. L’importanza relativa del gettito Iva, peraltro, risulta ulteriormente accresciuta in un contesto, quale quello attuale, in cui il gettito delle imposte sui redditi risente della contrazione degli utili derivante dalla crisi economica e finanziaria.
La diffusione dell’Iva ha, tuttavia, aumentato anche le possibilità di doppie imposizioni e doppie non imposizioni derivanti dal non perfetto coordinamento delle normative nazionali. È a questi difetti che vuole porre rimedio il progetto Ocse di linee guida in materia di applicazione dell’Iva ai servizi internazionali.
I principi: la neutralità dell’Iva
Il progetto si basa su due principi fondamentali, approvati dagli Stati membri dell’Ocse fin dal 2006: il principio della tassazione nel luogo di destinazione e il principio di neutralità. In base a quest’ultimo, il peso delle imposte sul valore aggiunto non dovrebbe ricadere sulle imprese (o, comunque, sui soggetti passivi dell’Iva), se non quando ciò sia espressamente previsto dalla legislazione. Con l’eccezione dei settori esenti, pertanto, le imprese dovrebbero essere sempre poste nella condizione di recuperare, con relativa facilità, l’Iva pagata in un altro Stato.
Le sei linee guida in materia di neutralità
Questo principio è stato ulteriormente elaborato dall’Ocse nelle sei linee guida in materia di neutralità pubblicate a luglio 2011. Le linee guida, oltre a ribadire che l’IVA non deve restare a carico del soggetto passivo se non nei casi legislativamente previsti (linea guida n. 1), stabiliscono che:
• le imprese (o comunque i soggetti passivi) che effettuano transazioni simili dovrebbero essere soggetti a simili livelli di tassazione, a prescindere, dunque, dallo Stato in cui sono residenti o da quello in cui l’operazione è imponibile;
• le regole in materia di Iva dovrebbero essere formulate in maniera tale da non avere influenza determinante sulle decisioni economiche dell’impresa;
• con riferimento al livello di tassazione, nella giurisdizione dove l’imposta è dovuta o pagata le imprese estere non dovrebbero essere né svantaggiate né avvantaggiate rispetto alle imprese domestiche;
• per fare in modo che le imprese estere non restino indebitamente incise dall’Iva, gli Stati possono scegliere una varietà di approcci (procedure di rimborso diretto, ma anche forme di esenzione e altri meccanismi alternativi);
• quando gli Stati ritengono necessario imporre requisiti amministrativi speciali per consentire il recupero dell’Iva alle imprese estere, tali requisiti non dovrebbero determinare oneri sproporzionati o eccessivi per le medesime imprese estere.
Il Commentario
La bozza di Commentario pubblicata dall’Ocse a fine giugno spiega meglio lo scopo e l’ambito di applicazione delle linee guida sopra ricordate. Vengono, ad esempio, individuate le condizioni in presenza delle quali appare ammissibile esentare determinate operazioni. Si definisce, inoltre, cosa si deve intendere nell’ambito delle linee guida per “imprese che si trovano in condizioni simili” (imprese che, pur operanti in settori diversi, sopportano limitazioni alla detraibilità dell’Iva a monte in maniera analoga). Analogamente, il Commentario elenca le decisioni imprenditoriali che non dovrebbero essere influenzate dalle regole Iva adottate da un determinato Paese, quali, ad esempio, le decisioni in merito all’opportunità di stabilirsi in un determinato Paese, o ivi effettuare operazioni attive o passive. Il Commentario individua anche alcuni delle misure volte ad evitare che le imprese estere restino ingiustamente incise dall’Iva e la misura di tollerabilità degli eventuali oneri amministrativi imposti alle medesime imprese estere per avvalersi di tali misure.
I commenti
L’Ocse sottolinea che il documento pubblicato è ancora una bozza e, come tale, suscettibile di miglioramenti. Anche le linee guida sulla neutralità, che costituiscono soltanto una parte delle future linee guida sull’Iva nei rapporti internazionali, potranno essere modificate.
Termine per la presentazione dei commenti: 26 settembre
Indirizzo e-mail cui spedire i commenti: vat@oecd.org
Ocse: sulla neutralità dell’Iva,
scelta la strada della consultazione
Lo strumento si rivela indispensabile sia per un confronto pragmatico ma anche per stimolare gli interessati
