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Olanda, alla ritenuta d'impostasui dividendi estesa l'esenzione

A stabilirlo un decreto governativo con cui si è dato seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno

uno scorcio dell'olanda

Lo scorso 21 luglio con il decreto n. Cpp 2009/1310M il governo olandese ha esteso l'esenzione dall'applicazione della ritenuta alla fonte dell'imposta sui dividendi alle società residenti in Islanda e in Norvegia. Il decreto ha inteso dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 giugno 2009 (Commissione delle Comunità europee-Regno dei Paesi Bassi nel procedimento C-521/07)

L'avvio della procedura d'infrazione
Nel 2005 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Olanda per quel che concerneva la tassazione dei dividendi "in uscita" erogati sia a imprese residenti negli Stati membri dell'Unione europea che negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See) in violazione dell'articolo 56 del Trattato Ce e dell'articolo 40 dell'accordo sul See dedicati al principio della libera circolazione dei capitali.

La normativa olandese
La legislazione olandese, difatti, non prevedeva inizialmente alcuna imposta sui dividendi distribuiti da una impresa residente in Olanda ad altra impresa residente, purché la partecipazione al capitale sociale della società erogante fosse almeno del 5% mentre non garantiva la stessa esenzione, alle medesime condizioni, sui dividendi "in uscita" erogati a società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea. In risposta al parere motivato emesso dalla Commissione ex articolo 226 del Trattato Ce, i Paesi Bassi hanno conformato la tassazione sui dividendi, secondo le indicazioni della Commissione, limitatamente ai dividendi distribuiti alle società residenti in uno Stato membro dell'UE e non anche nei confronti della Islanda e della Norvegia (appartenenti al See) per i quali la quota di partecipazione al capitale della società olandese erogante i dividenti doveva raggiungere  rispettivamente la percentuale del 10% e del 25%. Pertanto, la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento (ex articolo 226 Trattato Ce, paragrafo 2) davanti alla Corte di giustizia Ue contro il Regno dei Paesi Bassi.

La sentenza della Corte
La giustificazione addotta dai Paesi Bassi si basa sulla considerazione per cui le circostanze in cui si collocava una società residente in uno Stato membro non sarebbe stata comparabile a quella di una società residente in Islanda o Norvegia, in quanto per queste ultime non risultava applicabile la direttiva 77/799/Cee, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e di quelle sui premi assicurativi. Di conseguenza non sarebbe stato possibile verificare il rispetto delle condizioni previste per l'esenzione dalla normativa olandese.
La Corte di giustizia Ue ha rilevato che "quest'ultimo requisito non ha alcuna relazione con le condizioni imposte, peraltro, a tutte le società per avere diritto alla detta esenzione, vale a dire che esse rivestano una determinata forma sociale, che esse siano soggette all'imposta sui redditi e che esse costituiscano il beneficiario finale dei dividendi versati, condizioni di cui l'amministrazione tributaria olandese deve, infatti, poter verificare il soddisfacimento".
Da quest'ultimo punto di vista, la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato dal Regno dei Paesi Bassi che il requisito della detenzione di una partecipazione nel capitale di una società inferiore al 10 o al 25% avesse incidenza sul rischio che venissero fornite all'Amministrazione competente informazioni errate, in particolare riguardo al regime fiscale delle società stabilite in Islanda e in Norvegia. Pertanto, non esonerando i dividendi pagati da società olandesi a società stabilite in Islanda o in Norvegia dalla ritenuta alla fonte dell'imposta sui dividendi, alle stesse condizioni dei dividendi pagati alle società olandesi o alle società stabilite in altri Stati membri della Comunità europea, la Corte di giustizia ha ritenuto che venisse a configurarsi una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali sancita dall'accordo See.

Il decreto in dettaglio
Il decreto di recente emanazione ha, quindi, provveduto a estendere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte dell'imposta sui dividendi anche alle società percipienti islandesi e norvegesi che partecipino al capitale della società erogante olandese per almeno il 5%, a due condizioni:

  • la società percipiente deve essere soggetta all'imposta sui redditi nel proprio Stato di residenza;
  • la società percipiente deve avere una forma societaria paragonabile a quelle elencate nell'allegato della direttiva 90/435, sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (cd. direttiva "madre-figlia").

Inoltre il decreto stabilisce la possibilità di richiedere un rimborso per le ritenute prelevate sui dividendi distribuiti prima dell'11 giugno 2009. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro i tre anni successivi a quello in cui i dividendi sono stati distribuiti.
 

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