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Dal mondo

Ocse: transfer price e intangibili.
In arrivo nuovo progetto

Approvato di recente dall'organizzazione il documento "Transfer pricing and intangibles: scope of the project"

Il Working Party n. 6 del Committee on Fiscal Affairs dell'OCSE (WP6 TPI) ha approvato il documento denominato "Transfer Pricing and Intangibles: Scope of the OECD Project" (consultabile all'indirizzo web).
L'obiettivo del nuovo documento è individuare aree di analisi per l' applicazione della disciplina del transfer pricing alle transazioni riguardanti i beni immateriali, con il fine ultimo di emanare una bozza di discussione soggetta a cambiamenti entro la fine del 2013. Tale analisi dovrebbe portare a una revisione delle indicazioni contenute nei capitoli VI e VIII (considerazioni relative ai beni immateriali e ai Cost Contribution Arrangements) delle linee guida dell'Ocse sul trasnsfer pricing che, come noto, non sono state oggetto di aggiornamento nella recente versione emanata il 22 luglio 2010.

Le finalità nella pratica
In primis, il progetto mira a fornire una definizione di "bene immateriale". Nelle attuali linee guida "Il termine "bene immateriale" comprende i diritti per l'utilizzo di beni industriali (come brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni o modelli) e i diritti di proprietà letteraria, artistica e  intellettuale come il know-how e i segreti industriali e commerciali". A tale definizione si affiancano quelle contenute in altri documenti come ad esempio nel principio contabile internazionale Ias 38 ("(…) le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l'attuazione d nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d'autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in franchising, le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing".) e nel Fasb 141 (che distingue tra marketing-related intangible assets, customer-related intangible assets, arts-related intangible assets, contract-based intangible assets, technology-based intangible assets).

Le finalità del documento
L'obiettivo è pertanto giungere ad una definizione di "intangibile" autonoma ai fini dell'applicazione della disciplina del transfer pricing. L'azione del Wp6 Tpi è finalizzata a emanare una disciplina differenziata per la prestazione di servizi intercompany attraverso l'utilizzo di beni immateriali e per le transazioni che hanno per oggetto (in qualunque forma) degli intangibili. A tale riguardo, nella pratica si osserva che esistono molteplici "business attributes" che possono essere trattati come elementi immateriali a fronte del quale determinare una remunerazione at arm's length (i.e., rispettosa del principio di libera concorrenza). La lista include la forza lavoro, l'avviamento, il going concern (prospettiva di continuazione dell'attività), il potenziale di redditività, le opportunità di business, i value drivers, il "first mover advantage", ecc. In tal senso è evidente l'influenza di quanto contenuto nel libro verde del Dipartimento del Tesoro Usa che ha evidenziato la necessità di estendere la definizione di bene immateriale per includere l'avviamento, il going concern e il personale.

Le direttrici di riferimento
Per ciò che concerne le transazioni sul trasferimento di beni immateriali l'azione del WP6 TPI si snoda lungo due direttrici:
" fornire delle linee guida ad hoc per tale tipologia di transazioni secondo il nuovo standard di selezione e applicazione dei metodi introdotto con le linee guida del 2010: come è noto, il nuovo standard contenuto nel capitolo II (transfer pricing methods) riconosce al contribuente la possibilità di scegliere "the most appropriate method for a particolar case" (cfr. § 2.2). Pertanto, nella determinazione del transfer pricing potrà essere applicato uno dei metodi tradizionali (che secondo l'Ocse "are used to apply the arm's length principle"; cfr. § 2.12) o uno dei metodi reddituali (il transactional net margin method - Tnmm e il transactional profit split method). Occorre tuttavia considerare che nella pratica risulta molto arduo applicare concretamente uno dei metodi previsti dalle linee guida in ragione dell'unicità del bene immateriale e della conseguente difficoltà a sviluppare un'analisi di comparabilità;
" delineare i metodi valutativi da utilizzare per la determinazione del valore dell'intangibile: con riferimento alla determinazione dell'arm's length remuneration il capitolo VI delle linee guida fa riferimento al "net present value" dell'intangibile. A livello internazionale, delle linee guida in merito sono state emanate dall'International Valuation Standard Council (Ivsc), contenute nella guidance note 4 "valuation of intangible assets" (consultabile al sito www.ivsc.org). A tale riguardo, il WP6 TPI valuterà l'applicazione dei metodi di natura finanziaria e, in particolare del discounted cash flow method (Dcf).

La revisione del capitolo VI relativo ai beni immateriali dovrebbe infine interessare anche la review del capitolo sui cost contribution arrangements (Cca), laddove sono frequentemente stipulati tra società appartenenti a gruppi multinazionali per ripartire i costi e i rischi connessi allo sviluppo, alla produzione o all'acquisto di un bene immateriale.

 

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