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Portogallo, lotterie e prestazioni di servizi al vaglio Ue

Nel mirino della Commissione la disparità di trattamento fra operazioni nazionali ed estere. Ribadito il carattere discriminatorio della normativa

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Continua l’intensa attività posta in essere dalle istituzioni europee a sostegno e a garanzia dei principi cardine dell’ordinamento comunitario. Questa volta l’occhio vigile dell’organo esecutivo europeo si è puntato sul Portogallo messo sotto accusa in riferimento alla disciplina impositiva prevista per le vincite alla lotteria e la tassazione delle prestazioni di servizi. Secondo Bruxelles, infatti, la normativa portoghese osta al contenuto disposto dall’articolo 49 del Trattato Cee riguardante il principio della libera prestazione di servizi. Per le autorità portoghesi, invece, la normativa tributaria non è contraria ai principali dettami normativi comunitari ma è coerente rappresentando, soprattutto per la tassazione delle prestazioni di servizi, un mezzo a garanzia della lotta alle frodi fiscali. In merito alla tassazione delle vincite da lotterie, il Portogallo ha circa due mesi di tempo per modificare la disciplina in vigore pena il dibattito della questione direttamente nelle sedi giudiziarie. Sulla tassazione delle prestazioni di servizi, invece, il procedimento risulta già pendente dinanzi la Corte di Giustizia europea.

Le vincite alla lotteria
In base alla normativa tributaria portoghese, sono soggetti a tassazione i redditi che derivano da vincite a lotterie e concorsi a premi. In opposizione a questo principio generale, la normativa nazionale prevede alcune eccezioni rappresentate dalla Euromiloes e dalla Liga dos Milhoes che, invece, sono esenti da tassazione. La principale specificità di questi ultimi è da rinvenire nell’ente che li organizza, ovvero la Santa Casa de Misericordia de Lisboa che, come traspare dalla stessa denominazione, esercita una attività di interesse sociale.

La tassazione delle prestazioni di servizi
A fondamento delle accuse relative alle prestazioni di servizi, la Commissione europea ha evidenziato che nel Paese iberico la tassazione delle prestazioni erogate dai soggetti residenti è meno gravosa rispetto a quelle effettuate dai soggetti stranieri. Bruxelles ha chiesto alle autorità portoghesi di chiarire i motivi a fondamento dei quali l’imposizione tributaria sulle prestazioni erogate dai soggetti esteri viene quantificata sul valore lordo della stessa prestazione, mentre per i prestatori nazionali le ritenute fiscali sono commisurate e calcolate sull’imponibile netto della prestazione, ossia ridotto delle spese e dei costi necessari alla realizzazione dei servizi.

Le diverse posizioni
In riferimento al diverso regime impositivo delle vincite alle lotterie, la Commissione europea ha ribadito il carattere discriminatorio della normativa iberica di specie. L'esecutivo europeo, infatti, ha sottolineato che l’esenzione fiscale dei premi derivanti dalle lotterie Euromiloes e Liga dos Milhoes costituisce un provvedimento discriminatorio nei confronti di tutti gli enti che, a pari della Santa Casa de Misericordia de Lisboa, esercitano attività sociali non lucrative. In aggiunta, Bruxelles ha ulteriormente sottolineato che “la tassazione dei guadagni derivanti dalle lotterie straniere e l’esenzione di quelle nazionali non può essere giustificata come una misura destinata ad evitare le conseguenze dannose dei giochi”. Come per le vincite alle lotterie, anche per la tassazione delle prestazioni di servizi la normativa tributaria portoghese risulta più gravosa per i servizi stranieri rispetto a quelli nazionali. In effetti mentre nel primo caso le ritenute sono commisurate all’imponibile lordo delle stesse prestazioni, i servizi domestici sono tassati sull’imponibile netto, ovvero decurtato dei costi direttamente inerenti per la realizzazione degli stessi. Mentre per la Commissione Ue tale fattispecie è contraria al principio di libera prestazione di servizi di cui all’art. 49 del Trattato Cee, le autorità iberiche hanno sottolineato che tale violazione non sussiste in quanto, a fronte di un maggiore imponibile fiscale, l’aliquota di tassazione delle prestazioni estere (15 per cento) è inferiore rispetto a quelle domestiche (25 per cento). In aggiunta alle citate evidenze, Lisbona ha ulteriormente precisato che tale disparità di trattamento si applica solo nei confronti di quegli stati in cui non risulta stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni e che, quindi, tali misure sono necessarie nella lotta contro le frodi fiscali. Per Bruxelles, invece, tali strumenti sono fuori luogo, soprattutto alla luce di altri più validi strumenti a tale scopo utilizzabili, quali lo scambio di informazioni fra i Paesi membri.
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