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Dal mondo

Portogallo: per la fiscalità estera,
un pacchetto nuovo di zecca

Iniziato l’iter di approvazione parlamentare degli interventi presentati dal governo con una proposta di riforma

palacio de sao bento_sede del parlamento
Il governo portoghese, con la proposta de lei n.175/XII, ha sottoposto alla approvazione del Parlamento la riforma dell’imposta sulle persone giuridiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas). Se approvate, le misure della riforma avranno effetto dal primo gennaio 2014.
Di seguito una panoramica di alcuni degli interventi più significativi del pacchetto fiscale, con una particolare attenzione alle misure riguardanti la fiscalità internazionale.
 
Modifiche all’aliquota fiscale
L'aliquota dell'imposta sulle società è attualmente al 25% a cui si aggiunge l’addizionale comunale dell’1,5% e una maggiorazione statale del 3% per profitti tra 1,5 milioni e 7,5 milioni di euro e del 5% per profitti superiori a 7,5 milioni di euro. Il tasso massimo combinato è quindi del 31,5%.
La proposta di legge prevede di diminuire per il 2014 l'aliquota ordinaria dal 25% al ​​23%.
Inoltre nel medio termine l’intenzione dell’esecutivo è di ridurre progressivamente l’aliquota dal 23% fino a arrivare ad una aliquota tra il 19% ed il 17% nel 2016 e di eliminare  le addizionali comunali e statali nel 2018.
 
Gli interventi sul transfer pricing
In base alle norme vigenti, ai fini della applicazione del regime dei prezzi di trasferimento, due imprese vengono considerate parti correlate quando una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, ad almeno il 10% del capitale sociale dell’altra impresa o possiede il 10% dei diritti di voto in assemblea. Il progetto di legge  vuole incrementare  la quota di partecipazione minima al 20%.
 
Il reddito derivante da beni immateriali
I redditi derivanti dalla vendita o utilizzo di brevetti, disegni o modelli industriali, soggetti all'obbligo di registrazione saranno ridotti del 50% ai fini della determinazione del reddito imponibile. Si tratta in buona sostanza dell’introduzione di un cosiddetto “patent box regime”. La detassazione dipende dal soddisfacimento contemporaneo delle seguenti condizioni:
  • i diritti sui beni immateriali devono essere il risultato di attività di ricerca e sviluppo condotte o commissionate dal contribuente,
  • il cessionario deve utilizzare i diritti di proprietà intellettuale nell’esercizio di una attività agricola, commerciale o industriale,
  • l'utilizzo dei diritti sui beni immateriali da parte del cessionario non si deve concretizzare nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi che danno origine a spese deducibili in capo al cedente o ad una società che fa parte del medesimo gruppo societario al quale il cedente appartiene,
  • il cessionario non è un soggetto residente in un Paese, territorio o regione soggetta a un regime fiscale privilegiato rispetto al Portogallo, contenuto nell’apposito decreto relativo alla individuazione dei Paesi black list.

Il riporto delle perdite fiscali
Le perdite fiscali prodotte dopo il primo gennaio 2014 potranno essere portate in deduzione dal reddito imponibile per 12 esercizi futuri (attualmente il riporto a nuovo è possibile per 5 anni).
Inoltre le perdite fiscali potranno essere computate in diminuzione del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore al 70% del suo ammontare rispetto al limite vigente del 75%.
Infine, le perdite fiscali potranno essere portate in deduzione anche se vi è un cambiamento della attività della società o del suo oggetto statutario. Tuttavia se più del 50% della partecipazione o dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie viene trasferito si  determinerà, come regola generale, la perdita della possibilità di riporto a nuovo.
 
Limitazione alla deducibilità degli interessi passivi
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati al netto degli attivi saranno deducibili nei limiti del maggiore tra i seguenti importi: a) un milione di euro (attualmente a 3 milioni) b) il 30% del profitto al lordo degli ammortamenti ed accantonamenti, degli interessi ed oneri finanziari netti e delle imposte (si tratta dell’ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization in acronimo EBITDA).
Nel caso di adesione al regime della tassazione di gruppo, l'impresa consolidante  potrà optare per il calcolo dei limiti di deducibilità a livello di gruppo, ma in tal caso sarà necessario che l’adesione al regime di tassazione di gruppo sia mantenuta per un periodo minimo di tre anni. Inoltre se più del 50% della partecipazione o del  50% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie viene trasferito si  determinerà la perdita della possibilità di riporto degli interessi passivi eccedenti (si precisa che gli oneri finanziari netti non deducibili, in un determinato periodo d’imposta, possono ancora essere dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto, a condizione che, insieme con gli interessi netti dell'anno, siano rispettati i limiti alla deducibilità illustrati in precedenza).
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