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In Olanda la parola d’ordine per le imprese è semplificazione

Le misure, elaborate di recente e che potrebbero diventare effettive dal 2007, mirano a trasformare radicalmente l'attuale sistema impositivo

Nel mirino l'abolizione dell’imposta sul capitale, l’estensione alle società controllate estere del regime di "fiscal unity", l’ampliamento della disciplina della participation exemption, la riduzione delle aliquote ordinarie, l’introduzione dell' "optional box" per la tassazione degli interessi di Gruppo. Una delle novità è rappresentata dalla possibilità di inserire nel reddito consolidato anche le società controllate estere. La nuova disciplina consentirà di trattare le sussidiarie estere come società residenti e dedurre conseguentemente le perdite.
Il ministero delle Finanze olandese ha recentemente pubblicato un Report intitolato "Work on profits, towards a lower rate and a broad base" che contiene una serie di misure finalizzate a innovare profondamente il sistema impositivo. Le misure, che secondo le previsioni dovrebbero diventare effettive dal 2007, possono essere così sinteticamente riassunte:
- abolizione dell’imposta sul capitale;
- estensione alle società controllate estere del regime di "fiscal unity";
- ampliamento della disciplina della participation exemption;
- riduzione delle aliquote ordinarie;
- introduzione dell' "optional box" per la tassazione degli interessi di Gruppo.
Tutte le novità nei dettagli
In particolare, l’imposta sul capitale, attualmente pari allo 0,55 per cento, sarà abolita a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il provvedimento mira a favorire e a rendere meno gravose le operazioni di ristrutturazione societaria e gli investimenti nel capitale di rischio.Una innovazione molto interessante è rappresentata dalla possibilità di inserire nel reddito consolidato anche le società controllate estere.
Nella disciplina attuale infatti soltanto le società residenti possono aggregare gli utili e le perdite, sebbene tali elementi (analogamente a quanto previsto nel nostro consolidato domestico) siano calcolati separatamente; le attività e le passività delle sussidiarie sono imputate ai fini fiscali alla casa madre.
Gli effetti sulle sussidiarie estere e le condizioni
La nuova disciplina invece consentirà di trattare le sussidiarie estere come se fossero società residenti e di dedurre conseguentemente le perdite. Per beneficiare del regime dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- residenza delle società in uno Stato dell’Unione europea;
- recapture delle perdite e applicazione del "per country method" (ovvero recupero delle perdite con riferimento ad ogni singolo stato di stabilimento delle sussidiarie);
- "all or nothing test" (l'opzione è vincolante per tutti i soggetti);
- esercizio dell’opzione per il regime entro determinati termini.
Per ciò che concerne la participation exemption la disciplina in vigore prevede che l’esenzione si applichi quando il contribuente detiene almeno il 5 per cento del capitale versato della società. L’istituto non trova applicazione quando il contribuente o la società sia un ente di investimento. Le nuove proposte prevedono invece che la participation exemption si applichi soltanto alle partecipazioni di almeno il 5 per cento, indipendentemente che siano detenute come portafoglio. Sarà inoltre abolita la "subject to tax clause" ma in presenza di passive investment company gli utili della società dovranno essere adeguatamente tassati.
La riduzione delle aliquote e l’interest box
La riduzione delle aliquote prevede che dal 27 per cento attuale si passi al 26 per cento nel 2006 e al 25 per cento nel 2007 per gli utili sino a 22,689 euro. Agli utili superiori a tale aliquota si applica un’aliquota del 31,5 per cento che sarà ridotta al 30,5 per cento e al 30 per cento rispettivamente nel 2006 e nel 2007. Infine sarà introdotto un meccanismo (interest box) con cui potranno essere compensati gli interessi corrisposti o ricevuti in relazione a prestiti intercompany e tassati secondo un’aliquota decrescente (che, secondo il Report, potrebbe essere stabilita nella misura del 10 per cento). Tale aliquota è applicabile soltanto se la compensazione degli interessi infragruppo eccede quella di un terzo soggetto. Una compensazione negativa potrà essere dedotta dal reddito soltanto se tutte le società del Gruppo effettuano la scelta per l'interest box.
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