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Dal mondo

Polonia, su trasporti e fondi
la Ue vuole vederci chiaro

Due questioni al centro del contendere ma che hanno un comune denominatore: la normativa europea

cartina geografica della polonia

La Commissione europea ha reso note le motivazioni di due provvedimenti emanati nei confronti della Polonia e riguardanti il trattamento Iva dei trasporti internazionali relativamente ai viaggi occasionali di passeggeri con autobus e il trattamento impositivo dei fondi di investimento. Nel primo caso Bruxelles ha chiesto l'intervento della Corte di Giustizia europea per chiarire se il governo polacco ha titolo a pretendere l'assolvimento dell'Iva di specie direttamente in dogana e senza la possibilità per le società di trasporti non residenti di richiederne il rimborso. Relativamente ai fondi di investimento, invece, la fattispecie è diversa. Per la Commissione europea, infatti, la mano del fisco polacco è più pesante sui fondi di investimento residenti all'estero, rispetto a quelli nazionali contravvenendo ad alcuni principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, come la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

L'Iva sui trasporti internazionali
La normativa polacca in tema di trasporti transfrontalieri dei passeggeri prevede, a giudizio della Commissione, alcune difformità rispetto alle disposizioni stabilite dalla direttiva Iva. Limitatamente alla tratta nazionale, infatti, la Polonia ha introdotto un regime di tassazione sui generis per i trasporti occasionali di passeggeri a mezzo di autobus registrati all'estero. Tale regime, in particolare, prevede l'obbligo per il conducente del bus di assolvere all'obbligo di pagamento dell'Iva direttamente in dogana, ovvero nel momento in cui il mezzo di trasporto entra nel territorio nazionale. A fronte di tale versamento, tuttavia, tale imposta, calcolata applicando la percentuale del 7 per cento su 285 zloty polacchi (Pln), non potrà essere recuperata dalla società di trasporti non residente. Nel comunicato diramato dalla Commissione europea si contesta l'evidente difformità delle disposizioni nazionali con quelle previste a livello comunitario. La direttiva Iva, infatti, oltre a statuire che il versamento e la dichiarazione delle prestazioni di servizi relative ai trasporti devono avvenire a mezzo della presentazione di una dichiarazione fiscale e che la stessa imposta risulta detraibile in virtù dell'avvenuta effettuazione delle liquidazioni periodiche, prevede che la quantificazione del tributo di specie deve avvenire su base proporzionale in relazione alla relativa quota imponibile (frazione del trasporto avvenuta sul territorio nazionale).

La disparità sui fondi di investimento
In Polonia i fondi di investimento e i fondi pensione non sono soggetti all'imposta sulle società. Di conseguenza tutti i dividendi e gli interessi che gli stessi percepiscono non subiscono una imposizione tributaria. Tuttavia i dividendi e gli interessi di fonte polacca corrisposti a fondi non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, rispettivamente, del 19 e del 20 per cento, fatto salve, ovviamente, le disposizioni convenzionali se difformi. Il fisco polacco, inoltre, assoggetta gli enti finanziari non residenti a una ritenuta alla fonte calcolata sull'ammontare lordo degli interessi percepiti, mentre gli istituti finanziari nazionali sono tassati sul netto dei loro introiti, ovvero deducendo i relativi componenti negativi di reddito.

Le conclusioni della Commissione
Le accuse sul trattamento Iva dei trasporti internazionali secondo i vertici di Bruxelles trovano la loro causa generante, oltre che nell'evidente contrasto della normativa nazionale con quella europea, anche nel fatto che tali disposizioni normative danno luogo a controlli fiscali transfrontalieri rappresentando, pertanto, una violazione dei principi essenziali del mercato interno. Sulla disciplina impositiva dei fondi di investimento nazionali ed esteri, invece, le conclusioni dell'esecutivo Ue sono da rinvenire nella violazione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario, ovvero il principio di libera circolazione dei capitali, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sanciti, rispettivamente, dagli articoli 56, 43 e 49 del Trattato Ce. La Commissione si augura che le proprie deduzioni possano risultare condivise dal governo polacco, pena il ricorso all'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia europea.
 

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